Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti
ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per
l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.
Art.1
A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2015 il tasso
di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2,
commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del
1986 è determinato nella misura dello 0,80 per cento.
Art.2
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto, in caso di estinzione anticipata del mutuo, il residuo debito viene
rimborsato al tasso di cui all'art. 1.
Nessun commento:
Posta un commento