OGGETTO:
Cumulo periodi assicurativi. Coordinamento legge 22 luglio
1966, n. 613 e legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ulteriori chiarimenti.
Sono pervenute richieste di chiarimenti circa l’operatività
dell’istituto di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n.
613 e dell’istituto di cumulo disciplinato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
1. Pensione di
vecchiaia
L’articolo 1, comma 239, della menzionata legge n. 228 ha
introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che
consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli
iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di
un’unica pensione di vecchiaia.
Con circolare n. 120 del 2013 sono state fornite le relative
istruzioni secondo le quali il citato articolo 1, comma 239, trova applicazione
nell’ipotesi in cui i soggetti interessati non abbiano maturato il diritto al
trattamento pensionistico in una delle predette gestioni.
Ciò posto, per il soggetto in possesso di contribuzione
autonoma e dipendente occorre avere riguardo ai criteri di cui alla legge n.
613 del 1966, al fine di verificare il raggiungimento del diritto al
trattamento pensionistico, ostativo alla facoltà di cumulo, ancorchè il
soggetto possegga anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive
dell’assicurazione obbligatoria.
Infatti la menzionata legge n. 613, recante estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi,
all’articolo 20, comma 1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella
Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da
contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli
relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. Pensione di
inabilità
La citata legge n. 228, all’articolo 1, comma 240, ha
disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di
inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli
iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima.
Con circolare n. 140 del 2013 sono state fornite le relative
istruzioni.
Ciò posto, si precisa che, in presenza di contribuzione esclusivamente
nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013
deve continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966,
articoli 20 e 21.
Pertanto, la liquidazione della pensione con il cumulo della
contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della
contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione
obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
In particolare la citata legge n. 613, agli articoli 20,
comma 1, e 21 stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione
istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione
nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra
attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti.
Si precisa che, ove il richiedente la pensione di inabilità
possegga anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella legge n.
228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione
obbligatoria), trova applicazione il cumulo ivi previsto.
Si chiarisce peraltro che resta operante, in alternativa, la
possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la
pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli
iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.lgs 30 aprile 1997,
n. 184.
In tali ipotesi trova applicazione la relativa disciplina.
2.1 Riliquidazioni
Le pensioni di inabilità, richieste dal 1° gennaio 2013 da
soggetti in possesso di contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore
diretto, mezzadro, colono e dipendente, liquidate in osservanza della legge n.
228 del 2012, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria
corretta, applicando la legge n. 613 del 1966.
Parimenti le pensioni ai superstiti, derivanti da pensioni
di inabilità richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti in possesso di
contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono
e dipendente, liquidate in osservanza della legge n. 228 del 2012, devono
essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, applicando
la legge n. 613 del 1966.
2.2 Passaggio
dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità
Con circolare n. 53616 A.G.O./262 del 1984 nota 7 è stato
precisato tra l’altro che in caso di passaggio dall'assegno di invalidità alla
pensione di inabilità il requisito amministrativo deve ritenersi automaticamente
perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuità, una
prestazione ad un'altra nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidità
sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge n. 222.
Tale criterio opera per la pensione di inabilità in cumulo.
2.3 Periodi di
godimento dell’assegno di invalidità
L'articolo 1, comma 6, della legge 12 giugno 1984, n. 222
riconosce utili ai fini del conseguimento del requisito amministrativo per la
pensione indiretta i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali
non sia stata prestata attività lavorativa.
Tale criterio opera anche nei confronti di coloro che
accedono alla pensione ai superstiti in regime di cumulo.
3. Contestuale
diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Nei confronti degli assicurati che facciano valere
contribuzione versata in più gestioni l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966,
n. 613, al 2° comma, dispone che in favore dell'assicurato o dei suoi
superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati,
nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle
gestioni dei lavoratori autonomi.
Peraltro l’Istituto ha fornito istruzioni nell’ipotesi in
cui alla data della domanda di pensione tutti i requisiti risultino
perfezionati sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione, sia in una
gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione
versata in più gestioni, riconoscendo la facoltà per l’interessato di chiedere
la liquidazione della prestazione in una gestione diversa.
Tale liquidazione deve essere effettuata solo su espressa
richiesta dell’interessato (v. circolari n. 36 del 1990 p. 13, n. 54 del 1991
p. 4 e supplemento agli atti ufficiali di luglio 1992, parte II).
Parimenti, nell’ipotesi di trasformazione dell’assegno di
invalidità in pensione di vecchiaia che, come noto, opera d’ufficio al
compimento dell’età ed in presenza dei relativi requisiti ai sensi dell’articolo
1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, l’Istituto con messaggio n. 12389
dell’11 marzo 1993 ha chiarito che il predetto principio deve ritenersi
operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla
pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico
della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui
risultino perfezionati in una gestione diversa.
Con lo stesso messaggio è stato inoltre precisato che il
criterio in questione trova di norma applicazione su richiesta degli
interessati, in quanto non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei
casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità
in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa.
Ciò posto, si precisa che la domanda dell’interessato è
ammissibile fino alla data di liquidazione del trattamento pensionistico.
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