Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e
semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del
lavoro.
L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha
autonomia di bilancio e “autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Gli organi dell’Ispettorato sono:
1) il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
2) il consiglio di amministrazione
3) il collegio dei revisori.
La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede
nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria.
A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione
ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta
e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo
(compreso quello in forza presso INPS e INAIL).
In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza
svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia
delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso
l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma
analitica che aggregata.
Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri
organi preposti alla vigilanza si prevede:
-
la stipula di appositi protocolli, anche con i
servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per
la protezione ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una
maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione
degli interventi;
-
l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che
svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi
con l’Ispettorato.
In ragione di un progressivo accentramento di tutte le
funzioni ispettive presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale
ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti
Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e
non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del
personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà
riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro.
Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione
normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli
atti degli organi ispettivi.
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