Termini, modalità e procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in
favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle
aree di crisi industriali
Art.1 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo
economico;
b) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
d) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
e) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis";
f) "unità produttiva": una struttura produttiva,
dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale,
eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente
separati ma collegati funzionalmente;
g) "Legge 181": il decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e
successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano
nazionale di risanamento della siderurgia;
h) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, come
definite nell'allegato 1 del "Regolamento GBER" e nel decreto del
Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
i) "Carta degli aiuti di Stato a finalità
regionale": la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il
periodo 2014-2020 contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del
TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
17 ottobre 2014 C 369;
l) "importo di aiuto corretto": importo massimo di
aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la
seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R
è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita
nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa l'intensità di
aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di
euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50
milioni di euro e 100 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili
superiore a 100 milioni di euro;
m) "innovazione dell'organizzazione":
l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,
nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di
un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già
utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni
e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera
sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti
unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri
cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente
migliorati;
n) "tutela ambientale": qualsiasi azione volta a
porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse
naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un
tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi
inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia
rinnovabili.
Art.2 - Ambito di
applicazione
1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da
crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e
delle potenzialità dei singoli territori, il presente decreto stabilisce i
termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di
accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento
finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi
dell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012. E' data
priorità all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree caratterizzate
da crisi industriale complessa.
2. Nell'ambito della realizzazione del Programma di
promozione industriale di cui alle leggi n. 181/1989 e n. 513/1993 e successive
modifiche e integrazioni, il Soggetto gestore opera nel rispetto dei principi
generali del Regolamento GBER, così come già previsto dal decreto ministeriale
8 gennaio 2009, e, in particolare:
a) per la concessione degli aiuti a finalità regionale, nel
rispetto dei principi contenuti nell'art. 14 del medesimo regolamento, nei
limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalità
regionale e delle intensità di aiuto ivi stabilite;
b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle
aree di crisi non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a),
nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del Regolamento GBER;
c) per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di
consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 18 del Regolamento
GBER;
d) per la concessione degli aiuti per l'innovazione
dell'organizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 29 del
Regolamento GBER;
e) per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel
rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del
Regolamento GBER.
3. I territori delle aree di crisi industriale non complessa
ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole
Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.3 - Soggetto
gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti
l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e
dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di
cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore.
2. Con apposita convenzione, da stipularsi entro 90 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i rapporti tra
Ministero e Soggetto gestore.
Art.4 - Soggetti
beneficiari
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente
decreto le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le
società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le
società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, che, alla data
di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed
iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e
commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro
delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio
italiano la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve
essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso,
alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a
procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
e) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non
rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o
analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in
programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma
di sviluppo proposto nella zona interessata.
2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono
classificate in piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri
indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle
attività produttive 18 aprile 2005.
Art.5 - Programmi
ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente
decreto i programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 e i programmi
di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4. A completamento dei
predetti programmi di investimento sono, altresì, ammissibili, per un ammontare
non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti ammissibili, i
progetti per l'innovazione dell'organizzazione di cui al comma 5.
2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili
alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli
articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo
restando quanto previsto al comma 3 per le imprese di grandi dimensioni, a:
a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite
l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative
rispetto al mercato di riferimento;
b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive
esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti
aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
c) la realizzazione di nuove unità produttive o
l'ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al
comma 5, lettera e);
d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e
nei limiti dell'art. 2, punto 49, del Regolamento GBER.
3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di
investimento produttivo di cui al comma 2 sono ammissibili solo nel caso in cui
siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale
ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE,
mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art.
107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sono ammissibili esclusivamente i
programmi di cui al comma 2, lettera a) e quelli di cui alle lettere b) e d)
qualora prevedano una diversificazione della produzione e a condizione che le
nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente
nell'unità produttiva. A tal fine per attività uguali o simili si intendono
attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre)
della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Sono, invece,
esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi
dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio
nazionale.
