Un quesito sul licenziamento
Una lavoratrice madre con figlio minore che rassegna le
dimissioni per giusta causa, convalidate dall’Ispettorato del Lavoro, anche
successivamente alla data di scioglimento del rapporto di lavoro, può porre a carico della Ditta il contributo
aggiuntivo sui licenziamenti, avendo ugualmente diritto alla disoccupazione
NASPI? Silvia Donà, esperta della Fondazione Studi, risponde al quesito sul
sito www.amicimarcobiagi.com.
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Leggi la risposta al quesito:
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ci offre
un’utile risposta ai quesiti che ogni giorno arrivano dalla rete. Oggi Silvia
Donà risponde ad una domanda in merito al ticket licenziamento.
DOMANDA
Nel caso di una lavoratrice madre con figlio minore di 1
anno di vita che rassegna le dimissioni per giusta causa e convalidate dall’
Ispettorato Del Lavoro, anche successivamente alla data di scioglimento del
rapporto di lavoro, si chiede conferma che la lavoratrice NON fa scattare il
contributo aggiuntivo sui licenziamenti a carico della Ditta, potendo
ugualmente avere diritto alla disoccupazione NASPI.
RISPOSTA
La Naspi, in caso di lavoratrice madre spetta non solo in caso
di perdita involontaria del lavoro, ma anche in caso di dimissioni che
avvengono durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria che va da 300
giorni prima della data di nascita presunta del figlio, fino al compimento del
primo anno di vita del figlio.
In particolare il ticket licenziamenti, il contributo che il
datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS dal 1 Gennaio 2013, nel caso in
cui decida di licenziare un lavoratore, a titolo di contribuzione necessaria a
finanziare le indennità di disoccupazione introdotte dalla Riforma Fornero (la
stessa riforma che ha introdotto anche i ticket licenziamenti), ossia per Aspi
e Mini Aspi, non subisce sostanziali variazioni con l’introduzione della Naspi.
Il ticket licenziamenti (conosciuto anche come contributo
Aspi), è dovuto per tutte le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, viene calcolato per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli
ultimi tre anni, e spetta ai soggetti che possono vantare almeno 36 mesi di
anzianità aziendale.
L’ex contributo Aspi, o ticket licenziamenti, è dovuto per i
rapporti di lavoro cessati, a prescindere che siano part time o full time; per
i rapporti di lavoro con una durata inferiore a 12 mesi, il ticket
licenziamenti viene ricalcolato in base ai mesi di effettiva durata del
rapporto di lavoro, considerando come mese intero quello in cui la prestazione
lavorativa si è protratta per almeno 15 giorni.
Anche nel caso di licenziamento disciplinare per
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, è dovuto a carico del datore
di lavoro il contributo citato (Ministero del lavoro, interpello 23 ottobre
2013, n. 29).
Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei
rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del
lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo
di formazione (art. 2, co. 1, lett. m), D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167). Il
contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta
causa (INPS, circolare 22 marzo 2013, n. 44).
Restano escluse dall’obbligo contributivo in argomento le
cessazioni del rapporto di lavoro a seguito (INPS, circolare 22 marzo 2013, n.
44) di dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa (Inps, circolare n.
163 del 20 ottobre 2003) o intervenute durante il periodo tutelato di maternità
(art. 55 D.Lgs. n. 151/2001). Il periodo in questione va da 300 giorni prima
della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del
figlio.
Pertanto nel caso descritto della domanda è dovuto il ticket
licenziamenti, in quanto nel caso descritto la lavoratrice ha diritto di
percepire la Naspi.
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