Corte di
Cassazione, Sentenza n.17287 del 28
agosto 2015
Svolgimento del
processo
Con ricorso proposto
avanti il Giudice del lavoro di Padova P.D.B. domandava l'accertamento nei
confronti di I. s.r.l. e di A.S. di S.L. e B.M. s.n.c della violazione
dell'art. 1 L. n. 1369/1960, con conseguente sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato con la I. s.r.l. dal 25.1.2003 e - accertata la
responsabilità della detta I. nel sinistro occorso al ricorrente in data
6.2.2003 - chiedeva fa condanna della detta società al risarcimento dei danni
patrimoniali quantificati in euro 725.421,21 o in via subordinata della A. con
condanna del S. e del B. al pagamento dei detti danni quali soci
illimitatamente responsabili. Si costituivano la A., il S. e il B. chiedendo il
rigetto della domanda come proposta nei loro confronti. Si costituiva I. s.r.l.
che chiedeva il rigetto della domanda e in via subordinata l'accertamento della
responsabilità del sig. M.E. per i fatti di cui era causa, con manleva nei
confronti dell'I. La società chiamava in causa la A.S. spa; la Z. s.p.a. nonché
la R. s.p.a. che a loro volta chiedevano il rigetto della domanda. Il Giudice
di prime cure con sentenza n. 851/09 non definitiva accertava l'esclusiva
responsabilità della A. e dei sigg.ri S. e B. nell'infortunio ed assolveva la
I. da ogni pretesa avversaria.
La Corte di appello di
Venezia con sentenza dell'11.10.2012 accoglieva l'appello della A. s.n.c. e, in
riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta in primo grado
dal B. nei confronti della detta società e dei suoi soci; in parziale
accoglimento dell'appello incidentale proposto dal B. condannava la I. al
risarcimento in favore del B. dei danni subiti per l'infortunio di cui è causa,
respingeva l'appello incidentale di I. e rigettava ogni domanda proposta con lo
stesso appello incidentale nei confronti dei A. s.n.c.; M.E., A. s.p.a. e Z.
s.p.a.
Risolte alcune
questioni relative alle eccezioni proposte in ordine all'interesse
all'impugnazione ed alla ritualità delle notifiche, sul punto dell'esistenza di
una intermediazione illecita di manodopera la Corte territoriale riportava
l'opinione del Giudice di prime cure, secondo il quale l'attività consistente
nella posa in opera delle guaine bituminose sul capannone in via di
edificazione presso il cantiere I. di San Dorigo Della Valle (TS) costituiva un
appalto lecito in quanto era stato accertato che la società appaltatrice aveva
utilizzato mezzi di lavoro prevalentemente propri anche sotto il profilo
qualitativo (rispetto alla modesta complessità dell’oggetto dell'appalto) e che
la A. era dotata all'epoca di una sufficiente organizzazione di fattori
produttivi. Per i Giudici di appello invece la prova espletata aveva fatto
emergere che tutti i materiali necessari per la coibentazione (guaina, colla,
stifferite a pannelli, bombole a gas) erano forniti dalla I.; il detto
materiale veniva trasportato sul tetto dei capannoni attraverso una gru di
notevoli dimensioni. Non era quindi vero che l'appalto si risolveva nello
srotolare la guaina sul solaio e nell'uso di un cacciavite e di un trapano, posto
che l'esecuzione dell'opus presupponeva capitali e attrezzature (la gru, i
ponteggi, le scale in ferro) tutte di proprietà I., ma impiegati da A. da cui,
a presunzione di illiceità assoluta ex art. 1 comma terzo I. n. 1369/1960.
Dalle dichiarazioni dei testi emergeva anche che era il geometra M., dipendente
I. che impartiva ordini e direttive del lavoro ed appariva del tutto superfluo
che tali ordini e direttive fossero ripetute dai soci A.
La stessa I. aveva
affermato nelle sue difese che la sicurezza nel cantiere dipendeva dal M. che
sorvegliava venisse rispettata la normativa antinfortunistica: pertanto, posto
che il contratto di appalto era nullo, ogni responsabilità gravava sulla I. ed
era risultato pacificamente che l'incidente era dovuto al mancato rispetto
macroscopico della normativa antinfortunistica che obbligava a coprire aperture
esistenti nel pavimento dei luoghi e degli ambienti di lavoro. Del resto la
stessa I. aveva affermato che l'aspetto antinfortunistico era seguito dal M. e
in ogni caso l’A. non aveva risorse ed attrezzature per provvedere in proprio.
