Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – riposi giornalieri
della lavoratrice madre – art. 39, D.Lgs. n. 151/2001.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 39, D.Lgs. n.
151/2001 afferente alla disciplina dei riposi giornalieri per la lavoratrice
madre durante il primo anno di vita del bambino.
In particolare l’istante chiede se, nelle ipotesi in cui la
lavoratrice madre non intenda usufruire, spontaneamente e per proprie esigenze,
dei permessi già richiesti al datore di lavoro ex art. 39 di cui sopra, possa
trovare o meno applicazione nei confronti di quest’ultimo la sanzione
contemplata dall’art. 46 del medesimo decreto legislativo.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni industriali e
dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettera della
disposizione ex art. 39 in virtù della quale “il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino,
due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno
solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore”.
In proposito, si precisa che i periodi di riposo hanno la durata
di un’ora ciascuno, vengono considerati ore lavorative agli effetti sia della
durata che della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice madre
di uscire dall’azienda.
Alla luce del summenzionato dettato normativo, si evince
dunque che il diritto di fruire dei riposi in questione ha natura di diritto
potestativo, inteso quest’ultimo quale situazione giuridica soggettiva
consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui
corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione e
non di obbligo; il datore deve, infatti, consentire alla madre la fruizione dei
permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta.
Nello specifico, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi
di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice madre può scegliere se
esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei summenzionati riposi;
nell’ipotesi in cui decida di esercitarlo e il datore di lavoro non le consenta
il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione
amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 46.
Diversamente, qualora la lavoratrice madre presenti una
preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi
giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non
usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la
violazione dell’art. 39 e di conseguenza non potrà trovare applicazione la
misura sanzionatoria ad essa collegata.
Resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza,
di effettuare eventuali verifiche in ordine alla spontaneità della rinuncia
della lavoratrice circa il godimento dei permessi in questione. Al riguardo
appare pertanto opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni
che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad es.
frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in
ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.).
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