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giovedì 19 novembre 2015

Cdl - Cigs per i call center in caso di crisi aziendale

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 19 Novembre 2015

Con il decreto n. 22763/15, emanato dal Ministero del Lavoro il 18 novembre 2015 e previsto dal testo unico sugli ammortizzatori sociali (d.lgs n. 148/2015), si introducono trattamenti particolari di sostegno al reddito in favore dei lavorativi appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. L’accesso al trattamento, che non potrà durare più di 12 mesi e dovrà essere sottoscritto sulla base di specifici accordi in ambito ministeriale, è subordinato al rispetto di alcune condizioni. All'azienda viene richiesto di:

-         operare in un settore in cui non trova applicazione la Cigs;

-         avere un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda;

-         avere unità produttive in diverse Regioni o Province autonome;

-         aver attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto, introdotte dalla legge Finanziaria del 2007 (articolo 1, comma 1202, legge 296/2006).

Infine, i lavoratori stabilizzati devono risultare ancora in forza alla data di pubblicazione del decreto 22763.

L'azienda che fa richiesta deve presentare un programma di crisi aziendale contenente un piano di risanamento. L' indennità riconosciuta è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria (1.167,91 euro per il 2015) e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale (escludendo, a decorrere dal 2016, i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa).

L’onere complessivo è pari ad euro 5.286.187,00 per l’anno 2015 e 5.510.658,00 per il 2016 ed è a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione.

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