Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – D.Lgs. n. 23/2015 –
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – categoria degli
autoferrotranvieri.
L’Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV) e
l’Associazione Trasporti (ASSTRA) hanno avanzato istanza di interpello al fine
di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibile
applicazione alla categoria degli autoferrotranvieri della disciplina di cui al
D.Lgs. n. 23/2015, con particolare riferimento alle tutele accordate in caso di
illegittimità del recesso datoriale.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e
dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata,
occorre premettere che il rapporto di lavoro della categoria degli
autoferrotranvieri trova la propria regolamentazione nel Regio Decreto n.
148/1931, nonché dalle disposizioni della contrattazione collettiva di settore
del 23 luglio 1976, che peraltro possono derogare, ai sensi della L. n.
270/1988, ai principi contenuti nel medesimo Decreto.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la
regolamentazione in questione, specie con riferimento alla materia dei
procedimenti disciplinari di cui all’allegato A del Regio Decreto, costituisse
un corpus normativo unico avente i caratteri della specialità e come tale
passibile di modifiche solo mediante specifici interventi legislativi, salva la
possibile integrazione con le norme generali in relazione a specifiche lacune,
non superabili neanche mediante una lettura “analogico-estensiva” di altre
disposizioni del Regio Decreto afferenti a materie analoghe ovvero ai principi
generali dell’ordinamento (cfr. Cass. sent. n. 5551/2013 che richiama Cass.
sent. n. 11929/2009).
Ciò posto, in riferimento alla tematica sollevata, si
osserva che il Regio Decreto contempla esclusivamente alcune fattispecie di
recesso (la cessione di linee, la riduzione dei posti, l’inabilità al servizio,
lo scarso rendimento, nonché la destituzione) mentre, anche in esito
all’abrogazione
dell’art. 58 Allegato A, nulla dispone in relazione alle
tutele accordate al lavoratore nelle ipotesi di licenziamento illegittimo.
A fronte dell’indicato contesto normativo, la Corte di
Cassazione (cfr. sent. n. 11547/2012), superata la giurisdizione esclusiva di
cui al richiamato art. 58 con conseguente devoluzione alla giurisdizione
ordinaria delle controversie afferenti il rapporto di lavoro degli
autoferrotranvieri, ha ritenuto che debba trovare applicazione per tutte le
fattispecie di licenziamento aventi titolo nel Regio Decreto la disciplina
generale ex art. 18, L. n. 300/1970.
Tanto in ragione della forza espansiva dell’art. 18 “che lo
rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso
contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo dell’identità
di ratio (cfrr. Corte Cost. n. 338/1988; Corte Cost. n. 17/1987) e quindi a
tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non
assoggettate ad una diversa, specifica disciplina”, come avviene nel caso in
esame.
Tale soluzione interpretativa, come asserito dalla
giurisprudenza, si ispira alla necessità di garantire in materia la certezza
del diritto, nonché la parità di trattamento sul piano delle tutele tra tutti i
lavoratori dipendenti.
A tale ricostruzione va ulteriormente aggiunto che il
Legislatore è intervenuto con il D.Lgs. n.23/2015 sulla disciplina delle tutele
accordate in caso di licenziamento “per i lavoratori che rivestono la qualifica
di operai impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (…)” decorrente dall’entrata in vigore del Decreto.
In definitiva, stante l’orientamento giurisprudenziale
innanzi indicato e le esigenze di certezza del diritto e parità di trattamento
cui è ispirato, si ritiene che le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo
dei lavoratori autoferrotranvieri debbano seguire la disciplina di carattere generale
contenuta nell’art. 18 della L. n. 300/1970 e nel D.Lgs. n. 23/2015 secondo il
rispettivo ambito applicativo e di decorrenza.
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