Corte di
Cassazione, Sentenza n.17154 del 26 agosto 2015
Svolgimento del
processo
1. La corte d'appello
di Lecce, con sentenza del 5/3/13, confermando sentenza del tribunale della
stessa sede, ha condannato la Società Trasporti pubblici di X. al pagamento
delle somme indicate per ciascun lavoratore, oltre accessori e spese legali, a
titolo di risarcimento del danno da mancati riposi stabiliti dal regolamento
CEE n. 3820 del 1985, richiamato oggi dall'art. 174 del nuovo codice della
strada (riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore
consecutive), e non fruiti benché gli stessi fossero stati addetti per cinque
giorni alla settimana alla guida di mezzi destinati al trasporto di passeggeri
su percorsi più lunghi di 50 chilometri.
2. In particolare, la
corte territoriale ha confermato la decisione del tribunale che -ritenendo
peraltro che le soste Inoperose fuori residenza intervallavano corse del turno
e non potevano essere considerati riposo- aveva quantificato i mancati riposi
sulla base di CTU espletata sulla base di documenti prodotti dalle parti
(alcuni dei quali direttamente al consulente), traendo argomenti di prova dalla
mancata ottemperanza all'ordine di esibizione di documenti disposta nei
confronti del datore di lavoro; la corte ha quindi ritenuto presunto il danno
subito dai lavoratori, qualificato come danno da usura psicofisica e non come
danno biologico, liquidando II danno in via equitativa, utilizzando come
parametro di riferimento la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva di settore per la maggiorazione del lavoro straordinario, notturno e
festivo.
3. Avverso tale
sentenza ricorre il datore per cinque motivi, cui resistono i lavoratori con
controricorso. I controricorrenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
4. Con Il primo motivo
si deduce violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine alla prova delle condizioni
di riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti, il cui onere è stato
addossato al datore con particolare riferimento alla fruizione dei riposi
compensativi.
5. Il motivo è
infondato. Secondo quanto accertato dalla corte territoriale, i lavoratori
hanno documentalmente provato l'adibizione a turni dì lavoro implicanti il
superamento dei limiti legali previsti per la fruizione dei riposi giornalieri
e settimanali; in tal modo, essi hanno provato l'inadempimento datoriale
all'obbligo di sicurezza derivante dal contratto di lavoro.
In tale contesto, la
fruizione da parte dei lavoratori dei riposi compensativi è fatto impeditivo
della pretesa azionata in giudizio il cui onere, come correttamente ritenuto
dalla sentenza impugnata, non può che gravare sul datore di lavoro (che nella
specie non vi ha ottemperato, a ben vedere neppure allegando in modo specifico
entità ed occasione della fruizione dei riposi detti).
6. Con il secondo
motivo dì ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata
sull'inutilizzabilità della CTU, per non aver considerato che la CTU ha
acquisito direttamente documenti dalle parti in violazione dei termini di
produzione documentale e per aver utilizzato ai fini della decisione le
risultanze peritali basate su tali documenti.
7. Il motivo è
Inammissibile in quanto non viene specificato, in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso, quali sarebbero stati i documenti irritualmente
acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, quale il loro contenuto, quale
sia stata l'influenza degli stessi sulla decisione e, per altro verso, quali i
limiti alla loro acquisizione ai fini della ricerca della verità materiale.
8. Da un lato,
infatti, questa Corte ha costantemente ritenuto (anche ai sensi dell'art. 360
bis, comma 1, cod. proc. civ.: Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del
30/07/2010, Rv. 614538) che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci
il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o
sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha
l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il
contenuto del documento erroneamente interpretato dal giudice di merito,
provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di
legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi,
delle prove stesse, che, per il principio del ('autosufficienza del ricorso per
cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni
contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini
integrative (Sez. 3, Sentenza n. 13677 del 31/07/2012, Rv. 623452; Sez. L,
Sentenza n. 21632 del 20/09/2013, Rv. 628683; Sez. L, Sentenza n. 15751 dei
21/10/2003, Rv. 56/559; Sez. 6-5, Ordinanza n. 48 del 03/01/2014, Rv. 629011).
9. Dall'altro lato, è
consolidato il principio secondo il quale, nel rito del lavoro, il rigoroso
sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l’ammissione delle prove
costituite che di quelle costituende trova un contemperamento - Ispirato al]a
esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente
funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata
in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento
- nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di
prova ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. Civ. ove essi
siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da
esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi
nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Sez. L, Sentenza
n. 23882 del 09/11/2006, Rv. 593504). Ne deriva che, nel caso in cui il giudice
abbia tenuto conto di documenti irritualmente prodotti da una parte, idonei a
provare fatti dalla stessa dedotti ritualmente e sottoposti -pur tardivamente-
al contraddittorio delle parti (come nella specie), la parte che intende
censurare tale operato deve dedurre non solo l'irritualità della utilizzazione
del materiale probatorio, ma anche la inutilità dei documenti ai fini della
verità materiale, restando altrimenti priva di decisività la questione
processuale sollevata.
10. Con il terzo
motivo si deduce violazione dell'art. 210 c.p.c., in relazione alle conseguenze
dell’inottemperanza da parte del datore di lavoro all'ordine di esibizione.
11. Il motivo è
infondato.
La giurisprudenza di
legittimità ha infatti chiarito da un lato che il lavoratore, in caso di loro
rilevanza, ha diritto di conseguire l'esibizione In giudizio, da parte del
datore di lavoro, dei documenti relativi alle vicende del rapporto di lavoro
(Sez. L, Sentenza n. 9961 del 26/04/2007, Rv. 596576) e, dall'altro lato, che
rientra nei poteri discrezionali del giudice -Il cui esercizio non è
sindacabile in sede di legittimità- il potere di ordinare alle parti o a terzi
l'esibizione di documenti (Sez. L, Sentenza n. 5242 del 09/04/2001, Rv.
