Nella pronuncia in commento, gli ermellini hanno precisato
che la predetta condotta risulta palesemente in contrasto con le abituali
regole etiche di condotta.
Corte di Cassazione –
Sentenza n.14446 del 10 luglio 2015
Svolgimento del
processo
Con sentenza del 2 luglio
2014 la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione con cui il Tribunale di
Roma, in sede di opposizione all'ordinanza emessa nella fase sommaria del
giudizio introdotto con ricorso ex art. 1, comma 48, l. n. 92/2012, aveva
rigettato la domanda proposta da M.S. avente ad oggetto la declaratoria di
illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla Banca N., sua
datrice di lavoro, per aver ricevuto regali di valore consistente, in contrasto
tanto con le disposizioni aziendali di cui alla Policy n. 13 del 24.11.2010
quanto con le regole di correttezza e buona fede, poi ulteriormente violate con
il rendere, in sede di giustificazioni, dichiarazioni mendaci.
La decisione della
Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, al pari del giudice
dell’opposizione, accertata la conoscibilità da parte dello S. e, comunque, non
impugnato il rilievo fondante la diversa ratio decidendi su cui il giudice
dell’opposizione basava la decisione sul punto, dato dall’irrilevanza della non
inclusione della mancanza nel codice disciplinare, dovendosi ritenere la
condotta addebitata contraria all’etica comune e concretante la violazione dei
doveri accessori, complementari e strumentali al compimento della prestazione
principale, tra i quali quelli nascenti dagli obblighi di fedeltà e diligenza,
tardiva la contestazione della violazione del principio di immutabilità
dell’addebito, inconsistenti le giustificazioni addotte a fronte della
contestata mancanza concernente l’aver taciuto il ricevimento di ulteriori
regalie, generica la deduzione relativa al carattere discriminatorio del
recesso.
Per la cassazione di
tale decisione ricorre la S., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui
resiste, con controricorso, la B. Entrambi le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
L’impugnazione
formulata dal ricorrente si incentra, quanto ai primi tre motivi, nella censura
sostanzialmente unitaria, sebbene scomposta in relazione alle singole
proposizioni in base alle quali la Corte territoriale ha motivato il proprio
convincimento, intesa a imputare alla Corte stessa la violazione del principio
"nulla poena sine lege", concretantesi, con riguardo al procedimento
disciplinare, nell’onere per il datore di rendere notale condotte assunte come
contrarie alla disciplina aziendale, di specificare le sanzioni che vi
riconnette e di farlo attraverso l’affissione del codice disciplinare così
predisposto in luogo accessibile ai lavoratori perché possa derivarne la
presunzione di conoscenza e, quindi la punibilità delle medesime.
In effetti è sempre
l’erronea applicazione del ricordato principio ad essere lamentata dal
ricorrente, con il primo motivo, con il quale denuncia la violazione e falsa
applicazione dell'art. 7 l. n. 300/1970, in relazione all’omessa pubblicità
nelle forme di legge di precetti rilevanti sul piano disciplinare recati dal
codice di comportamento imposto dalla Banca datrice al proprio personale; con
il secondo motivo, in relazione alla medesima omissione, questa volta tuttavia
riferita alla medesima sanzione che la Banca stessa intendeva ricollegare alle
medesime norme di comportamento; con il terzo motivo, inteso a denunciare la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2119, in relazione alla ritenuta
riconducibilità delle stesse norme a quella nozione di "minimo etico"
tale da indurre a ritenere superflua ogni forma di pubblicità e ciò a motivo
dell’inconfigurabilità in relazione alle norme in questione ed in particolare
alla condotta addebitata, data nella specie dall’accettazione da parte del
dipendente di regalie provenienti da soggetti con i quali intratteneva rapporti
di ufficio, di una "communis opinio" e di una prassi sanzionatoria
alla cui stregua il lavoratore avrebbe potuto prefigurarsi la rilevanza
disciplinare di quella condotta e, per di più, in termini tali per cui ne
risultasse percepibile la sussumibilità nella fattispecie normativa della
giusta causa di recesso, così da legittimare l’irrogazione della massima
sanzione del licenziamento senza preavviso.
