Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il
22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003
Art.1 - Autorizzazione
alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
l'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo,
fatto a Roma il 22 maggio 2003.
Art.2 - Ordine di
esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'Accordo stesso.
Art.3 - Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e
riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al
medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di
monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed
eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.4 - Entrata in
vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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