Ogni domanda nei confronti del M. di rivalsa andava rigettata perché non era
stato parte nel giudizio di primo grado, né era possibile ipotizzare una
manleva delle società di assicurazioni chiamate in giudizio perché si trattava
di un lavoratore in nero che operava in condizioni di illegalità per un appalto
a sua volta illegittimo, caso quindi estraneo alle polizze assicurative come
dalle società tempestivamente dedotto.
Per la cassazione di
tale decisione propone ricorso la I. con tre motivi; resistono il B. e con
unico controricorso la A. il B.M. ed il S.L.. Il difensore della A. del B. e del S. ha
depositato in udienza conclusioni e nota spese. La I. ha depositato memoria
illustrativa ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si
allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 1369/1960 per avere
la Corte erroneamente ravvisato nell'apporto dei materiali utili alla
realizzazione dell'appalto da parte della sub committente un "indice
rilevatore" di interposizione illecita di manodopera: l'apporto dei
materiali non costituisce elemento sintomatico dell’illiceità.
Il motivo appare
infondato. La Corte territoriale ha correttamente ricostruito la giurisprudenza
di legittimità in ordine alla liceità degli appalti ricordando che devono
sussistere due condizioni: a) "un genuino apporto all'attività produttiva
svolta relativo alla disponibilità ed all'organizzazione degli uomini e dei
mezzi in vista della produzione del servizio richiesto e (b) " le modalità
di gestione del rapporto di lavoro siano tali da far ritenere esistente un
autonomo ed esclusivo legame di subordinazione del lavoratore nei confronti
dell'appaltatore medesimo".
In sostanza la Corte
di appello ha escluso la sussistenza di entrambi questi elementi. Per i Giudici
di appello la prova espletata ha, infatti, fatto emergere che tutti i materiali
necessari per la coibentazione (guaina, colla, stifferite a pannelli, bombole a
gas) erano forniti dalla I.; il detto materiale veniva trasportato sul tetto
dei capannoni attraverso una gru di notevoli dimensioni. Non era quindi vero
che l'appalto si risolveva nello srotolare la guaina sul solaio e nell'uso di
un cacciavite e di un trapano, posto che l'esecuzione dell'opus presupponeva
capitali e attrezzature (la gru, i ponteggi, le scale in ferro) tutte di
proprietà I., ma impiegati da A. Dalle dichiarazioni dei testi emergeva anche
che era il geometra M. dipendente I,, che impartiva ordini e direttive del
lavoro ed appariva del tutto superfluo che tali ordini e direttive fossero
ripetute dai soci A. La stessa I. aveva affermato nelle difese che la sicurezza
nel cantiere dipendeva dal M. che sorvegliava venisse rispettata la normativa
antinfortunistica. Parte ricorrente oppone la tesi per cui l'impiego di
capitali, macchine ed attrezzature non determina una presunzione assoluta di
liceità se risulta essere stato corrisposto un compenso. Ma tale ultima
circostanza non emerge né dalla sentenza né dal motivo che non offre alcun
riscontro di tale assunzione. Va peraltro ricordato che questa Corte ha
affermato il seguente principio "ai fini dell'accertamento dell'ipotesi di
appalto illecito di manodopera prevista dall'art. 1, comma terzo, della legge
n. 1369 del 1960, l'impiego, da parte dell'appaltatore, di macchine e
attrezzature di proprietà dell'appaltante dietro relativo compenso non
configura di per sè l'ipotesi vietata dalla legge, la quale, al contrario, va
esclusa allorquando tali macchine ed attrezzature assumano una modesta
rilevanza rispetto alla qualità dei servizi forniti dall'appaltatore, sì che in
capo a quest'ultimo possa comunque riconoscersi un reale rischio economico di
impresa (Nella specie, fa sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso
l'intermediazione illecita in relazione ad una società appaltatrice della
gestione contabile e amministrativa di società facenti parte dello stesso
gruppo di imprese, sul presupposto che la società appaltatrice aveva
organizzato in modo del tutto autonomo il lavoro dei propri dipendenti, sicché
l'impiego delle macchine ed attrezzature di una sola di tali società - dietro
corresponsione di un canone a prezzo di mercato - era risultato del tutto
irrilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali)" (Cass.
