Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci
Art.1 - Abrogazione
di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive
in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla
commercializzazione di apparecchiature televisive:
a) il decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al
consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;
b) il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 26 marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6
febbraio 1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio
nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 17 aprile 1992;
c) il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio
sperimentale di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalità
per l'immissione in commercio dei televisori per televideo», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
d) il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la
trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per
l'immissione in commercio di televisori stereofonici», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 29 marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul
mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle
trasmissioni televisive stereofoniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102 del 2 maggio 1985.
Art.2 - Disposizioni
relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi
terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE
1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
è abrogato.
Capo II
Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei
servizi e dei capitali
Art.3 - Modifiche al
codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di
stazioni radioelettriche a bordo di navi -
Caso EU Pilot 5301/13/CNCT
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 183 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata
dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del
collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di
ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa,
strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere
elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. Soltanto gli
apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete
pubblica non devono essere elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di
comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che
vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di
un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.
2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio,
anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e
facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla
normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è
affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal
Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella
quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio».
Art.4 - Disposizioni
in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di
ampiezza - Caso EU Pilot 3473/12/INSO
1. Dopo l'articolo 24 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Assegnazione dei diritti d'uso per le
trasmissioni di radiodiffusione sonora). - 1. Nel rispetto delle risorse di
frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate
secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in
onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal
Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con
gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i
relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa
individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte
dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e
29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da
consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo
l'innovazione tecnologica».
Art.5 - Disposizioni
relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di
comunicazioni elettroniche - Procedura di infrazione n. 2013/4020
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per
le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi
di cui al comma 1 è individuata nell'allegato n. 10»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi
complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di
vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla
legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti
amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo
1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai
ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione
generale o della concessione di diritti d'uso.
2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi
amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo
complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e
2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i
costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;
b) all'allegato n. 10:
1) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al
comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione
generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni,
comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di
autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al
pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante
apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono
tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre
l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a
quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31
gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data
successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti
importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10
milioni di abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione
di abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000
euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a
utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti.
Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a
ciascun utente finale;
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile
al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10
milioni di abitanti: 32.000 euro;
3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione
di abitanti: 12.500 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400
euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a
utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti.
Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione
attivate a ciascun utente finale;
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni
mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in
una procedura di selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di
utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di
utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi
di rete o di comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»;
2) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia
digitale terrestre). - 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui
all'articolo 34, comma 1, del Codice, le imprese titolari di autorizzazione
generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale
terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale
decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla
base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale
contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento
dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno,
anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre
dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura
di reti televisive digitali terrestri:
a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;
b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50
milioni di abitanti: 25.000 euro;
c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30
milioni di abitanti: 18.000 euro;
d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15
milioni di abitanti: 9.000 euro;
e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5
milioni di abitanti: 3.000 euro;
f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione
di abitanti: 600 euro;
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300
euro»;
3) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte
radio). - 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di
operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di
frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al
pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a
14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un
valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un
valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a
6 GHz».
Art.6 - Disposizioni
relative ai servizi di media audiovisivi - Corretto recepimento della direttiva
89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla
direttiva 2010/13/UE - Caso EU Pilot 1890/11/INSO
1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le
parole: «favore, nonché» sono inserite le seguenti: «, a condizione che abbiano
autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno
di un'interruzione pubblicitaria,».
Art.7 - Disposizioni
concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto -
Procedura di infrazione n. 2014/4139
1. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o
eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi
a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle
prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201»;
b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del
presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le
imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e
l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del
contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi
internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti
e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche
se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata o di analoga modalità di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di
irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante
affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».
2. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, al comma 2, lettera
e-bis), e al comma 4, le parole: «in Italia» sono soppresse.
Art.8 - Disposizioni
in materia di affidamento di servizi pubblici locali - Procedure di infrazione
n. 2012/2050 e 2011/4003
1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, è sostituito dal seguente:
«22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31
dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati
regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel
contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli
affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e
senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre
2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre
2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie
effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni
dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano,
improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori».
