Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di
applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada»
Art.1
Al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante
"Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in materia
di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada" sono
apportate le seguenti modifiche:
1. All'art. 1 comma 5, il testo è modificato come segue
"Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle
autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilità veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate a titolo di proprietà, di leasing, di
usufrutto, di vendita con riserva di proprietà."
2. Il titolo dell'art. 2 è modificato come segue:
"Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT
rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo".
3. L'art. 2, comma 2 è riformulato come segue: "La
partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 è riservata alle imprese di
cui all'art. 1".
4. All'art. 3, comma 1, sono apportate le seguenti
modifiche:
il punto a) è soppresso;
al punto b) il valore "0,4 punti" viene sostituito
con il valore "0,8 punti";
al punto c) il valore "0,6 punti" viene sostituito
con il valore "1,2 punti";
il punto h) è soppresso.
5. All'art. 3, comma 6 la percentuale di decurtazione del
punteggio totale è ridotta dal 30% al 10%.
6. Il titolo dell'art. 4 è modificato come segue:
"Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT
rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo".
7. All'art. 4, i commi 1 e 2 sono riuniti e riformulati in
un solo comma nei termini che seguono: "Le autorizzazioni CEMT vengono
ripartite fra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'allegato 9
attraverso il quale il numero di autorizzazioni CEMT viene assegnato a ciascun
richiedente dopo che l'ammontare disponibile è ripartito per ciascuna tipologia
di validità (autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati).
Il criterio di ripartizione prevede una correlazione del
numero di assegnazioni con i punteggi ottenuti dalle imprese a seguito dei
criteri indicati nell'art. 3. Il criterio di correlazione è declinato
differentemente per ciascuna tipologia di validità della autorizzazioni al fine
di garantire una più ampia distribuzione delle tipologie libere".
8. All'art. 8 alla fine del comma 5, è aggiunta la frase:
"Tali restanti quote sono tenute a disposizione dell' impresa che deve
farne richiesta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento".
9. All'art. 8 è aggiunto il comma 6: "Le
quantificazioni di cui ai commi precedenti devono essere considerate per singola
tipologia di autorizzazione".
10. All'art. 9 il comma 2 è riformulato come segue
"Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese
non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse
già utilizzate in misura non inferiore al 70 % nella relazione di traffico
richiesta con assegnazione, in quest'ultimo caso e a scelta della impresa, o di
una quota pari alla prima quota di assegnazione fissa o di un ammontare pari a
quello che viene comunque previsto per le imprese non titolari di assegnazione
fissa, fermo quanto previsto dell'art. 10 comma 3".
11. All'art. 9 sono aggiunti i seguenti commi:
comma 6: "Le imprese devono restituire ai fini
dell'istruttoria delle successive domande - anche a fini statistici - tutte le
autorizzazioni assegnate incluse quelle non utilizzate appena scaduto il loro
termine di validità";
comma 7: "Le quantificazioni di cui ai commi precedenti
devono essere considerate per singola
tipologia di autorizzazione.".
Art.2
Per la sola annualità 2015 il termine perentorio di
presentazione delle domande di rinnovo per le autorizzazioni bilaterali nonché
di quelle di conversione in assegnazione fissa, di cui all'art. 11 comma 2 del
decreto dirigenziale 9 luglio 2013 viene fissata al 31 ottobre 2015.
Allegato 9
CRITERIO DI
RIPARTIZIONE PER GRADUATORIA ALLE IMPRESE DELLE
AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT RIMASTE IN DISPONIBILITÀ DOPO LA
PROCEDURA DI RINNOVO (ART. 4 COMMA 1)
Per ciascuna delle tipologie di autorizzazioni CEMT (autorizzazioni
libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati) la procedura di ripartizione
alle singole imprese consiste nella attribuzione di un numero di autorizzazioni
correlato al punteggio risultante dalla applicazione dei criteri di cui all'art.
3 fatti salvo i limiti di cui all'art. 10.
Il numero di autorizzazioni da attribuire a ciascuna impresa
per ciascuna tipologia di autorizzazioni (autorizzazioni libere -
autorizzazioni limitate per alcuni Stati) è determinato come segue:
Nass = ( Pi
+ k * Pmax) * Ndisp / ∑ (pi + k * Pmax)
Dove
Nass = Numero di autorizzazioni assegnato alla singola
impresa
Pi = punteggio di cui all'art. 3 assegnato alla impresa
Pmax = massimo punteggio ottenuto dalle imprese presenti
nella graduatoria
Pi + k * Pmax = punteggio valorizzato con il punteggio
massimo
Ndisp = numero di Autorizzazioni a disposizione per ciascuna
tipologia
∑ (pi + k * Pmax) = somma dei punteggi di tutte le imprese
valorizzati con il punteggio massimo
k = 2 per le autorizzazioni libere
k= 1.75 per le autorizzazioni limitate per 2 Stati
k= 1.25 per le autorizzazioni limitate per 3 o più Stati
Per ciascuna delle tipologie la procedura prevede la
redistribuzione - secondo processi iterativi - delle autorizzazioni che
residuano in conseguenza sia della applicazione dei limiti di cui all'art. 10
sia della approssimazione a valori interi derivante dalla applicazione della
formula di correlazione.
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