Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n.
124/2004 – proroga contratti di lavoro e tempo determinato – normativa
emergenziale post sisma 6 aprile 2009.
L’ANCI chiede chiarimenti in ordine alla corretta
applicazione della speciale normativa in materia di proroga dei contratti a
tempo determinato prevista per il personale del Comune dell’Aquila e dei Comuni
del c.d. Cratere del sisma del 6 aprile 2009, a seguito della entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/2015 e alla conseguente abrogazione del D.Lgs. n. 368/2001.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro, del Dipartimento della Funzione
pubblica e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Si ricorda anzitutto quanto prevede l’art. 4, comma 14, del
D.L. n. 101/2013 (conv. da L. n. 125/2013) al fine di assicurare la continuità
delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale
della città dell’Aquila e dei Comuni del Cratere. Secondo tale disposizione “il
Comune dell’Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo
determinato previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall’articolo 7,
comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e
2015 nonché per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1 milione
di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo
restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa
in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
medesime finalità, i Comuni del Cratere possono prorogare o rinnovare entro e
non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in
forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi
del sistema derogatorio ivi previsto anche per l’anno 2014 nel limite massimo
di spesa di 0,5 milioni di euro”.
A sua volta, il “sistema derogatorio” previsto dall’art. 7,
comma 6 ter, del D.L. n. 43/2013 (conv. da L. n. 71/2013) stabilisce che “al
fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero
del tessuto urbano e sociale della città dell’Aquila e dei Comuni del Cratere,
il comune dell’Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di
lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale,
assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l’ente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle
vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di
impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (…)”.
Analoga disposizione è contenuta nell’art. 1, comma 445,
della L. n. 190/2014 che prevede a favore del Comune dell’Aquila e dei Comuni
del Cratere appositi finanziamenti per consentire la proroga o il rinnovo,
entro e non oltre il 31 dicembre 2015, “di contratti, stipulati sulla base
della normativa emergenziale (…) anche in deroga alle vigenti normative in
materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 (…)”.
Il quadro normativo di riferimento della descritta
disciplina derogatoria è mutato a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n.
81/2015 che, nel riordinare in modo organico le diverse tipologie contrattuali,
ha abrogato il D.Lgs. n. 368/2001 (artt. 55, comma 1 lett. b).
Tale modifica non pregiudica però le deroghe introdotte
dalle vigenti disposizioni per la proroga dei contratti a tempo determinato
stipulati sulla base della normativa emergenziale, anche con riguardo alla
possibilità di superare il limite dei 36 mesi, attualmente fissato dall’art. 19
del D.Lgs. n. 81/2015.
Ciò in ragione del fatto che tale ultimo provvedimento ha
sostanzialmente recepito i contenuti del D.Lgs. n. 368/2001, in attuazione
della delega contenuta nella L. n. 183/2014 e della circostanza che lo stesso
Legislatore ha prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime derogatorio in
questione con la L. n. 125/2015, entrata in vigore successivamente allo stesso
D.Lgs. n. 81/2015.
Conseguentemente il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 445,
della L. n. 190/2015 ai “vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche, di cui al decreto al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368” deve intendersi riferibile ai medesimi vincoli previsti per tale
tipologia contrattuale dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
Relativamente alle disposizioni normative speciali sopra
citate restano fermi: gli ambiti soggettivi (intesi come amministrazioni
destinatarie), quelli oggettivi (riferiti ai rapporti di lavoro), i limiti
temporali (annualità richiamate) ed i vincoli finanziari espressamente
indicati.
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