Art.9 - Disposizioni
relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso» - Procedura di
infrazione n. 2012/4094
1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 2:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso
i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o
garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno
di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento
dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo,
per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le
garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1° gennaio 2016.»;
3) il secondo periodo è soppresso;
b) l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come
definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la
disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a
contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre
2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data
in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite
fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal
citato articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e
successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria è assicurata
dall'amministrazione competente.
Capo III
Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza
Art.10 - Disposizioni
in materia di immigrazione e di rimpatri - Procedura di infrazione n. 2014/2235
1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, le parole: «L'allontanamento è eseguito» sono sostituite dalle
seguenti: «In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri
dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009,
l'allontanamento è eseguito».
Capo IV
Disposizioni in materia di trasporti
Art.11 - Disposizioni
concernenti la patente di guida - Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso
EU Pilot 7070/14/MOVE
1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole:
«di 25 gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso
l'alto»;
b) all'allegato IV, paragrafo 2:
1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1,
A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
«2-bis. Equivalenze
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in
conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le
patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di
guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2,
previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la
categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in
conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le
patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di
guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2,
previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la
categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità
alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle
categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida
per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo
conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria
corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
B1»;
2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) è abrogato;
3) il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la
cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;
c) all'articolo 118-bis, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una
delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si
intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo»;
d) all'articolo 170:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età
superiore a sedici anni»;
2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono
sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».
Capo V
Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato
Art.12 - Modifiche
alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni
di merci di valore modesto - Procedura di infrazione n. 2012/2088
1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il
numero 4) è inserito il seguente:
«4-bis) i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni
di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui
alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del
Consiglio, del 19 ottobre 2009, semprechè i corrispettivi dei servizi accessori
abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo
69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata
all'imposta».
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al regolamento recante norme
in tema di franchigie fiscali, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5
dicembre 1997, n. 489, con le quali si stabilisce che, nel caso di applicazione
della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle
spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del
Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre
2009, sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi
servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.
Art.13 - Modifiche
alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni
intra-UE - Caso EU Pilot 6286/14/TAXU
1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: «o per
suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità»
sono soppresse;
b) all'articolo 41, comma 3, le parole: «o per essere ivi
temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per
i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati
per l'esecuzione di prestazioni».
Art.14 - Disposizioni
relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46:
1) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A
decorrere dal 1° gennaio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso
l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;
2) il comma 4 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017;
b) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al
fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di
dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare,
le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione
dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni
dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai
sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero
ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del
Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche
propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli
aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto
stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della
presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati
relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative
alle vicende modificative degli stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2,
lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni,
fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla
data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza
di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli
aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone
rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla
normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri
già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di
cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità
operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per
l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di
agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì,
in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i
contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3,
nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de
minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il
medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6,
paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si applicano le
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al
Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento
degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione
legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione
di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni
nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli
obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è
rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la
responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o
dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa
beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».
2. Le informazioni contenute nel Registro di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui
all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno
2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle
Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le
caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti
di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti
in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il
Ministero dello sviluppo economico individua con proprio provvedimento le
ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al
presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o
privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.
Art.15 - Obblighi di
monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale
1. Dopo l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
è inserito il seguente:
«Art. 45-bis (Obblighi di monitoraggio e relazione
concernenti i servizi di interesse economico generale). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e
informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione
europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la
predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto
forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni sono
trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni
concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse
economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le
relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni
sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della
relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, sono stabilite le modalità per l'attuazione dei commi 1 e
2».
2. L'articolo 47
della legge 4 giugno 2010, n. 96, è abrogato.
Capo VI
Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale
Art.16 - Disposizioni
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o
mobili - Caso EU Pilot 6155/14/EMPL
1. La lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è
sostituita dalla seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino
lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
Art.17 - Disposizioni
di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo - Procedura di
infrazione n. 2014/0515
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108, è sostituita dalla seguente:
«e) "armatore": il proprietario dell'unità o della
nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il
noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la
responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i
correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi
o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore».
