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lunedì 23 novembre 2015

Cdl - Razionalizzazione delle integrazioni salariali

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 20 Novembre 2015

Le nuove norme previste in materia d’integrazioni salariali si applicano solo ai trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre (data di entrata in vigore del Dlgs. n. 148/15), mentre ai trattamenti pregressi continueranno ad applicarsi le norme previgenti.

La nuova cassa integrazione è legata indissolubilmente alla necessità che sussistano reali prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività lavorativa e di salvaguardia dei livelli di occupazione. Il legislatore ha operato, altresì, la revisione dei criteri di concessione ed utilizzo e la semplificazione delle procedure burocratiche di richiesta e concessione.

Viene prevista una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale, non possono superare la durata massima complessiva: CIG: 24 mesi in un quinquennio mobile e 30 mesi nel settore edile; CIGS per causale contratto di solidarietà 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà si computa nella misura della metà.

Sia per la CIGO che per la CIGS, è vietato autorizzare l’integrazione salariale per tutte le ore lavorabili da tutti i lavoratori per tutto il periodo disponibile. In sostanza viene introdotto il divieto della cassa a zero ore per tutto il personale per tutto il periodo di cassa disponibile.

Il decreto aggiorna anche i massimali di integrazione salariale, fissandoli a:

-         € 971,71 in caso di retribuzione mensile di riferimento è pari o inferiore a € 2.102,24

-         € 1.167,91 in caso di retribuzione mensile di riferimento superiore a € 2.102.24

-         + 20% per aziende del settore edile e lapidei in caso di cig per intemperie stagionali.

Prosegue il percorso dell’incentivazione dei meccanismi di politica attiva del lavoro, con la previsione che l’erogazione delle prestazioni sia condizionata all’attivazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, per i quali sia programmata riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro nell’arco di un anno: gli stessi saranno convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato più leggero di quello rivolto ai disoccupati e volto a fornire iniziative di formazione e riqualificazione, anche in concorso con le imprese e i fondi interprofessionali. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del Lavoro.

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