La censura si rivela
nel suo complesso infondata quand’anche non si voglia ritenere inammissibile in
relazione al rilievo espresso dalla Corte territoriale già in relazione
all’impugnazione comune svolta dal ricorrente in sede di gravame relativamente
all’autonoma ratio decidendi che sosteneva la sentenza di prime cure, data
appunto dalla ritenuta conoscibilità della rilevanza disciplinare della
condotta, affermata sussistente a prescindere dall’osservanza dell’onere della
pubblicità, in ragione dell’effettiva sua riconducibilità alla nozione di
"minimo etico".
La Corte territoriale,
in relazione all’impugnazione da parte del ricorrente di quel capo di sentenza,
affidata esclusivamente al rilievo per cui "la ricezione di regalie non è
da percepire come condotta in sé contraria ai principi di erica e buona fede,
dovendo la stessa essere contestualizzata e valutata in relazione alla
complessa natura della prestazione lavorativa", aveva considerato
sostanzialmente omessa l’impugnazione sulla questione, così che questa doveva ritenersi
ormai coperta da giudicato, e ciò con statuizione qui non espressamente fatta
oggetto di impugnazione.
In effetti,
l’argomento di cui sopra, utilizzato dall'odierno ricorrente in sede di gravame
e qui ribadito, si rivela inconsistente ed insuscettibile di smentire il
convincimento del giudicante in ordine alla rilevanza nella specie della
nozione di "minimo etico" ove, con il riferimento ad essa, si voglia
intendere la possibilità per il lavoratore, non diversamente da ogni persona
comune, di rappresentarsi la contrarietà al lecito come ai principi di
correttezza e buona fede, di un dato comportamento, mentre risulta certamente
ultroneo rispetto alla specifica quaestio iuris oggetto della statuizione resa
in primo e secondo grado, laddove lo si voglia spingere oltre il mero profilo
della conoscibilità a sostenere che la rilevanza della nozione di "minimo
etico" debba esplicarsi in modo da determinare nel lavoratore la
consapevolezza anche della misura della gravità della condotta e da riflettere
una riprovevolezza sociale della condotta medesima tale da legittimarne la
punibilità con la sanzione massima del licenziamento senza preavviso, finendo
in tal caso l’argomento per involgere il diverso tema della proporzionalità
della sanzione irrogata, come ammette lo stesso ricorrente laddove sostiene nel
ricorso de quo come il terzo motivo di impugnazione si ponga come ponte verso
il quarto e ultimo motivo.
Con esso, infatti, il
ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2106
c.c., lamenta a carico della Corte territoriale la carenza della valutazione da
questa operata in ordine alla legittimità della sanzione, appunto sotto il
profilo della proporzionalità.
Il motivo è
palesemente infondato atteso che i rilievi mossi, attinenti alla mancata
considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari, dell’inconfigurabilità
di un danno neppure all’immagine della Banca datrice, alla minimizzazione, se
non, come sembra leggersi tra le righe, alla metabolizzazione da parte della
corte territoriale dei profili di discriminazione o pregiudizio che presenta, a
detta del ricorrente, il licenziamento, stante il riconnettersi della sua
vicenda personale al più ampio e clamoroso scandalo della malversazione, da
parte del segretario amministrativo del partito della "Margherita",
dei fondi rivenienti dal finanziamento pubblico ai partiti, trovano puntuale e
compiuta risposta nella motivazione dell’impugnata sentenza, ma soprattutto
sono superati dalle argomentazioni, qui neppure fatte oggetto di impugnazione,
in base alle quali la Corte territoriale ha valutato l’idoneità della condotta
a minare irrimediabilmente il vincolo fiduciario con la Banca datrice.
Il ricorso va dunque
rigettato.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta, il ricorso e
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per
compensi oltre spese generali e altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
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