2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il
Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e
dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza
di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al
comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione
della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato
adibire i minori di anni diciotto.
3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi
produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la
sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;
b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori
vietati). - 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il
decreto previsto dall'articolo 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».
Art.18 - Disposizioni
in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso
organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione
europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione
europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel
territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze
di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione
per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali
sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e
nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone
giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati
presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime
organizzazioni internazionali.
2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se
necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia,
invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione
maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue
settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a
domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana
presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi.
Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione
internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa
italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati
presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana
calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel
sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di
un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni
previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi
assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione
previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti
nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, ad eccezione di
quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai
sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione
esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione
italiana.
4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del
presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli
effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.
5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione
internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione
pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione
internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano
secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti
all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del
dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti
dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto
il riscatto.
6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del
dante causa.
7. Lo scambio di informazioni e di notizie con le
organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure
previste dal presente articolo, può avvenire anche attraverso modalità
informatiche.
8. I dati personali trasmessi sono tenuti riservati e
possono essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente
articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, euro 456.000 per l'anno
2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro 695.000 per l'anno 2019, euro 895.000
per l'anno 2020, euro 1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno
2022, euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000 per l'anno 2024, euro
3.260.000 per l'anno 2025 ed euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026,
si provvede, per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000
euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta
salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l),
della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio
decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior
onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause
degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.
10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma
9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000
euro per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per
l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno
2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a
810.000 euro per l'anno 2025, sono destinate al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII
Disposizioni in materia di salute pubblica e sicurezza alimentare
Art.19 - Disposizioni
relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina -
Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per
quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di
sorveglianza degli Stati membri
1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 196, è sostituito dal seguente:
«2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono
indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4-ter, all'articolo 4-quater,
paragrafo 1, e all'articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive
modificazioni;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di
un animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del
mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro
di destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;
f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui
l'animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se
applicato all'animale».
Art.20 - Disposizioni
in materia di organismi geneticamente modificati - Attuazione delle misure
transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE - Caso
EU-Pilot 3972/12/SNCO
1. Nelle more dell'attuazione della direttiva (UE) n.
2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che
modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio, ai fini dell'applicazione delle misure
transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, richiede alla Commissione europea, entro il 3 ottobre
2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o delle domande
presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse
anteriormente al 2 aprile 2015, rispettivamente, ai sensi della citata
direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi
dell'articolo 26-quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi
l'ambito geografico della sua notifica o domanda iniziale, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate
misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di
esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla
coltura o al tratto, una volta autorizzati ai sensi della parte C della
direttiva 2001/18/CE, e successive modificazioni, o del regolamento (CE) n.
1829/2003, con le modalità di cui all'articolo 26-ter della medesima direttiva
2001/18/CE.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
viola i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 è punito
con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al
presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a proprie cura e spese, secondo le
prescrizioni del competente organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e a realizzare
misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità
definiti dalla regione competente per territorio.
4. Restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con
atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002.
5. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «continuano ad applicarsi le
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni
recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;
2) il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 4:
1) la lettera a) è abrogata;
2) alla lettera b), le parole: «decreto legislativo n. 92
del 1993, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;
c) i commi 5 e 6 sono abrogati.
Capo VIII
Disposizioni in materia ambientale
Art.21 - Disposizioni
relative alla cattura di richiami vivi - Procedura di infrazione n. 2014/2006
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, è sostituito dal seguente:
«3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la
cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi,
impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV
alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari
le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo
dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle
regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione
dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di
attività».
2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono abrogati.
Art.22 - Divieto di
commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo - Caso EU Pilot 5391/13/ENVI
1. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituita dalla
seguente:
«cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da
allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati
dall'estero».
