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martedì 29 settembre 2015

Autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto Ministeriale dell’11 settembre 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 25 settembre 2015, n. 223)

Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»

Art.1
Al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada" sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'art. 1 comma 5, il testo è modificato come segue "Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilità veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprietà."

2. Il titolo dell'art. 2 è modificato come segue: "Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo".

3. L'art. 2, comma 2 è riformulato come segue: "La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 è riservata alle imprese di cui all'art. 1".

4. All'art. 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

il punto a) è soppresso;

al punto b) il valore "0,4 punti" viene sostituito con il valore "0,8 punti";

al punto c) il valore "0,6 punti" viene sostituito con il valore "1,2 punti";

il punto h) è soppresso.

5. All'art. 3, comma 6 la percentuale di decurtazione del punteggio totale è ridotta dal 30% al 10%.

6. Il titolo dell'art. 4 è modificato come segue: "Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo".

7. All'art. 4, i commi 1 e 2 sono riuniti e riformulati in un solo comma nei termini che seguono: "Le autorizzazioni CEMT vengono ripartite fra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'allegato 9 attraverso il quale il numero di autorizzazioni CEMT viene assegnato a ciascun richiedente dopo che l'ammontare disponibile è ripartito per ciascuna tipologia di validità (autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati).

Il criterio di ripartizione prevede una correlazione del numero di assegnazioni con i punteggi ottenuti dalle imprese a seguito dei criteri indicati nell'art. 3. Il criterio di correlazione è declinato differentemente per ciascuna tipologia di validità della autorizzazioni al fine di garantire una più ampia distribuzione delle tipologie libere".

8. All'art. 8 alla fine del comma 5, è aggiunta la frase: "Tali restanti quote sono tenute a disposizione dell' impresa che deve farne richiesta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento".

9. All'art. 8 è aggiunto il comma 6: "Le quantificazioni di cui ai commi precedenti devono essere considerate per singola tipologia di autorizzazione".

10. All'art. 9 il comma 2 è riformulato come segue "Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse già utilizzate in misura non inferiore al 70 % nella relazione di traffico richiesta con assegnazione, in quest'ultimo caso e a scelta della impresa, o di una quota pari alla prima quota di assegnazione fissa o di un ammontare pari a quello che viene comunque previsto per le imprese non titolari di assegnazione fissa, fermo quanto previsto dell'art. 10 comma 3".

11. All'art. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

comma 6: "Le imprese devono restituire ai fini dell'istruttoria delle successive domande - anche a fini statistici - tutte le autorizzazioni assegnate incluse quelle non utilizzate appena scaduto il loro termine di validità";

comma 7: "Le quantificazioni di cui ai commi precedenti devono  essere considerate per singola tipologia di autorizzazione.".

Art.2
Per la sola annualità 2015 il termine perentorio di presentazione delle domande di rinnovo per le autorizzazioni bilaterali nonché di quelle di conversione in assegnazione fissa, di cui all'art. 11 comma 2 del decreto dirigenziale 9 luglio 2013 viene fissata al 31 ottobre 2015.

Allegato 9

CRITERIO DI RIPARTIZIONE PER GRADUATORIA ALLE IMPRESE DELLE  AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT RIMASTE IN DISPONIBILITÀ DOPO LA PROCEDURA DI RINNOVO (ART. 4 COMMA 1)
Per ciascuna delle tipologie di autorizzazioni CEMT (autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati) la procedura di ripartizione alle singole imprese consiste nella attribuzione di un numero di autorizzazioni correlato al punteggio risultante dalla applicazione dei criteri di cui all'art. 3 fatti salvo i limiti di cui all'art. 10.

Il numero di autorizzazioni da attribuire a ciascuna impresa per ciascuna tipologia di autorizzazioni (autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati) è determinato come segue:

Nass = ( Pi + k * Pmax) * Ndisp / ∑ (pi + k * Pmax)

Dove

Nass = Numero di autorizzazioni assegnato alla singola impresa

Pi = punteggio di cui all'art. 3 assegnato alla impresa

Pmax = massimo punteggio ottenuto dalle imprese presenti nella graduatoria

Pi + k * Pmax = punteggio valorizzato con il punteggio massimo

Ndisp = numero di Autorizzazioni a disposizione per ciascuna tipologia

∑ (pi + k * Pmax) = somma dei punteggi di tutte le imprese valorizzati con il punteggio massimo

k = 2 per le autorizzazioni libere

k= 1.75 per le autorizzazioni limitate per 2 Stati

k= 1.25 per le autorizzazioni limitate per 3 o più Stati

Per ciascuna delle tipologie la procedura prevede la redistribuzione - secondo processi iterativi - delle autorizzazioni che residuano in conseguenza sia della applicazione dei limiti di cui all'art. 10 sia della approssimazione a valori interi derivante dalla applicazione della formula di correlazione.

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