Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – certificato penale del
casellario giudiziale.
L’Associazione nazionale della ristorazione collettiva e
servizi vari (ANGEM) ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il
parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione
dell’art. 2, D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della direttiva europea
2011/93/UE, recante nuove disposizioni per la lotta contro la pornografia
minorile, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
In particolare l’istante chiede se, ai sensi della
disposizione normativa citata, il datore di lavoro debba richiedere il
certificato penale del casellario giudiziale, ivi previsto, anche nelle ipotesi
di cambio appalto, in quanto azienda subentrante obbligata ad assumere il
personale dell’impresa uscente.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e
dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si ricorda che ai sensi dell’art. 2
D.Lgs. n. 39/2014 “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che
comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare
l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” ha
l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal
quale risulti l’assenza di condanne di cui agli articoli menzionati.
In proposito, questo Ministero con lettera circolare dell’11
aprile 2014 ha chiarito che “l’adempimento in questione riguarda esclusivamente
i nuovi rapporti di lavoro a decorrere dal 6 aprile 2014” – data di entrata in
vigore del D.Lgs. n. 39/2014 – “e non si applica a tutti i rapporti già in
essere a tale data”.
Si è precisato, inoltre, con risposta ad interpello n.
25/2014, che la disposizione in argomento ascrive l’obbligo di richiesta del
certificato in capo al datore di lavoro, fissandolo nel momento in cui
quest’ultimo intenda impiegare il lavoratore e dunque esclusivamente prima di
effettuare l’assunzione (cfr. sul punto l’orientamento espresso dal Ministero
della Giustizia con circolare del 3 aprile 2014 e con successiva nota
interpretativa dell’Ufficio legislativo dello stesso Ministero).
Ciò posto, ai fini della soluzione della problematica
sollevata, si sottolinea che la fattispecie del cambio appalto comporta la
successione di diversi appaltatori nella esecuzione di un servizio per conto
del medesimo committente, con il passaggio del personale impiegato nell’appalto
dall’impresa uscente a quella subentrante “in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto” (cfr.
art. 29,comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).
Considerato che nell’ambito del suddetto passaggio il personale
in questione risulta impegnato nella medesima attività, spesso senza soluzione
di continuità, si ritiene che per il personale avente un contatto diretto e
regolare con minori, il datore di lavoro/impresa subentrante non sia tenuto ad
alcun adempimento ulteriore, nella misura in cui lo stesso abbia acquisito la
documentazione di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014 già in possesso del
precedente datore di lavoro/appaltatore.
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