n. 16551/2004; cfr. anche 11022/09). Non solo quindi deve essere provato
l'erogazione di un compenso ma macchine ed apparecchiature devono avere una
modesta rilevanza rispetto alla qualità dei servizi forniti dall'appaltatore,
circostanza questa che deve escludersi alla luce dell'accertamento ampiamente
motivato compiuto dai Giudici di appello. Va poi conclusivamente osservato che,
anche a voler accogliere la tesi sviluppata nel motivo, non conseguirebbe
l'accoglimento del ricorso in quanto, come già detto, i Giudici di appello
hanno accertato che i lavoratori della lavoravano sotto la direzione ed il
controllo dei dipendenti della società ricorrente.
Con il secondo motivo
si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 1369/1960, nonché
il vizio di omessa motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha
ritenuto l'apporto di attrezzature da parte di I. sufficiente per la
comminatoria di sanzione, senza verificare la quantità e qualità del contributo
in rapporto all'intera economia dell'appalto.
Il motivo è infondato
in quanto, come già osservato, non risulta comprovato che per l'uso di
apparecchiature e macchinari della ricorrente sia stato dato un compenso come
richiesto dalla giurisprudenza citata dalla stessa parte ricorrente. Non vi è
dubbio, alla stregua dell'accertamento compiuto, che poter utilizzare una gru,
ponteggi o scale in ferro sia più rilevante e preponderante rispetto
all'utilizzazione di cacciaviti, corde, coltelli e metro. Su questo punto non
sussiste alcuna carenza motivazionale della sentenza impugnata. Come già
osservato in relazione al precedente motivo, anche a voler accogliere la tesi
sviluppata dal motivo, non conseguirebbe l'accoglimento del ricorso in quanto,
come già detto, i Giudici di appello hanno accertato che i lavoratori della A.
lavoravano sotto la direzione ed il controllo dei dipendenti della società
ricorrente.
Con il terzo motivo si
allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 1369/60 e
violazione dell'art. 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha
ritenuto le asserite istruzioni impartite dal I. condizioni necessarie e
sufficienti per la comminatoria di sanzione senza verificare la natura e
l'intensità del potere asseritamente esercitato dalla stessa.
Il motivo appare
infondato in quanto mira ad una "rivalutazione del fatto" come tale
inammissibile in questa sede. La motivazione della sentenza sul punto appare
congrua e logicamente coerente in quanto indica le fonti probatorie
dell'accertamento e le relative circostanze e cioè che gli ordini e le
direttive provenivano dal M. dipendente I. che ne sorvegliava l'esecuzione
(anche se dipendenti dell'A. ribadivano il contenuto degli ordini ricevuti,
circostanza correttamente ritenuta inessenziale). Le censure, oltre ad essere
di fatto, non si fondano su di un'organica e complessiva ricostruzione della
prova espletata attraverso la riproduzione delle deposizioni testimoniali del
cui contenuto si discute e pertanto sono inidonee a provare una non corretta
sintesi delle stesse da parte dei Giudici di appello. La difesa del B.
peraltro, ha allegato numerose dichiarazioni testimoniali non menzionate nel
motivo a conferma della ricostruzione della sentenza impugnata ed ha
sottolineato come in appello la stessa, cercando di addossare la responsabilità
dell'evento al M., abbia sostenuto la tesi che era questi, dipendente I., a
sorvegliare tutta la materia della sicurezza per l'intero cantiere.
Pertanto si deve
rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità in
favore del B. costituito, seguono la soccombenza e vanno liquidate come al
dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di
legittimità tra parte ricorrente e la A. posto che anche quest'ultima società
ha concorso nella violazione della legge n. 1369/1960. Nulla nei confronti
delle altre parti.
Ai sensi dell'art. 13
comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente e la A.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del B.
che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in euro 7.500,00 per
compensi oltre accessori come per legge. Nulla nei confronti delle altre parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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