Corte di Cassazione –
Sentenza n.14432 del 10 luglio 2015
Svolgimento del
processo
La Corte d'appello di
Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le domande
propose da C.S., responsabile del settore acquisti e magazzino della A. s.p.a.
con qualifica di quadro cat. A2, intese a conseguire il riconoscimento della
qualifica superiore di quadro, posizione organizzativa cat-A1 per il periodo
marzo 1994-giugno 2005, e delle conseguenti differenze retributive. Reputava
altresì fondata la domanda di accertamento della intervenuta destinazione allo
svolgimento di mansioni non corrispondenti né alla formale qualifica rivestita,
né a quella effettivamente spettante, nel periodo marzo 1999-luglio 2004, e di
condanna della società al risarcimento del danno per effetto della
dequalificazione professionale patita.
Respingeva, invece, le
censure formulate dal C. con riferimento alla reiezione della domanda di
accertamento della illegittimità del licenziamento irrogatogli 27/6/05
all'esito di procedimento di riduzione del personale, e di reintegra nel posto
di lavoro con ogni conseguenza risarcitoria, sul rilievo che con l'accordo
stipulato fra le parti sociali il 16/7/04, la società non aveva assunto alcun
impegno di astenersi dal. recedere dai singoli rapporti di lavoro dei
prestatori in esubero, prima che fosse determinato il periodo di CIGS.
Escludeva poi, la fondatezza delle pretese azionate in relazione al premio di
incentivazione ed all'incentivo all'esodo, per la carenza dei presupposti
previsti dal citato accordo, in ordine all'erogazione degli stessi.
Per la cassazione di
tale pronuncia ricorre con tre motivi la società.
Resiste con
controricorso il C. il quale propone ricorso incidentale affidato ad unico
motivo.
Entrambe le parti
hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Deve preliminarmente
respingersi l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del
presente giudizio sollevata dal C. con riferimento alla omessa indicazione da
parte del procuratore domiciliatario notificante, del numero di registro
cronologico nonché del numero di raccomandata A.R. spedita al destinatario.
1.1 Al di là di ogni
considerazione in ordine alla fondatezza delle ragioni sottese alla critica,
che riposano sulla violazione delle prescrizioni sancite dall'art.3 l.53/94, è
d'uopo il richiamo ai principi elaborati da questa Corte, che vanno qui
ribaditi, secondo i quali, nel caso in cui il destinatario di una notifica
affetta da vizi di nullità si costituisca in giudizio, si verifica un'ipotesi
di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era
diretto, ai sensi dell'art.156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la
costituzione avvengaal
solo scopo di far valere tale vizio (vedi in tali sensi, di recente, Cass. 29
gennaio 2015 n.1676) .
2. Con il primo motivo
di censura, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2943, 2946 e
2948 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia.
Si stigmatizza
l’impugnata sentenza per aver recepito pedissequamente le conclusioni
rassegnate dal nominato ausiliare in tema di quantificazione del risarcimento
del danno conseguente all'erroneo inquadramento, e si addebita alla Corte
territoriale di non aver tenuto conto della eccezione di prescrizione sollevata
in relazione ai.crediti a tale titolo azionati.
2.1. La doglianza è
inammissibile.
Si impone innanzitutto
l'evidenza del difetto di autosufficienza del motivo di censura afferente agli
accertamenti peritali espletati nel corso del giudizio di merito.
Va infatti richiamato
il principio più volte affermato da questa Corte, e che va qui ribadito,
secondo cui in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la
parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni
del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente
lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla
sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo
di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli
elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo
integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della
relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate,
al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di
motivazione (vedi, ex plurimis, Cass. 17 luglio 2014 n. 16368).
2.2 II motivo si
presenta, sotto altro versante, ugualmente carente, ove si consideri che la
ricorrente non solo ha omesso di riportare il tenore della consulenza tecnica
neanche nei suoi passaggi maggiormente significativi, ma anche di indicarne la
sua collocazione in atti, in violazione del principio espresso in questa sede
di legittimità, alla cui stregua la parte che intende far valere in sede di
legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza
tecnica è tenuta - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso -
anche ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel
fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli
estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso
modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al
giudice di legittimità il compito di svolgere un'attività di ricerca della
relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in
violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo
(vedi Cass. 22 febbraio 2010 n. 4201).
2.3 La critica
formulata con detto primo motivo, laddove si lamenta l'erroneità dell'iter
logico-giuridico seguito dalla Corte distrettuale, tralasciando di considerare
l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati, si espone inoltre, ad una
censura di inammissibilità per novità della censura.
2.4 Invero, "nel
giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in
rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto
proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di
contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non
si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni
trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli
stessi elementi di fatto dedotti" (vedi in tali sensi, Cass.21 febbraio
2012 n.4787, Cass. 28 luglio 2008 n.20518).
2.5 L'omessa
trattazione della questione giuridica considerata nel contesto motivazionale
della sentenza impugnata, palesa, dunque, l'evidenza dell'ulteriore profilo di
inammissibilità che connota detta censura, non avendo la ricorrente allegato
l’avvenuta tempestiva deduzione della questione dinanzi al giudice di merito né
indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo
alla Corte di controllare ex actis la effettività e tempestività di tale
asserzione.
3. Con il secondo
mezzo di impugnazione, sì deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2103
c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia.
