Nell’ambito di un litisconsorzio facoltativo, in cui ciascun
soggetto agisce per la tutela di un autonomo diritto e le statuizioni della
sentenza sono riferite distintamente a ciascun rapporto giuridico, l’imposta
per la registrazione della sentenza deve essere richiesta “pro quota” a ogni
soggetto e non per intero. Ciò per evitare che la somma richiesta sia
sproporzionata rispetto alle singole posizioni giuridiche. Con la risoluzione n.
95/E, pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti agli
uffici con riguardo alla registrazione delle sentenze emesse a conclusione di
procedimenti instaurati tra una pluralità di soggetti nei confronti di una
Amministrazione dello Stato, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte
di Cassazione. La risoluzione scioglie i dubbi anche con riferimento alla
corretta applicazione dell’istituto della prenotazione a debito nell’ipotesi in
cui il giudice disponga la compensazione delle spese di giudizio.
Il litisconsorzio facoltativo - Il documento di prassi di
oggi trae spunto da alcuni quesiti riguardanti la corretta tassazione, ai fini
dell’imposta di registro, degli atti giudiziari emessi a conclusione di
procedimenti, instaurati tra una pluralità di soggetti per tutelare,
nell’ambito del litisconsorzio facoltativo, un diritto loro spettante “come singoli”
nei confronti di un’amministrazione dello Stato. In base all’istituto del litisconsorzio
facoltativo (art. 103 del Codice di procedura civile) più parti possono agire
nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste connessione
per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono o quando la decisione
dipende, totalmente, dalla risoluzione di questioni identiche.
Le istruzioni agli uffici - Nel merito, l’Agenzia accoglie i
principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’imposta
di registro non colpisce l’atto, ma il rapporto in esso racchiuso. In altre
parole, il presupposto deve essere individuato “nell’atto giuridico avete
contenuto economico in quanto considerato nella sua idoneità a produrre
ricchezza” e, quindi, espressione di capacità contributiva. Quindi, se nell’ambito
di un litisconsorzio ciascun soggetto agisce per la tutela di un autonomo diritto,
ogni attore privato, parte del processo, sarà responsabile del pagamento dell’imposta
di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica.
L’imposta non dovrà essere quindi liquidata interamente a
tutte le parti in causa, ma dovrà essere richiesta “pro-quota”, sulla base del
singolo rapporto giuridico oggetto della decisione della sentenza.
Chiarimenti anche
sulla prenotazione a debito - Quanto alla corretta applicazione dell’istituto
della prenotazione a debito, la risoluzione chiarisce che nell’ipotesi in cui i
procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale si concludono con la compensazione
delle spese di giudizio, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà
o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra
parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nei casi in cui, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 131 del 1986, provveda alla richiesta
di registrazione il cancelliere. Anche se la parte privata non si attiva spontaneamente
per il pagamento della propria quota di imposta di registro, l’ufficio dell’Agenzia
notifica i relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati e procede comunque
alla registrazione della sentenza. In tal senso sono rivisti i chiarimenti
forniti con la risoluzione n. 450 del 2008.
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