Viene istituita una Rete Nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro (in acronimo ANPAL), e formata dalle strutture regionali per
le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il
lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione,
dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall’ISFOL nonché dal sistema delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e
dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado. L’istituzione
dell’ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse
necessarie al suo funzionamento saranno infatti trasferite dal Ministero del
lavoro e dall’ISFOL, dei quali sarà effettuata una conseguente
riorganizzazione.
Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali
ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi
che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.
Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia
di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e
Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all’erogazione delle
politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali
e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro
stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per
regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e
monitorerà le politiche occupazionali.
Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a
svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema
informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del
lavoratore.
All’istituzione dell’Albo provvederà l’ANPAL; nello stesso
vengono iscritte le agenzie per il lavoro e le agenzie che intendono operare
nel territorio delle regioni che non abbiano istituito un proprio regime di
accreditamento. L’obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti
pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Il Sistema informativo e il fascicolo elettronico del
lavoratore mirano ad una migliore gestione del mercato del lavoro e del
monitoraggio delle prestazioni erogate.
Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si
prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno
essere effettuate in via telematica.
Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la
base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente
accessibile da parte degli interessati.
Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo
saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province.
Ci sarà anche un Albo nazionale degli enti accreditati a
svolgere attività di formazione professionale.
Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno
anch’essi parte della Rete, l’ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi,
riferendo al Ministero del Lavoro.
In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel
mercato del lavoro si prevede che il Ministero del lavoro stipuli con ogni
regione e con le province autonome una convenzione per la gestione dei servizi,
prevedendo, in via transitoria, che i compiti, le funzioni e gli obblighi in
materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti a soggetti pubblici o
privati accreditati, anche al fine di svolgere, nei confronti dei disoccupati e
dei soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio,
avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.
Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato, di
lavoratore dipendente che subisce una riduzione di orario (in seguito
all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà o interventi
dei fondi di solidarietà) e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli
appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di
profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno
convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio
personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del
richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di
riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.
Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda
di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità
del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive
e dei servizi per l’impiego.
I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non
abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il
Patto di servizio personalizzato.
La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà
necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione
(ASDI).
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che,
senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a
conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti
a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle
prestazioni.
Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore
dei soggetti disoccupati, percettori della nuova prestazione di assicurazione
sociale per l’impiego (NASpi), la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La
somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso
i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e
compiti in materia di politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà
reddito imponibile.
Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del
reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti
della collettività nel territorio del Comune di residenza.
L'utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà
l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari
all’assegno sociale, erogato dall’INPS.
Si riordina infine la normativa in materia di incentivi
all’occupazione con la previsione della istituzione, presso l’ANPAL, di un
Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione. Vengono definiti i
principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un’omogenea
applicazione; si provvede alla razionalizzazione e al rifinanziamento di quelli
finalizzati a promuovere i contratti di apprendistato per la qualifica, il
diploma e la specializzazione professionale, di alta formazione e ricerca e
l’alternanza scuola lavoro.
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