4. I programmi di investimento per la tutela ambientale sono
ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni
stabilite dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono
essere diretti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante
dalle attività dell'impresa, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 36
del Regolamento GBER;
b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme
dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono
ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 37 del
Regolamento GBER;
c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in
conformità e alle condizioni di cui all'art. 38 del Regolamento GBER;
d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in
conformità e alle condizioni di cui all'art. 40 del Regolamento GBER;
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili,
in conformità e alle condizioni di cui all'art. 41 del Regolamento GBER;
f) il risanamento di siti contaminati, in conformità e alle
condizioni di cui all'art. 45 del Regolamento GBER;
g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in conformità
e alle condizioni di cui all'art. 47 del Regolamento GBER.
5. I progetti per l'innovazione dell'organizzazione sono
ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di
cui all'art. 29 del Regolamento GBER. In particolare, per le imprese di grandi
dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una
collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30
per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.
6. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono
riguardare le seguenti attività economiche:
a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione
delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del
Consiglio;
b) attività manifatturiere;
c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di
investimento produttivo di cui al comma 2 qualora le agevolazioni siano
concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER ovvero ai programmi di
investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4, lettere d) ed e);
d) attività dei servizi alle imprese;
e) attività turistiche, intese come attività finalizzate
allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il
miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.
7. Con la circolare di cui all'art. 6, comma 6, il Ministero
provvede a fornire indicazioni inerenti al dettaglio delle attività ammissibili
di cui al comma 6. Nel caso in cui l'intervento è disciplinato da un apposito
accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti
in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei
territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per
l'applicazione dell'intervento, nonché prevedere la limitazione a specifici
settori di attività economica.
8. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi
e i progetti di cui al comma 1 devono:
a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di
crisi indicate all'art. 2, comma 1. In particolare, ciascun programma di
investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi
previsti e riguardare un'unica unità produttiva, ad eccezione dei progetti per
l'innovazione dell'organizzazione che, qualora presentati in forma congiunta,
possono riguardare più unità produttive;
b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a
1.500.000,00 euro (unmilionecinquecentomila);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 9. A tal fine per data di avvio si
intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento
oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di
terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la
realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio. Nel caso
di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi
direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
d) essere realizzati entro 36 mesi dalla data di delibera di
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1, pena la revoca
delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore
di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata
richiesta dell'impresa beneficiaria. La data di ultimazione del programma
coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero con
il completamento delle attività previste per i progetti per l'innovazione dell'organizzazione
e deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al Soggetto gestore entro 30
giorni dalla data stessa;
e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro
12 mesi dalla data di ultimazione, come comunicata ai sensi della lettera d),
caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'intervento è
disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali
possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al
mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva interessata dal
programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio.
L'accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e
procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità
occupazionali.
9. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale
di cui al comma 8, lettera e), i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito
del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della
sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei
lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero
risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a
seguito di procedure di licenziamento collettivo. Nei casi in cui l'intervento
è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può diversamente
definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.
Art.6 - Spese
ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e
alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e
seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma
di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, sostenute dall'impresa a
decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di
quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. Dette spese
riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche
aziendali;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
d) programmi informatici e servizi per le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa;
e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate
all'art. 2, punto 30, del Regolamento GBER.
2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative
a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei
limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella
misura massima del 5 per cento dell'importo complessivo ammissibile del
programma di investimento, fermo restando che la relativa intensità massima
dell'aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo (ESL).
3. Per le imprese di grandi dimensioni le spese relative ad
attivi immateriali sostenute per la realizzazione di programmi di investimento
produttivo di cui all'art. 5, commi 2 e 3, sono ammissibili solo nel limite del
50 per cento del costo totale del programma di investimento.
4. In relazione ai programmi di investimento per la tutela
ambientale di cui all'art. 5, comma 4, sono considerati agevolabili i costi di
investimento così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47
del Regolamento GBER.
