A tale proposito, gli ermellini hanno ricordato come
l’obbligo di fedeltà gravante sul lavoratore subordinato imponga al medesimo di
tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro,
astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente.
Ai fini della violazione dell’obbligo di fedeltà, la Suprema
Corte ha poi sottolineato che risulta sufficiente la mera preordinazione di una
attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo
potenzialmente produttiva di danno. E’ perciò indubbio che l'obbligo sia
violato quando il lavoratore subordinato svolga attività in favore di terzi,
peraltro operanti nel medesimo settore della società datrice di lavoro, quale
che sia il contenuto, più o meno complesso e impegnativo, di tale attività.
Di conseguenza, il pericolo attuale e continuo per gli
interessi del datore giustifica il
licenziamento in tronco del dipendente.
Corte di Cassazione -
Sentenza n.14304 del 9 luglio 2015
Ragioni di fatto e di
diritto della decisione
1. Con sentenza depositata
in data 22 ottobre 2013 la Corte d'appello di Cagliari ha accolto l'appello
proposto dalla G.S. soc. coop. a r.l. avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Cagliari ed ha rigettato la domanda spiegata da F.S. dipendente dell'appellante
come operaio specializzato addetto ai servizi di pulizia appaltanti, avente ad
oggetto la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento a questo intimato
dalla G.S. in data 16/8/2010.
2. La Corte
territoriale ha ritenuto che la comunicazione inviata dalla datrice di lavoro
in data 9/7/2010 non poteva ritenersi quale contestazione disciplinare, ma
costituiva una semplice richiesta di informazioni al lavoratore circa una sua
presunta attività svolta in concorrenza con la datrice di lavoro, e che solo
con la successiva lettera del 6/8/2010 vi era stata una vera e propria
contestazione disciplinare.
3. Ne ha tratto
l’ulteriore conclusione che il licenziamento intimato il 16/8/2010 era
tempestivo, oltre che fondato sulla comprovata violazione dell'obbligo di
fedeltà, costituita dall’aver il lavoratore prestato attività in favore
d'impresa concorrente, e, in particolare, dall’aver partecipato in nome e per
conto della M. s.a.s. ad un sopralluogo presso il comune di Capoterra, utile
per la partecipazione ad una gara di appalto ai fini dell'affidamento del
servizio di pulizia degli immobili del predetto comune.
4. Contro la sentenza,
il S. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi. La G.S. non svolge
attività difensiva.
5. Con il primo motivo
il lavoratore censura la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio, nonché per violazione e errata applicazione dell’art. 46 del
C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e
servizi integrati-multiservizi del 19/12/2007, rinnovato in data 31/5/2011:
assume che la Corte, nell’interpretare la comunicazione n. 246 del 21/7/2010
come una semplice richiesta di chiarimenti, e non invece come una vera e
propria contestazione disciplinare, ha mancato di indicare i criteri interpretativi
utilizzati e non ha valutato elementi evidenziati da esso ricorrente nella
propria memoria di costituzione in appello. In particolare, la Corte non
avrebbe considerato il contenuto pressoché identico delle due comunicazioni, il
richiamo in entrambe degli obblighi asseritamente violati, l'assegnazione di
uno stesso termine per presentare giustificazioni e la manifestazione della
volontà della datrice di lavoro di adottare gli opportuni provvedimenti.
Inoltre, nell'interpretazione prescelta, la Corte aveva ritenuto prevalente
l’esigenza del datore di lavoro di ottenere chiarimenti sull'affidamento del
lavoratore circa la natura della comunicazione, contrariamente ai principi
espressi dalla giurisprudenza, considerato altresì che non era risultata
provata l'esigenza della cooperativa di procedere ad indagini preliminari.
6. Con il secondo
motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio (art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c.), nonché la violazione ed errata
applicazione dell'art. 437 c.p.c., nella parte in cui la corte ha ritenuto
provato il fatto addebitato, senza esaminare la lettera prodotta unitamente
alla memoria di costituzione in grado di appello, predisposta dalla M. s.a.s.,
con cui si smentiva il fatto posto a base della contestazione e quindi del
licenziamento, costituito dalla partecipazione di esso ricorrente al
sopralluogo presso il comune di Capoterra.
7. Con il terzo motivo
censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e
lamenta che la corte territoriale ha ritenuto il fatto contestato tanto grave
da giustificare il licenziamento senza tuttavia compiere una valutazione della
gravità dell'inadempimento sulla base del concreto rapporto intercorrente tra
le parti e di tutte le circostanze del caso.
