Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha precisato,
infatti, che ai fini della concessione dell’indennità predetta, l’art.1 della
Legge n.18/1980 dispone che il richiedente si trovi nell'impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza
continua.
Per tale ragione, in sostanza, la sola e semplice difficoltà
nella deambulazione non basta per ottenere la prestazione.
Valerio Pollastrini
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