5. In relazione ai progetti per l'innovazione
dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5, sono ammissibili alle
agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori
e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività
del progetto;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonché
servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività
del progetto;
d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
6. Il Ministero, con propria circolare, provvede a fornire,
nel rispetto dei principi generali del Regolamento GBER, le specifiche
indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di
ammissibilità delle stesse.
Art.7 - Forma e
intensità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo
in conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i
limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in
particolare:
a) dall'art. 14 per i programmi di investimento produttivo
di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2
ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
b) dall'art. 17 per i programmi di investimento produttivo
di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2
ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla
deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
c) dall'art. 18 per le spese per servizi di consulenza di
cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto;
d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli
investimenti per la tutela ambientale;
e) dall'art. 29 per i progetti per l'innovazione
dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5, del presente decreto.
2. Le intensità massime di aiuto di cui al comma 1 sono
espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore
attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle
spese ammissibili.
3. Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il
caso della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui all'art. 8,
comma 1 e all'art. 11, comma 1, è pari al 50 per cento degli investimenti
ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di
pre-ammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del
programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso
di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato
sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html,
fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50 per cento annuo del
tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004.
4. Il contributo in conto impianti è determinato in
relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al comma 3, nei
limiti delle intensità massime di aiuto di cui al comma 1, fermo restando
quanto previsto al comma 6. Gli accordi di programma, qualora prevedano il
cofinanziamento degli interventi da parte delle Regioni sottoscrittrici degli
accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una
diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti
concedibili.
5. In caso di partecipazione al capitale, di cui all'art. 8,
comma 1 e all'art. 11, comma 1, l'intervento complessivo ai sensi della legge
181, comprensivo del contributo a fondo perduto, del finanziamento agevolato e
della partecipazione al capitale sociale, dovrà, di regola, prevedere che la
somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale
non sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle agevolazioni
concedibili per lo stesso intervento, così come previsto ai sensi del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004.
6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in
conto impianti e della eventuale partecipazione al capitale di cui all'art. 8,
comma 1 e all'art. 11, comma 1, non può essere superiore al 75 per cento degli
investimenti ammissibili.
7. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo
un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di pre-ammortamento sono
corrisposti alle medesime scadenze.
L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari
alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente
alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al
predetto tasso agevolato.
8. Il finanziamento agevolato, di cui al comma 3, deve
essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado
sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente
sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di
iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento.
9. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura
finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 per cento
delle spese ammissibili complessive ed è tenuta all'obbligo del mantenimento
dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale è ubicata l'unità produttiva
in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel
caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma.
10. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla
notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della
Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:
a) all'importo di aiuto corretto per un investimento con
costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento
produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui
all'art. 2 ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di
cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento
produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui
all'art. 2 ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse
alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza
di cui all'art. 6, comma 2;
d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per
la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 4, ad eccezione degli
investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite è pari a 10
milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati
per i quali il limite è pari a 20 milioni di euro;
e) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l'innovazione
dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5.
11. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito
accordo di programma, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere
concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "de
minimis" secondo le disposizioni previste dal Regolamento de minimis.
Art.8 - Partecipazione
al capitale di rischio delle imprese
1. E' facoltà del soggetto proponente l'iniziativa
agevolabile ai sensi del presente decreto richiedere una partecipazione di
minoranza del Soggetto gestore al capitale dell'impresa. Tale partecipazione è
definita:
a) per le PMI aventi le caratteristiche indicate nell'art.
21 del Regolamento GBER, secondo le modalità indicate nei commi seguenti, fermo
restando il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nello stesso art.
21 del Regolamento GBER;
b) per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI che non
hanno le caratteristiche indicate nell'art. 21 del Regolamento GBER, secondo le
modalità indicate nei commi seguenti e, comunque, previa notifica individuale
della singola operazione alla Commissione europea.
2. La partecipazione, che deve essere per sua natura
transitoria, non può essere superiore al 30 per cento del capitale dell'impresa
e non può comportare per il Soggetto gestore responsabilità di gestione, né
rilascio di garanzie.
