Corte di Cassazione -
Sentenza n.14273 dell’8 luglio 2015
Svolgimento del
processo
La Corte d’appello di
Roma, con sentenza depositata in data 1 agosto 2012, ha confermato la decisione
di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti della
(...) da (...) assunto a tempo indeterminato quale "controller"
presso il (...), volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del
licenziamento per giusta causa intimatogli dal datore di lavoro, ed aveva
altresì respinto le domande con cui il lavoratore aveva lamentato il suo
demansionamento e la condotta di mobbing posti in essere nei suoi confronti,
condannando il (...) al pagamento della somma di € 9.234,01 per canoni relativi
ad un appartamento concessogli in locazione dal datore di lavoro e per somme
erroneamente corrispostegli a titolo di permessi.
Il (...) era stato
licenziato a seguito della seguente contestazione disciplinare: "Lei dopo
il novembre 2006 e tuttora rifiuta qualsiasi rapporto non solo di dipendenza
gerarchica con la persona delegata dal Presidente della società, con la
Direzione Amministrativa, ma anche di collaborazione e colleganza con la Direzione
stessa e con il management dell’Albergo, rifiutando persino le informative di
carattere generale quale quella del cambiamento dell’orario di mensa del
13.3.2007 e quella sulla destinazione del TFR del 15.3.2007; non si interessa
alla contabilità analitica gestionale; non effettua alcun controllo sui costi,
sui ricavati e sulle voci di spesa; omette ogni attività di raccolta di
informazioni per le stime e le previsioni a breve e per rilevare e segnalare al
Presidente e al Centro Contabile della società eventuali anomalie
nell’amministrazione o scostamento di budget. Le contestiamo, inoltre, il
rifiuto di sottoporre la richiesta di ferie presentata all'Ufficio del
personale il 19.3.2007 alla firma della Direzione Amministrativa e l’assenza
ingiustificata dal lavoro per il giorno 20.3.2007".
La Corte suddetta ha
ritenuto giustificato il licenziamento ed infondate le pretese del dipendente
relative alla dequalificazione e alla condotta di mobbing asseritamente poste
in essere nei suoi confronti.
Ricorre per cassazione
contro questa sentenza il sulla base di due motivi, illustrati da memoria. La
società resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo
si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per
il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che il ricorrente non avesse
osservato gli ordini dei superiori gerarchici, rendendosi colpevole di
insubordinazione, non considerando che, come era emerso dalla prova
testimoniale, il medesimo era stato isolato nell’ambiente lavorativo sino al
punto che non gli era stato più consentito di svolgere i propri compiti -
elaborazione di dati a supporto delle scelte operative della Direzione - per
mancata trasmissione di tali dati.
Si aggiunge che le
dichiarazioni al riguardo rese dalla moglie del ricorrente non erano meno
attendibili di quelle rese dagli altri testi, fra cui il direttore
amministrativo della società, e che dal complesso della prova testimoniale non
era emerso che il ricorrente si fosse sottratto alle disposizioni impartitegli.
2. Con il secondo
motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 cod.
civ., per non avere la sentenza impugnata considerato che la dignità personale
e professionale del lavoratore è stata costantemente calpestata dal datore di
lavoro, come era emerso dalle prova documentale e testimoniale.
Il ricorrente è stato
infatti lasciato privo di una postazione di lavoro e di indicazioni sul lavoro
e sulle mansioni da svolgere.
3. Il primo motivo non
è fondato.
Il prestatore di
lavoro, a norma dell’art. 2104 cod. civ., deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa e deve
altresì osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del
lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende.
Secondo la
giurisprudenza di questa Corte e la dottrina, l’obbligo della diligenza si
sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la
particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche
nell’esecuzione dei comportamenti accessori che si rendono necessari in
relazione all’interesse del datore di lavoro ad un’utile prestazione.
L’obbligo di
obbedienza, costituente un aspetto fondamentale della subordinazione, deriva
invece dal diritto, riconosciuto contrattualmente al datore di lavoro, di
determinare in concreto la destinazione delle energie lavorative che il
prestatore è tenuto a fornire nonché di determinare le norme
tecnico-organizzative alle quali il lavoratore deve attenersi per adempiere
alla sua prestazione.
L’inosservanza di
detti obblighi può assurgere a giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art.
2119 cod. civ., qualora il fatto integri gli estremi di un notevole
inadempimento ai doveri contrattuali. La nozione di giusta causa non può essere
limitata all’ipotesi di rifiuto di adempimento delle disposizioni dei
superiori, ma comprende necessariamente anche qualsiasi altro comportamento
atto a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento di dette
disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale.
