Confermati i tagli per le camere di commercio: si passerà a
60 rispetto agli attuali 105 istituti camerali. Il processo di semplificazione
dovrà iniziare a partire da 90 giorni attraverso un processo di accorpamento
degli istituti.
I componenti dei consigli diminuiranno di numero e potranno
avere l’incarico al massimo per due sole volte; cura dimagrante per le giunte,
per le indennità e per gli stipendi anche nelle aziende speciali.
Il ministero dello Sviluppo economico a vigilerà sul
registro delle imprese tenuto dalle camere che avranno anche nuovi compiti con
nuove attività di assistenza per la partecipazione delle imprese nella
programmazione e progettazione comunitaria.
Ci sarà un decisa stretta sulle partecipazioni delle camere
di commercio a enti, consorzi e società che negli anni sono aumentate in modo
esponenziale: le partecipazioni si limiteranno a quelle strettamente
indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
I tagli peseranno sui conti degli enti camerali intervenendo
anche sulla determinazione del diritto annuale a carico delle imprese, così
come previsto: rispetto agli importi per il 2014, del 35% nel 2015, del 40% nel
2016 e del 50% dal 2017.
Inoltre le variazioni del diritto annuale conseguenti alla
rideterminazione annuale del fabbisogno non potranno determinare fino al 2020,
alcun significativo aumento rispetto agli effetti della riduzione percentuale
dei diritti stabilita per l’anno 2016. Il sistema camerale potrà comunque
contare su una nuova voce di finanziamento connessa al «potenziamento dei
controlli» e riguarderà la possibilità di incassare una quota delle sanzioni
amministrative pecuniarie «per le materie in cui le camere di commercio è
competente ad adottare ordinanze.
Per quanto riguarda gli accorpamenti solo con la soglia
minima di 75mila imprese nel proprio bacino di utenza sarà possibile evitare la
fusione con un’altra camera. Dovrà essere garantita la presenza di almeno una
camera di commercio per Regione, così come sarà possibile mantenerne una in
ogni provincia autonoma e città metropolitana. Si potrà anche istituire una
camera «tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori» o
conservare quelle nei territori montani più disagiati a patto che siano
rispettati «indicatori di efficienza e di equilibrio economico».
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