3. L'assunzione e l'alienazione da parte del Soggetto
gestore delle partecipazioni al capitale delle imprese beneficiarie delle
agevolazioni sono effettuate a condizioni di mercato.
4. Il Soggetto gestore mantiene le partecipazioni al
capitale di rischio delle imprese almeno fino alla data di ultimazione del
programma di cui all'art. 5, comma 8, lettera d), e non oltre i 24 mesi
successivi alla medesima data.
5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma
6, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alle modalità di
assunzione ed alienazione da parte del Soggetto gestore della partecipazione al
capitale di rischio, nonché le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della
migliore attuazione dell'intervento partecipativo.
Art.9 - Procedura di
accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse
sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
successive modificazioni e integrazioni. Ciascuna domanda di agevolazione deve
essere correlata a un solo programma di investimento.
2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma
6, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso
alle agevolazioni di cui al presente decreto e a fissare i termini di
presentazione della domanda di agevolazioni. Ai sensi dell'art. 7 della legge
11 novembre 2011, n. 180, e dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, in allegato alla medesima circolare è riportato l'elenco degli oneri
informativi a carico delle imprese. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale
il Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito
www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it) le modalità di
accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione
delle domande da parte delle imprese proponenti.
3. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito
accordo di programma, quest'ultimo può definire ulteriori modalità di accesso
in relazione alle specifiche esigenze territoriali, in conformità ai criteri
generali disciplinati con la circolare di cui all'art. 6, comma 6.
Art.10 - Istruttoria
delle domande e criteri di valutazione
1. Le domande di agevolazioni sono presentate al Soggetto
gestore, che procede nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione,
fatto salvo quanto indicato all'art. 9, comma 3, all'istruttoria delle domande
sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) credibilità del soggetto proponente in termini di
adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei
soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa
esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
b) fattibilità tecnica del programma degli investimenti;
c) programma occupazionale previsto dal progetto
imprenditoriale;
d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio
competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing;
e) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del
progetto imprenditoriale.
2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda
è attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con la
circolare di cui all'art. 9, comma 2, con la quale il Ministero fornisce,
altresì, le indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini
dell'accesso alle agevolazioni.
3. A favore delle imprese in possesso del rating di legalità
di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stabilita, ai sensi del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello
sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, una maggiorazione del punteggio di
cui al comma 2, nella misura massima del 3 per cento del punteggio ottenuto.
4. Le domande di agevolazioni, complete dei dati richiesti,
sono istruite in tempo utile perché possano essere deliberate entro 90 giorni
dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa.
5. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi
uno o più dei criteri di valutazione di cui al comma 1, il Soggetto gestore
invia al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento
della domanda di agevolazioni. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni
dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono
essere inviate al Soggetto gestore entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento delle suddette comunicazioni.
6. Gli accordi di programma possono aggiungere ai criteri di
valutazione di cui al comma 1 ulteriori criteri, definendo i relativi punteggi.
Art.11 - Concessione
delle agevolazioni
1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui
all'art. 10, il Soggetto gestore delibera la concessione delle agevolazioni,
che può essere subordinata, in caso di esercizio della facoltà di cui all'art.
8, comma 1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da
parte dello stesso Soggetto gestore con le modalità previste dalla circolare di
cui all'art. 8, comma 5.
2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua
il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica
le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare
delle agevolazioni concedibili, nonché della partecipazione se prevista, regola
i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi
del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la
revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'art. 16, comma 1,
lettera i).
3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario la
delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, unitamente
all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto
di contributo in conto impianti, la stipula del contratto di finanziamento
agevolato e, se prevista, la stipula del preliminare di compravendita di quote
ovvero azioni; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore
entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle
agevolazioni.
4. Il Soggetto gestore, entro 90 giorni dal ricevimento
della documentazione di cui al comma 3, con il soggetto beneficiario provvede
a:
a) sottoscrivere il contratto di contributo in conto
impianti;
b) stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che
disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del
finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per il
soggetto beneficiario;
c) stipulare, in caso di acquisizione della partecipazione
al capitale, il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero azioni.
