Le nuove norme previste in materia d’integrazioni salariali
si applicano solo ai trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre (data
di entrata in vigore del Dlgs. n. 148/15), mentre ai trattamenti pregressi
continueranno ad applicarsi le norme previgenti.
La nuova cassa integrazione è legata indissolubilmente alla
necessità che sussistano reali prospettive di continuazione o di ripresa
dell’attività lavorativa e di salvaguardia dei livelli di occupazione. Il
legislatore ha operato, altresì, la revisione dei criteri di concessione ed
utilizzo e la semplificazione delle procedure burocratiche di richiesta e
concessione.
Viene prevista una revisione della durata massima
complessiva delle integrazioni salariali: per ciascuna unità produttiva, il
trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale, non
possono superare la durata massima complessiva: CIG: 24 mesi in un quinquennio
mobile e 30 mesi nel settore edile; CIGS per causale contratto di solidarietà
36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà
si computa nella misura della metà.
Sia per la CIGO che per la CIGS, è vietato autorizzare
l’integrazione salariale per tutte le ore lavorabili da tutti i lavoratori per
tutto il periodo disponibile. In sostanza viene introdotto il divieto della
cassa a zero ore per tutto il personale per tutto il periodo di cassa
disponibile.
Il decreto aggiorna anche i massimali di integrazione
salariale, fissandoli a:
-
€ 971,71 in caso di retribuzione mensile di
riferimento è pari o inferiore a € 2.102,24
-
€ 1.167,91 in caso di retribuzione mensile di
riferimento superiore a € 2.102.24
-
+ 20% per aziende del settore edile e lapidei in
caso di cig per intemperie stagionali.
Prosegue il percorso dell’incentivazione dei meccanismi di
politica attiva del lavoro, con la previsione che l’erogazione delle
prestazioni sia condizionata all’attivazione dei lavoratori beneficiari di
integrazioni salariali, per i quali sia programmata riduzione superiore al 50%
dell’orario di lavoro nell’arco di un anno: gli stessi saranno convocati dai
centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato più
leggero di quello rivolto ai disoccupati e volto a fornire iniziative di
formazione e riqualificazione, anche in concorso con le imprese e i fondi
interprofessionali. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del
Lavoro.
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