Nella specie la Corte
di merito, nel ritenere legittimo il licenziamento, ha accertato attraverso la
prova documentale e testimoniale che il Damiano rifiutava qualsiasi rapporto di
dipendenza gerarchica, nonostante che, con lettera del 2 novembre 2006, gli
fosse stato comunicato che per tutti gli aspetti tecnici del suo lavoro, e per
specifiche ragioni organizzative, avrebbe dovuto far riferimento al responsabile
dell’intero settore amministrativo.
Dallo stesso contratto
di assunzione risultava, secondo la Corte territoriale, che il (...) dipendeva
direttamente dal presidente della società o da persona da lui delegata, onde il
suo atteggiamento costituiva una condotta di insubordinazione.
Né, ad avviso della
stessa Corte, il (...) collaborava con i suoi superiori, come è dimostrato dal
fatto che, a fronte di una specifica richiesta, da parte del responsabile del
settore amministrativo, di consegna di dati e fatture anteriori al suo
insediamento, il (...) anziché ottemperare a tale richiesta e prestare una
fattiva collaborazione, si è limitato a consegnare una scatola di documenti,
condotta questa che oltre a denotare un certo spregio verso il superiore, dimostrava
anche la volontà di sottrarsi allo svolgimento dei propri compiti.
Infine, ha concluso la
Corte, il (...) si è rifiutato di sottoporre la richiesta di ferie di un giorno
alla firma del direttore amministrativo, restando così ingiustificatamente assente
dal lavoro.
Tutti questi elementi,
valutati complessivamente, denotando un comportamento volutamente in contrasto
con le direttive aziendali e di scarsa collaborazione, idoneo a far venir meno
il rapporto di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, hanno portato
il giudice d’appello a ritenere giustificato il licenziamento.
A fronte di tutto
quanto precede, il ricorrente propone una diversa lettura delle deposizioni
testimoniali, assumendo che non sono state correttamente valutate le risultanze
probatorie e contrapponendo alla valutazione del giudice di merito una propria
valutazione.
Ma, in tale ottica, le
censure mosse all’impugnata sentenza si risolvono in una richiesta di
riesaminare e valutare il merito della causa, e cioè in una inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di
merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova
pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di
cassazione.
Ed allora è bene
ricordare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo giudizio di
merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza
impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica
vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia dei vizi
previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.
In altre parole, non è
consentito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico -
formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento e all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee
a dimostrare i fatti in discussione.
Nella fattispecie in
esame la sentenza impugnata ha dato sufficientemente conto della decisione
adottata, con una motivazione congrua, coerente e priva di vizi
logico-giuridici.
4. Anche il secondo
motivo è infondato.
La Corte di merito,
nel respingere i motivi di gravame del (...), con i quali si era sostenuto che
il medesimo era rimasto per parecchi mesi privo di una sedia o di una scrivania
dove lavorare, che non aveva avuto un computer ed era stato messo
"coattivamente" in ferie, ha affermato che tali censure non tenevano
conto - come risultava provato - che il periodo iniziale del rapporto
lavorativo con il ricorrente era coinciso con la fase di avvio dell’albergo
(...) la cui apertura era slittata, costringendo tutti i dipendenti, non solo
il (...) a soluzioni logistiche precarie e a periodi anche di stallo
dell’attività lavorativa, peraltro retribuita.
In un primo tempo, ha
aggiunto, il ricorrente è stato inviato presso le sedi di (....) usufruendo di
taluni periodi di ferie. Successivamente, ha avuto un proprio ufficio, che ha
condiviso con la moglie, dotato di computer.
In tale situazione, ad
avviso della Corte territoriale, non poteva parlarsi di dequalificazione né,
tanto meno, di una condotta di mobbing.
Il ricorrente,
nell’impugnare questa statuizione, denunciando violazione di legge, ha ignorato
del tutto le suddette argomentazioni, limitandosi ad affermare, senza confutare
le ragioni poste alla base del decisum, di non condividerle, e ad osservare che
era stata calpestata la dignità personale e professionale del dipendente,
insistendo sul fatto che il medesimo era stato lasciato privo di una postazione
di lavoro e pressoché privo di mansioni da svolgere.
La mancanza di
specifiche censure comporta l'inammissibilità del ricorso, dovendo questo
contenere, a norma dell’art. 371, in relazione all’art. 366 cod. proc. civ., i
motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza, motivi che devono
avere i caratteri della specificità e completezza, con la esposizione delle
ragioni che illustrino in modo esauriente le dedotte violazioni.
In conclusioni il
ricorso deve essere respinto.
Le spese, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che
liquida, a favore della società resistente, in € 100,00 per esborsi ed €
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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