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mercoledì 25 novembre 2015

Cdl - Il professionista che non verifica la clientela commette reato

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 25 Novembre 2015

Il professionista che non identifica il cliente e il beneficiario effettivo della sua prestazione, e che non verifica lo scopo e la natura del rapporto in tutta la sua durata commette reato. A stabilirlo è la sentenza n. 46415 del 23 novembre 2015 della Corte di Cassazione, anticipata da Italia Oggi nell'edizione del 24 novembre 2015.

L'illecito penale è previsto dal decreto legislativo 231/07 sulle norme antiriciclaggio, che impone obblighi severi a professionisti ed intermediari finanziari e pene pecuniarie in caso di inosservanza. Per i giudici della Corte suprema, quindi, basta il semplice "dolo", ovvero la volontà di contravvenire alle prescrizioni in materia di verifica della clientela per compiere reato.

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