Si lamenta che la
Corte distrettuale abbia trascurato di conferire valenza significativa alla
intervenuta accettazione da parte del lavoratore delle mansioni lui ascritte,
sul rilievo che la acquiescenza manifestata dal predetto alle condizioni di
lavoro successivamente denunciate come dequalificanti, integrasse una
condizione di effettiva accettazione negoziale delle stesse.
3.1 II motivo è privo
di fondamento.
Va infatti ribadito il
principio affermato in questa sede di legittimità, secondo cui deve escludersi
che il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il
demansionamento del lavoratore accertato dal giudice di merito, possa essere
inteso come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal datore (cui
compete il potere organizzativo del lavoro), essendo indisponibili gli
interessi sottesi ai limiti allo jus variandi datoriale (cfr. art. 2103 c.c.,
u.c.), ovvero come prova della sua tollerabilità, potendo essere anzi proprio
la protrazione della situazione di illegittimità rilevante per fondare le
ragioni che giustificano le dimissioni del lavoratore, come desumibile dalla
sentenza di merito che ha attribuito rilevanza alla durata ed all'intensità del
demansionamento del lavoratore (cfr. Cass. 13 giugno 2014 n.5454).
4. Con il terzo motivo
si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1119 - 1175 - 1219 -
1227 - 2103 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia.
Si argomenta, in
sintesi, che l’obbligazione scaturente dall'esercizio dello jus variandi, non
genera responsabilità risarcitoria se non dal momento della costituzione in
mora, da perfezionarsi secondo i dettami sanciti dall'art.1219 c.c. ed in
coerenza con il principio sancito dall'art.1227 c.c. secondo cui il creditore è
tenuto ad attivarsi per limitare l'entità dei danni conseguenti al preteso
inadempimento del debitore, e si lamenta che di detti principi, non abbia
tenuto conto la Corte territoriale.
Anche siffatta censura
è priva di pregio.
4.1 Valgono, al
riguardo, le medesime considerazioni espresse in relazione al primo mezzo di
impugnazione, vertendosi in tema di questioni che, non emerse alla luce
dell'iter motivazionale percorso dai giudici del gravame, ridondano in termini
di inammissibilità, per novità, del motivo.
Non si discute,
invero, di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate,
di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi
elementi di fatto dedotti, bensì di questioni implicanti un accertamento di
fatto, che non risultano trattate in alcun modo nella sentenza gravata, e che
non possono essere per la prima volta sottoposte a scrutinio in sede di
legittimità (vedi Cass. cit. n.4787 del 2012, Cass. n.20518 del 2008), anche
tenendo conto del fatto che l’ipotesi disciplinata dal secondo comma dell’art.
1227 cod. civ, ed invocata a sostegno di detto terzo motivo, costituisce
oggetto di una eccezione in senso stretto che non può essere dedotta per la
prima volta nel giudizio di cassazione (vedi Cass. 29/07/2003 n. 11672).
Sotto tutti i profili
delineati, il ricorso principale, in quanto privo di fondamento, deve essere
respinto.
5. Dal canto suo, il
C. con unico motivo, sotto il profilo di violazione e falsa applicazione degli
artt.4 e 24 l. 223/91 e degli accordi sindacali del 16/7/04 e del 21/9/04
nonché di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia, censura la pronuncia della Corte distrettuale per
aver travisato il tenore degli accordi sindacali, laddove aveva accertato che
la società non avesse assunto alcun impegno di recedere dai singoli rapporti dei
prestatori in esubero, prima che fosse terminato il periodo di cigs.
5.1 II ricorso
incidentale è improcedibile.
Non può prescindersi,
sul punto, dal richiamo al fermo orientamento espresso da questa Corte, e che
va qui ribadito, in base al quale, ai fini del rituale adempimento dell’onere,
imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all'art. 366 bis c.p.c., è
necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su
cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle
parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di
renderne possibile l'esame (vedi Cass. 6 marzo 2012 n. 4220, Cass. 9 aprile
2013 n. 8569, cui "adde" Cass . 24 ottobre 2014 n. 22607).
5.2 Tale specifica
indicazione, quando riguardi un documento, un contratto o un accordo collettivo
prodotto in giudizio, postula quindi, che si individui dove sia stato prodotto
nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche
che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente
per cassazione, ove intenda dolersi, come nella specie, della erronea
valutazione di un accordo sindacale da parte del giudice di merito, ha il
duplice onere - imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 - di produrlo agli
atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando
esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte
si trovi l'accordo in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo
o riassumendo nel ricorso il contenuto dello stesso.
Nello specifico,
l'accordo sindacale del 16/7/04 (neanche trascritto nel suo contenuto), non
risulta in quale parte del fascicolo sia rinvenibile, non sottraendosi
pertanto, ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti
dall'art.369 c.p.c., comma 2.
6. Infine, l'esito
complessivo della lite, in cui si ravvisa una prevalente soccombenza della
ricorrente in via principale, induce a compensare per metà le spese del
presente giudizio di cassazione, che per il residuo si pongono a carico della
società e si liquidano per l'intero come da dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso
principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Compensa per metà, fra
le parti, le spese del giudizio di cassazione e condanna la società ricorrente
al pagamento della residua metà, spese che si liquidano per .l'intero, in euro
100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori
di legge.
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