Art.12 - Erogazione
delle agevolazioni
1. Il contributo in conto impianti e il finanziamento
agevolato sono erogati per stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte di titoli
di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL.
2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non
possono essere superiori al 25 per cento della spesa ammissibile complessiva.
Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque,
subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione
delle relative quietanze, dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai
fini dell'erogazione precedente.
3. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle
erogazioni sono definite nel contratto di contributo in conto impianti e nel
contratto di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4, tenuto conto
dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di
investimento e, comunque, per un numero di SAL non superiore a 5.
Ciascun SAL non può, comunque, essere inferiore al 15 per
cento della spesa ammissibile.
4. La prima erogazione delle agevolazioni può avvenire, su
richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 25
per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di
fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale
deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare
alla stessa sono definiti dal Soggetto gestore sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministero con la circolare di cui al comma 5.
5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma
6, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle
modalità di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente
decreto. I termini, le modalità e gli schemi da utilizzare sono resi
disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito
www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it).
6. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole
quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla
vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, nonché delle
altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel
contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 11, comma 4.
7. Sulle singole erogazioni del contributo in conto
impianti, il Soggetto gestore opera una ritenuta del 10 per cento, che sarà
versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma di
investimento.
Art.13 - Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari,
relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il programma di
investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al Soggetto
gestore con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni
proposte, il Soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la
permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di
investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il
Soggetto gestore dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio
del procedimento di revoca delle agevolazioni.
Art.14 - Monitoraggio,
ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto
gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi
agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi
finanziati.
2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il
soggetto beneficiario, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di
contributo in conto impianti e di stipula del contratto di finanziamento
agevolato, invia al Soggetto gestore, con cadenza semestrale (luglio e gennaio
di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di PMI,
esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una
dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore
speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in
azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo
di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali
agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l'avvio
del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a
tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte
dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio
dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a
favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal
Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di
verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il
mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e
gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di
verifica sono contenute nella delibera di concessione delle agevolazioni di cui
all'art. 11, comma 1.
Art.15 - Cumulo delle
agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono
cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese,
incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento GBER.
Art.16 - Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente,
e i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento
agevolato risolti dal Soggetto gestore nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto
richiedente le agevolazioni e non sanabili;
b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso
alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore
e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;
c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi
da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del
Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle
agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 anni ovvero 5 anni per le grandi
imprese dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
d) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero
sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento
all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del
programma di investimento;
e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei
confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi
3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e
controllo di cui all'art. 14;
g) mancato rimborso delle rate del finanziamento agevolato
per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero mancata
corresponsione degli interessi di pre-ammortamento alla scadenza stabilita;
h) mancata realizzazione del programma occupazionale di cui
all'art. 5, comma 8, lettera e), in presenza di un decremento dell'obiettivo
occupazionale superiore al 10 per cento di quello previsto nel programma
stesso;
i) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla
delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in
conto impianti e di finanziamento agevolato.
2. In caso di decremento dell'obiettivo occupazionale di cui
al comma 1, lettera h), nei limiti del 50 per cento di quanto previsto la
revoca è parziale e comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso
di riferimento per il credito agevolato, operazioni oltre 18 mesi, settore
industria, pubblicato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio
sito istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione non
realizzata rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50 per cento
la revoca è totale e comporta la restituzione integrale delle agevolazioni
accordate.
Art.17 - Risorse
disponibili
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
decreto si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'art. 27,
commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi
risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria.
Art.18 - Disposizioni
transitorie
1. Le condizioni e le modalità di attuazione degli
interventi previsti dal presente decreto si applicano, altresì, alle domande di
agevolazione:
a) già presentate e a favore delle quali, alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
non è stata ancora deliberata la concessione delle agevolazioni;
b) relative a interventi disciplinati da accordi di
programma vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto.
Nessun commento:
Posta un commento