545759), e che discrezionale è anche il potere di desumere argomenti di prova
dall'inosservanza dell'ordine di esibizione (sebbene per l'eventuale
valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto
sia necessario che vi siano elementi di prova concorrente: Sez. L, Sentenza n.
17076 del 27/08/2004, Rv. 577092).
12. Nella specie, a
fronte della produzione da parte dei lavoratori dei turni di lavoro per dato
periodo del rapporto (con correlativa prova documentale del superamento dei
limiti legali prescritti per i riposi giornalieri e settimanali), il giudice di
merito ha ordinato al datore dì esibire i documenti relativi ad altra parte del
periodo lavorato, presumendosi (in difetto di allegazione e prova contraria)
che i turni di lavoro documentati dai lavoratori siano rimasti immutati, e, non
avendo il datore ottemperato all'ordine di esibizione, il giudice ha tratto
elementi di giudizio in ordine alla reiterazione nel tempo delle modalità di espletamento
del lavoro (e quindi della violazione datoriale dei limiti legali).
La sentenza impugnata,
motivata adeguatamente sia in ordine ai presupposti per l'ordine di esibizione
che in relazione alla valutazione delle conseguenze della mancata ottemperanza
all'ordine, si sottrae dunque alle censure prospettate.
13. Con il quarto
motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., per
aver presunto l'esistenza del danno in assenza di pluralità di fatti gravi
precisi e concordanti.
In linea generale
(cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 dei 10/02/2014, Rv.630472) il
danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del
danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea
generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio
concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sui quale grava l'onere
della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Con specifico
riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro,
questa Corte ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013)
di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla
mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno
alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una
"infermità" dei lavoratore determinata dall'attività lavorativa
usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita
dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella
seconda ipotesi, il danno sull’"an" deve ritenersi presunto (così
anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580).
La soluzione si spiega
in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del
lavoratore leso dall'Inadempimento datoriale ha una diretta copertura
costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone
direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza
di quanto avviene in altre diverse fattispecie -per le quali siffatta copertura
non sussiste-, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento
delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una
corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno
giornaliero - previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall’art. 14 del
Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della
legge 14 febbraio del 1958, n. 138-, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su
richiamata).
14. Nella specie, la
sentenza impugnata, con motivazione congrua ed immune da errori logici e
giuridici, ha ritenuto dimostrata documentalmente la violazione della
disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed ha riconosciuto il danno da
usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la
violazione del diritto ai riposo costituzionalmente protetto, quale danno
prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai
turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a
riposi compensativi. Tale situazione ha determinato - in violazione dei limiti
di legge - l’aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più In quanto
protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in
quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su
diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della
persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravita dell’offesa e
della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata
dall’ordinamento).
La sentenza è dunque
in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale
l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della
cadenza settimanale del riposo, ex art.36, terzo comma Cost,, - avente natura
risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del
datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata
valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative
e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché
dì clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al
lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto
risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza
di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale, (principio
affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 8709 del 11/04/2007, Rv.596529, in
fattispecie concernente dipendenti di società di autolinee con mansioni di
guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni
consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una
volta al mese).
La sentenza ha
accertato quindi fatti univoci, reiterati e gravi, posti In essere in
violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre II datore di
lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale, sicché i motivi di
ricorso in esame vanno rigettati.
15. Con il quinto
motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza Impugnata
sull'entità del danno, per aver quantificato II danno equitativamente,
utilizzando -senza motivazione- la retribuzione relativa allo straordinario.
16. Il motivo è
infondato, avendo la corte adeguatamente motivato in ordine al criterio di
liquidazione del danno prescelto, facendo corretto riferimento alla maggior
penosità della prestazione lavorativa non accompagnata dai prescritti riposi giornalieri
e settimanali e, correlativamente, al maggior valore economico della
prestazione eccedente i limiti di legge, evocando il compenso previsto dalla
contrattazione per l'ipotesi correttamente richiamabile proprio per la sua
analogia con la fattispecie dei mancati riposi giornalieri- dello
straordinario.
La decisione è
corretta e non è qui sindacabile, atteso quanto affermato dalla giurisprudenza
di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 26/01/2010, Rv. 611250), secondo
la quale la valutazione equitativa del danno, In quanto inevitabilmente
caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi
in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se
difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o
macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente
contraddittoria.
Del resto, la
decisione non solo è immune dai vizi ora detti, ma è anche in linea con gli
insegnamenti delle Sez. U (n. 1607 del 03/04/1989, Rv. 462388), secondo le
quali, nel caso di prestazione dell'attività lavorativa dì domenica, senza
fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo
settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore
- cui per tale prestazione dev’essere corrisposta la retribuzione giornaliera
(in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno
specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla
maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale; tale risarcimento, in
mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la
liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere
liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione
che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla
contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni
lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile
in astratto.
17. Per tutto quanto
detto il ricorso deve essere rigettato.
18. Le spese di lite
seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. S. che ha reso la
dichiarazione di rito. La liquidazione è riportata in dispositivo e tiene conto
del valore della causa e del numero di parti assistite. Le spese devono,
peraltro, essere compensate per metà in relazione al carattere di novità della
questione esaminata dalla Corte negli specifici termini prospettati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte di metà delle
spese di lite che si liquidano per l'intero in € 2.400,00 per compensi ed €
100,00 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura
del 15%, con distrazione in favore dell'avv. I. S.
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