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mercoledì 8 luglio 2015

Inps - Pensioni delle gestioni private. Ricostituzioni effettuate a livello centrale con effetto sulla rata di luglio 2015

INPS - Messaggio n.4557 del 3 luglio 2015

Si illustrano le attività di ricostituzione delle pensioni elaborate a livello centrale nel corso del mesi di maggio e giugno 2015, con effetto a partire dalla rata di pensione di luglio 2015, nell’ambito delle attività di ricostituzione delle pensioni programmate a livello centrale.

L’attività ha riguardato la ricostituzione automatica:

1. delle pensioni con conguagli fiscali;

2. delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria;

3. delle pensioni di invalidità civile interessate dal riconoscimento, in via provvisoria, della prestazione erogabile all’invalido maggiorenne.

Le Sedi Regionali avranno cura di monitorare l’attività delle Sedi al fine di evitare il pagamento di somme non dovute ed al fine di eliminare le situazioni di scarto evidenziate dall’elaborazione centrale.

4. Ricostituzione automatica delle pensioni con conguagli fiscali.

Si è provveduto ad elaborare le pensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito:

- della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);

- del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario (disabbinamenti);

- della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati;

- dell’acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta;

- della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, effettuata dalla procedura di "Segnalazione decesso";

- della variazione di imponibile a seguito dell’inserimento sulla pensione di un pagamento ridotto o disgiunto (procedura "Gestione pagamenti ridotti e disgiunti").

L’elaborazione ha riguardato le segnalazioni pervenute entro il 1° giugno 2015. I conguagli fiscali saranno posti in pagamento con la rata di luglio 2015.  La tassazione mensile viene adeguata dalla medesima rata.

Le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità.

La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare la "movimentazione" nel segmento GP1 del data base delle pensioni:

- nel campo GP1CMPNTIP il valore DT;

- nel campo GP1CPRD il valore TASS.

L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0260" - "ricostituzione art. 8 D. LGS. n. 314/1997" e le date dal 1° al 3 giugno 2015.

Agli interessati viene inviata la consueta comunicazione di ricalcolo.

5. Ricostituzione automatica delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria.

Si è provveduto ad elaborare le pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria segnalate dalle Sedi entro il 4 giugno 2015.

Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di luglio 2015.

Le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità.

I conguagli "validati" saranno posti in pagamento con la rata di luglio 2015.

Nella procedura "PENSIONI DA VERIFICARE", collocata nella Intranet dell’Istituto, area "Assicurato Pensionato", sezione "Area Flussi" di cui al messaggio n. 12649 del 10 maggio 2010, sono disponibili:

- le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi;

- le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente ricostituite dalle Sedi.

Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con la procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali compensazioni.

L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0408" - "Elaborazione a seguito movimentazione da REVSAN" e la data del 4 giugno 2015

Pensioni di invalidità civile. Prestazione provvisoria di cui all’art.25, comma 5, della legge 114/2014
Con messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014 è stata illustrata la disposizione in base alla quale ai minori titolari di indennità di frequenza, che presentano domanda entro i sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni, in attesa dell'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore (art. 25, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114)

Per il riconoscimento in via provvisoria della prestazione erogabile all’invalido maggiorenne è stata istituita una nuova fascia denominata 52 = FASCIA PROVVISORIA PRESTAZIONE Art 25. comma 5 L.114/14 con le seguenti caratteristiche:

- importo pari a quello della fascia 34 senza l’aumento dell’art. 70, comma 6, della legge 388/2000.

- non assoggettata al controllo dei limiti reddituali.

- senza scadenza.

La prestazione viene concessa a condizione che nel mese di compimento della maggiore età il titolare benefici dell’indennità di frequenza, oppure che la stessa risulti provvisoriamente sospesa dalla sede per evitare il pagamento al compimento della maggiore età.

La scrittura della nuova fascia viene effettuata esclusivamente con modalità centrale in presenza delle seguenti condizioni in GP2IC10:

- ultima fascia = 47,49 o 50. La nuova fascia viene scritta a decorrere dal mese successivo al compimento della maggiore età.

- se ultima fascia = 38, 95, 96 o 97, a condizione che la fascia precedente quella di sospensione sia la 47, 49 o 50 In tal caso la nuova fascia viene sostituita alla precedente.

Si è provveduto ad elaborare le pensioni per il cui titolare, prossimo al compimento dei 18 anni, sia stata presentata domanda di prestazione da maggiorenne entro il 26 maggio 2015.

L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0502" - "Fascia provvisoria prestazione art. 25, comma 5 L. 114/14" e le date dal 26 maggio 2015 al 5 giugno 2015.

Agli interessati viene inviata a livello centrale la comunicazione dedicata.

La prestazione concessa in via provvisoria non può essere ricostituita.

Eventuali arretrati derivanti dall’attribuzione della fascia 52 vengono accantonati (codice arretrati 8). La corresponsione di tali somme è subordinata al riconoscimento sanitario della prestazione da maggiorenne.

Nel caso in cui venga riconosciuto il diritto alla prestazione da maggiorenne, la prestazione provvisoria deve essere eliminata e deve essere concessa la pensione definitiva conguagliando quanto già riconosciuto in via provvisoria.

Le pensioni ricostituite non saranno inserite nelle liste: "Pensioni da verificare-liste per le sedi".

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