Da più parti sono giunte richieste di chiarimenti circa
l’ambito applicativo dell’articolo 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
(decreto sulla Semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata) che, in
un’ottica di trasparenza, prevede che il sostituto d’imposta recuperi le
ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei
confronti del sostituito mediante compensazione tramite modello F24.
In particolare, il dubbio interpretativo attiene
all’applicabilità, con riferimento a tali compensazioni operate dai sostituti,
della c.d. preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli,
introdotta dall’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. "Decreto
anticrisi), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini di una migliore comprensione si ricorda che, in forza
di tale disposizione, "a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione
dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro,
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è
scaduto il termine di pagamento".
La circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011 ha chiarito che il
divieto riguarda esclusivamente la compensazione "orizzontale" o
"esterna" e non quella "verticale " o "interna" e
che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a
qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta. Ciò premesso, come chiarito
con circolare 31/E del 2014 in relazione alle novità fiscali introdotte dal
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 2015, i sostituti d’imposta
recuperano le somme rimborsate ai sostituiti e i versamenti di ritenute o
imposte sostitutive superiori al dovuto dandone evidenza nel modello di
pagamento F24.
Nel medesimo documento di prassi, peraltro, è stato
espressamente previsto che tali compensazioni non concorrono alla
determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro
per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Inoltre, è stato escluso che per tali compensazioni sussista, anche quando
di importo superiore a 15.000 euro annui, l’obbligo di apposizione del visto di
conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che
esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
Ciò, è stato chiarito, nel presupposto che le regole sopra
richiamate sono riferibili esclusivamente all’utilizzo in compensazione
"orizzontale o esterna" dei crediti, categoria in cui non sono
ascrivibili le compensazioni in esame.
Ne deriva che, per le medesime ragioni, le stesse non
soggiacciono, altresì, al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
previsto dal citato articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010.
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