Articolo 1
1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo
di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l’anno
2015, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai
mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2014.
2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati
entro il 31 luglio 2015. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante le provvigioni acquisite nel corso dell’anno 2014.
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