8. I primi due motivi
sono inammissibili. Deve rilevarsi che il ricorrente non deposita, unitamente
al ricorso, le due comunicazioni, quella definita "richiesta di
chiarimenti" e quella considerata dalla corte territoriale come vera e
propria contestazione disciplinare. Neppure indica dove le stesse sarebbero
state prodotte nelle pregresse fasi di merito e dove sarebbero attualmente
rinvenibili. Peraltro, mentre la prima comunicazione risulta integralmente
trascritta, la seconda è riportata solo per stralci. Le stesse considerazioni
valgono per il documento che la corte territoriale non avrebbe esaminato, e da
cui avrebbe dovuto evincersi l'insussistenza del fatto contestato: manca la
specifica indicazione, prevista a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6,
cod. proc. civ., dei dati necessari al suo reperimento. Tali omissioni violano
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, come sancito dalle
Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726;
Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass., 9 aprile 2013, n. 8569; v. pure
Cass., 15 novembre 2013, n. 25728).).
9. Deve aggiungersi
che della lettera inviata via fax dalla M. s.a.s. al comune di Capoterra non vi
è traccia nella sentenza impugnata, sicché era onere del ricorrente indicare
dove, quando ed in che termini la questione alla cui prova il documento sarebbe
funzionale è stata posta al giudice di primo grado (così come si asserisce in
ricorso), le ragioni del suo (eventuale) rigetto, la riproposizione della
questione dinanzi alla Corte d'appello, non essendo allo scopo affatto
sufficiente la mera trascrizione del documento, senza offrire elementi per
verificare la portata e la ritualità dell’allegazione, la tempestività della
produzione, le modalità ed i termini con cui è stato sollecitato l’esercizio
dei poteri istruttori ufficiosi del giudice di merito.
10. In proposito va
ricordato che, per il principio d' autosufficienza del ricorso per cassazione,
valido oltreché per il vizio di cui all'art. 360, n. 5 anche per gli errores in
procedendo, il ricorrente non può limitarsi a specificare solo la singola
disposizione di cui si denunzia, appunto, la violazione, ma deve indicare gli
elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti d'operatività di detta
violazione. Ne consegue che la denunzia d’illegittimo rifiuto da parte del
giudice di merito di una prova documentale, non può limitarsi ad affermare
genericamente che il documento è stato depositato nel corso del giudizio di
primo grado, giacché, per l'ampiezza dell’espressione usata, ciò non vale ad
impedire il pericolo di un "soggettivismo giudiziario", costringendo
peraltro il giudice non solo ad una ricerca, non sempre agevole, del suddetto
documento tra gli atti (talvolta numerosi) di causa, ma, una volta rinvenutolo,
all'accertamento necessario per decidere sulla ritualità del suo deposito, e
della tempestività delle eventuali eccezioni che su tale documento si fondano,
e che non possono essere sottratte ad un regolare e pieno contraddittorio tra
le parti di causa (Cass., 4 aprile 2005, n. 6972; Cass., 19 aprile 2006, n.
9076; Cass., 10 novembre 2011, n. 23420).
11. II terzo motivo è
infondato. La corte territoriale ha ritenuto provato lo svolgimento di
un'attività in favore di un'impresa concorrente con il datore di lavoro e
correttamente lo ha inquadrato tra le violazioni del dovere di fedeltà.
12. Ora, l’obbligo di
fedeltà del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello
risultante dal testo dell'art. 2105 c.c. cit., ed impone al lavoratore di
tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro,
astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente. Ai fini
della violazione dell’obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore, è
sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del
datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno. E’ perciò
indubbio che l'obbligo sia violato quando il lavoratore subordinato svolga
attività in favore di terzi, peraltro operanti nel medesimo settore della
società datrice di lavoro, quale che sia il contenuto, più o meno complesso e
impegnativo, di tale attività. Il pericolo attuale e continuo per gli interessi
del datore giustifica altresì il licenziamento in tronco (Cass. 26 agosto 2003
n. 12489; Cass., 8 luglio 1995 n. 7529; Cass., 1 giugno 1988, n. 3719).
13. Inammissibili sono
poi i tentativi del ricorrente, di ottenere da questa Corte di legittimità una
nuova valutazione del materiale probatorio acquisito nei gradi di merito.
14. In definitiva, il
ricorso deve essere rigettato. Poiché la società intimata non ha svolto
attività difensiva, non va adottato alcun provvedimento sulle spese. Tuttavia,
poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002. Invero, in
tema di impugnazioni, il presupposto per l’insorgenza dell'obbligo del
versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del
rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del
gravame (in tal senso, Cass., ord, 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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