Corte di Cassazione – Sentenza n.14321 del 9 luglio 2015
Svolgimento del processo
Con sentenza 24 gennaio 2014 la Corte d'appello di Brescia
confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Bergamo, di rigetto del
ricorso proposto da A.M. contro la datrice di lavoro s.r.l. A.A. esercente
trasporto pubblico di persone in regime di concessione, ed inteso alla dichiarazione
di illegittimità di un licenziamento intimato per giusta causa ossia per avere
il 25 maggio 2012 fermato l'autobus in divieto di sosta, benché vi fossero
posteggi riservati ai mezzi di linea, e per essersi allontanato lasciando
incustodito il veicolo; per avere aggredito verbalmente l'agente di polizia
municipale che redigeva il processo verbale per sosta vietata, per averlo
ingiuriato alla richiesta della patente di guida, per aver messo in moto
l'autobus onde non rispondere alle domande dello stesso pubblico ufficiale e
per averlo urtato con il mezzo, e infine per avere ingiuriato e minacciato
altri agenti di una pattuglia di polizia, così causando un ritardo di oltre
venti minuti nel servizio.
La Corte d'appello riteneva la verità dell'accusa in base
alle deposizioni testimoniali di alcuni viaggiatori e del comandante della
polizia del Comune di Treviglio nonché sulle sommarie informazioni rese da
persone presenti ai fatti e raccolte nel verbale-denuncia della stessa polizia.
La gravità dei fatti veniva ravvisata dalla Corte anche
sulla base di numerosi precedenti disciplinari e della sussistenza di un altro
illecito, richiamato nella lettera di licenziamento , consistito in una
irregolare vendita di biglietti ai viaggiatori e comprovato dalla precisa e
circostanziata deposizione di una dipendente della datrice di lavoro.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il M. mentre
la s.r.l. A.A. resiste con controricorso.
Il ricorrente ha presentato una memoria fuori termine.
Motivi della decisione
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli
artt.2119 cod. civ., 8 1. n. 604 del 1966, 18 1. n.300 del 1970, notando come
il giudice penale abbia escluso l'imputazione, formulata contro il medesimo
ricorrente, di lesioni personali in danno dell'agente di polizia locale, ed
abbia degradato quella di resistenza a pubblico ufficiale a quelle di oltraggio
e mancata ottemperanza ad un ordine dell'autorità amministrativa.
Col secondo motivo, prospettando la violazione dell'art.295
cod. proc. civ., egli si duole della mancata sospensione del processo civile in
attesa di definizione del processo penale iniziato per le suddette imputazioni.
Col terzo motivo, invocando gli artt.2119 e 2106 cod. civ.,
7 1. n.300 del 1970, 650 cod. pen., 4 d.lgs. n.288 del 1944, il ricorrente
lamenta il difetto di proporzione della sanzione disciplinare espulsiva
rispetto alla gravità dei comportamenti accertati.
Col quarto motivo egli deduce violazione dell'art.2697 cod.
civ., per non avere i giudici di merito considerato un documento prodotto
nell'udienza del 6 novembre 2012, comprovante la sua assenza dal servizio
nell'ora in cui si sarebbe verificata l'irregolare vendita dei biglietti di
viaggio.
Col quinto motivo il medesimo denuncia violazione degli
artt.2106 e 7 citt., per avere la datrice di lavoro contestato l'illecito senza
indicare gli elementi di prova a carico.
I cinque motivi, da esaminare insieme perché connessi, non
sono fondati.
Il giudizio civile avente ad oggetto l'illecito disciplinare
addebitato ad un lavoratore subordinato può essere pregiudicato dalla sentenza
penale concernente lo stesso fatto, quanto all'accertamento dell'esistenza del
fatto stesso, ma non quanto alla valutazione della sua giuridica rilevanza, che
è necessariamente diversa nei due ambiti, civile e penale.
Non è perciò infirmata dal denunciato errore di diritto la
sentenza civile che ha ritenuto un comportamento disubbidiente ed ingiurioso
degno di licenziamento, mentre la sentenza penale ha derubricato l'imputazione
basata sul medesimo comportamento da resistenza a pubblico ufficiale ad
oltraggio e inosservanza di provvedimento di autorità.
Non è vero poi che nel procedimento disciplinare l'odierno
ricorrente sia stato incolpato per lesioni personali, onde nessuna rilevanza
assume in questa sede il proscioglimento in sede penale dalla relativa accusa.
Tanto basta a rigettare anche il secondo motivo, considerato
che l'art.295 cod. proc. civ. prevede la sospensione al fine di evitare il
contrasto fra giudicati, civile e penale, contrasto di cui s'è qui rilevata
l'insussistenza (Cass. Sez. un. 17 aprile 2012 n.5995).
Quanto al terzo motivo, esattamente la Corte d'appello ha
ravvisato la giusta causa di licenziamento, considerato il comportamento del
lavoratore, gravemente noncurante delle regole della civile convivenza e del
rispetto dovuto alle pubbliche istituzioni, nonché dannoso per la regolarità
del servizio svolto dall'impresa di trasporti. Questo comportamento era da solo
sufficiente all'inflizione del licenziamento ma fu per giunta aggravato
dall’irregolare vendita dei biglietti di viaggio.
Non sussiste l'errore, denunciato nel quarto motivo, di
omessa considerazione, da parte della Corte d'appello, di un documento prodotto
dall'attuale ricorrente nell'udienza del 6 novembre 2012, visto che in quel
giorno il processo pendeva ancora in primo grado (la sentenza del Tribunale è
del 19 novembre 2013). Né il ricorrente parla ora di omessa pronuncia su un
motivo d’appello.
Inammissibile per genericità, ossia per inosservanza dell'art.366
n.3 cod. proc. civ., e per introdurre nuove questioni di fatto in cassazione, è
il quinto motivo. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali in euro cento/00, oltre ad euro tremila per compensi
professionali, più accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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