Pronto il codice tributo con cui le imprese, dal 1° gennaio
2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del
decreto-legge n. 145 del 2013 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (Dl n.
190/2014).
Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione n. 97/E
dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi è il 6857, “Credito d’imposta per
attività di ricerca e sviluppo – art. 3, Dl n. 145 del 23 dicembre 2013”.
Come inserire il codice nel modello F24 – Il codice va
inserito nella sezione “Erario” del modello di versamento, in corrispondenza
delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi
in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell’agevolazione,
nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo di riferimento, invece, va
inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che
effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in
corso al 31 dicembre 2019.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all’interno della sezione
“Normativa e prassi”.
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