Fatte salve sorprese dell’ultimo momento, il tema dell’
infortunio in itinere è giunto al traguardo.
Nel cd. Collegato ambientale (disegno di legge n. 1676
collegato alla manovra finanziaria del 2014), approvato anche al Senato dopo il
positivo passaggio alla Camera dei deputati, è contemplata l’introduzione della
copertura assicurativa anche nei tragitti casa-lavoro. La normativa vigente
sugli infortuni sul lavoro (Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)
prevede espressamente all’art. 12 la tutela dell’“infortunio in itinere”.
L’INAIL tutela il lavoratore assicurato, nel tragitto
casa-lavoro, solo nei casi in cui lo spostamento avviene a piedi o con i mezzi pubblici.
Per chi si reca al lavoro in macchina, in moto o in bici, invece, la tutela
vale solo se l’utilizzo del mezzo privato è indispensabile e si può provare che
non si sarebbe potuto andare al lavoro in altro modo. A seguito
dell’approvazione definitiva, anche la bici rientra tra le fattispecie dei
mezzi di trasporto “coperti” dall’infortunio in itinere.
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