Art.23 - Disposizioni
finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e
rifiuti di imballaggio - Procedura di infrazione n. 2014/2123
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 217:
1) al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato
dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle
seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o
rifiuti di imballaggio»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva
94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla
medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è
garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle
previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata
nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE»;
b) all'articolo 218, comma 1:
1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero
energetico» sono sostituite dalla seguente: «metano»;
2) alla lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono
sostituite dalla seguente: «soggetti»;
c) all'articolo 226, comma 3:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Possono
essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali
stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte
quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli
imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di
riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in
mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di
normalizzazione.»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In
mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella
direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all'allegato F alla parte quarta del
presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi
alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3
dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»;
d) all'allegato E alla parte quarta, al numero 1), dopo le
parole: «e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono inserite le
seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi
minimi di riciclaggio per i».
Art.24 - Disposizioni
relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio - Caso EU-Pilot
7334/15/CLIM
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. E' vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di
stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al
comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 30»;
b) all'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio,
le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono
prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione
di CO2»;
c) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e
controllo, può prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi
necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che
il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere
supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p)»;
d) all'articolo 29, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si
applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che
ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è
negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto
o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente
del presente decreto»;
e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la
stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea»
sono sostituite dalle seguenti: «promuovono la stipulazione di accordi
specifici con Stati membri dell'Unione europea».
Capo IX
Disposizioni in materia di energia
Art.25 - Disposizioni
relative allo stoccaggio di scorte petrolifere - Procedura di infrazione n.
2015/4014
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, dopo la parola:
«nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma
3 dell'articolo 8»;
b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8».
Art.26 - Disposizioni
per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia - Procedura di
infrazione n. 2014/2286
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
adotta le misure di cui all'articolo 16.»;
b) all'articolo 16:
1) il comma 1 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio
2013, n. 65;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo
economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure
efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di
approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e
della tutela dell'ambiente.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della
rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende
pubblici i risultati della consultazione»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza
del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica
nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da
accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di
garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di
cui all'articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell'autorità di
regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete»;
4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli
tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della
procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non
vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di cui all'articolo 8,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi
sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo,
l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali
dell'energia.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico può chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo
della rete»;
5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo
della rete»;
6) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili,
non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della
rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la
mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo
sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare
l'investimento medesimo entro un termine definito, purché tale investimento sia
ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della
rete»;
7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di
sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani
in corso di valutazione»;
c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di
indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse;
d) all'articolo 37, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle
esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione
nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo
economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di
energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da
progetti comuni definiti con altri Stati»;
e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j),
della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono
un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di
energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver
effettuato il cambio di fornitore»;
f) all'articolo 45:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per
violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere
inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del
fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di
trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento
sanzionatorio»;
2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva
2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna
a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore».
Capo X
Disposizioni in materia di protezione civile
Art.27 - Capacità
europea di risposta emergenzial
1. In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo
unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del
meccanismo medesimo, denominato Capacità europea di risposta emergenziale
(EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n.
1313/2013/UE, è autorizzato l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di
esperti qualificati, all'uopo specificamente formati.
2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il
Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, valutata l'assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7
dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e ferma restando la
possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di
cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, è autorizzato ad attivare e
coordinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, previa
informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione
alle Commissioni parlamentari competenti.
3. Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di
cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa
finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando
appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni,
avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n.
1313/2013/UE.
Capo XI
Altre disposizioni
Art.28 - Introduzione
dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234
1. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è
aggiunto, infine, il seguente articolo:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento
interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e
di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti
di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per
l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art.29 - Modifiche
alla legge 24 dicembre 2012, n. 234
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 è aggiunto, infine, il seguente comma:
«9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata
professionalità e di comprovata esperienza»;
b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «due mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
c) all'articolo 36:
1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Alle norme
dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale, e»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo
possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione
europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le
regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Adeguamenti
tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo XII
Disposizione finale
Art.30 - Clausola di
invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli
articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
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