Si illustrano le attività di ricostituzione delle pensioni
elaborate a livello centrale nel corso del mesi di maggio e giugno 2015, con
effetto a partire dalla rata di pensione di luglio 2015, nell’ambito delle
attività di ricostituzione delle pensioni programmate a livello centrale.
L’attività ha riguardato la ricostituzione automatica:
1. delle pensioni con conguagli fiscali;
2. delle pensioni confermate a seguito di revisione
sanitaria;
3. delle pensioni di invalidità civile interessate dal
riconoscimento, in via provvisoria, della prestazione erogabile all’invalido
maggiorenne.
Le Sedi Regionali avranno cura di monitorare l’attività
delle Sedi al fine di evitare il pagamento di somme non dovute ed al fine di
eliminare le situazioni di scarto evidenziate dall’elaborazione centrale.
4. Ricostituzione automatica delle pensioni con conguagli
fiscali.
Si è provveduto ad elaborare le pensioni che subiscono
variazioni fiscali a seguito:
- della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente
rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);
- del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e
comunicate al Casellario (disabbinamenti);
- della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni
erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati;
- dell’acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di
imposta;
- della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a
carico, effettuata dalla procedura di "Segnalazione decesso";
- della variazione di imponibile a seguito dell’inserimento
sulla pensione di un pagamento ridotto o disgiunto (procedura "Gestione
pagamenti ridotti e disgiunti").
L’elaborazione ha riguardato le segnalazioni pervenute entro
il 1° giugno 2015. I conguagli fiscali saranno posti in pagamento con la rata
di luglio 2015. La tassazione mensile
viene adeguata dalla medesima rata.
Le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e
periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete
modalità.
La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare
la "movimentazione" nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
- nel campo GP1CMPNTIP il valore DT;
- nel campo GP1CPRD il valore TASS.
L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con
la procedura Diario, selezionando il codice azione "0260" -
"ricostituzione art. 8 D. LGS. n. 314/1997" e le date dal 1° al 3
giugno 2015.
Agli interessati viene inviata la consueta comunicazione di
ricalcolo.
5. Ricostituzione automatica delle pensioni confermate a
seguito di revisione sanitaria.
Si è provveduto ad elaborare le pensioni confermate a seguito
di revisione sanitaria segnalate dalle Sedi entro il 4 giugno 2015.
Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di
luglio 2015.
Le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e
periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete
modalità.
I conguagli "validati" saranno posti in pagamento
con la rata di luglio 2015.
Nella procedura "PENSIONI DA VERIFICARE",
collocata nella Intranet dell’Istituto, area "Assicurato Pensionato",
sezione "Area Flussi" di cui al messaggio n. 12649 del 10 maggio
2010, sono disponibili:
- le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi;
- le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via
automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente ricostituite dalle Sedi.
Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con la
procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali
compensazioni.
L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con
la procedura Diario, selezionando il codice azione "0408" -
"Elaborazione a seguito movimentazione da REVSAN" e la data del 4
giugno 2015
Pensioni di
invalidità civile. Prestazione provvisoria di cui all’art.25, comma 5, della
legge 114/2014
Con messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014 è stata illustrata
la disposizione in base alla quale ai minori titolari di indennità di
frequenza, che presentano domanda entro i sei mesi precedenti il compimento
della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del
diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni,
in attesa dell'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti
previsti dalla normativa di settore (art. 25, comma 5, del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114)
Per il riconoscimento in via provvisoria della prestazione
erogabile all’invalido maggiorenne è stata istituita una nuova fascia
denominata 52 = FASCIA PROVVISORIA PRESTAZIONE Art 25. comma 5 L.114/14 con le
seguenti caratteristiche:
- importo pari a quello della fascia 34 senza l’aumento
dell’art. 70, comma 6, della legge 388/2000.
- non assoggettata al controllo dei limiti reddituali.
- senza scadenza.
La prestazione viene concessa a condizione che nel mese di
compimento della maggiore età il titolare benefici dell’indennità di frequenza,
oppure che la stessa risulti provvisoriamente sospesa dalla sede per evitare il
pagamento al compimento della maggiore età.
La scrittura della nuova fascia viene effettuata
esclusivamente con modalità centrale in presenza delle seguenti condizioni in
GP2IC10:
- ultima fascia = 47,49 o 50. La nuova fascia viene scritta
a decorrere dal mese successivo al compimento della maggiore età.
- se ultima fascia = 38, 95, 96 o 97, a condizione che la
fascia precedente quella di sospensione sia la 47, 49 o 50 In tal caso la nuova
fascia viene sostituita alla precedente.
Si è provveduto ad elaborare le pensioni per il cui
titolare, prossimo al compimento dei 18 anni, sia stata presentata domanda di
prestazione da maggiorenne entro il 26 maggio 2015.
L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con
la procedura Diario, selezionando il codice azione "0502" -
"Fascia provvisoria prestazione art. 25, comma 5 L. 114/14" e le date
dal 26 maggio 2015 al 5 giugno 2015.
Agli interessati viene inviata a livello centrale la
comunicazione dedicata.
La prestazione concessa in via provvisoria non può essere
ricostituita.
Eventuali arretrati derivanti dall’attribuzione della fascia
52 vengono accantonati (codice arretrati 8). La corresponsione di tali somme è
subordinata al riconoscimento sanitario della prestazione da maggiorenne.
Nel caso in cui venga riconosciuto il diritto alla
prestazione da maggiorenne, la prestazione provvisoria deve essere eliminata e
deve essere concessa la pensione definitiva conguagliando quanto già
riconosciuto in via provvisoria.
Le pensioni ricostituite non saranno inserite nelle liste:
"Pensioni da verificare-liste per le sedi".
Nessun commento:
Posta un commento