Nel contratto di lavoro subordinato, infatti, il lavoratore
non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione
del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la
conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non
costituisce di per sé inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordinato e
non dell’obbligazione di compiere un'opera o un servizio. Ove tuttavia, siano
individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con
la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore,
il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non
esatta esecuzione della prestazione.
E' dunque evidente che, per stabilire se tale segno dimostri
univocamente che vi sia stato inadempimento, è necessario valutare la condotta
nel suo complesso per un’apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a mente
che il mancato raggiungimento del parametro non va confuso con l'oggetto
dell'accertamento, che è costituito dall’inesatta o incompleta o mancata
esecuzione della prestazione.
Corte di Cassazione –
Sentenza n.14310 del 9 luglio 2015
Svolgimento del
processo
1. Con sentenza
depositata in data 2/2/2012 la Corte d'appello di Torino, accogliendo
l’impugnazione proposta dalla V. n.v. contro la sentenza resa dal Tribunale di
Ivrea, ha rigettato la domanda proposta da M.D., volta ad ottenere la
declaratoria dell’illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del
2/4/2009 dalla società appellante, di cui era dipendente con la qualifica di 6A
categoria professionale ex C.C.N.L. Metalmeccanica privata.
2. La Corte,
dissentendo dal giudizio espresso dal Tribunale, ha affermato che:
a) la contestazione
formulata nella lettera del 18/3/2009 conteneva due diversi addebiti: la
mancata compilazione del cosiddetto "performance dialogue" e lo
scarso rendimento. Con particolare riguardo a quest’ultimo addebito, che
costituiva il nucleo centrale della contestazione, l'accertamento della violazione
era stato reso possibile dall’esame di rapportini, settimanali, redatti nel
periodo dal 20 ottobre 2008 fino al marzo del 2009, da cui era emersa la scarsa
produttività del lavoratore, sia in assoluto sia comparata con quella di altri
dipendenti aventi il suo stesso profilo professionale. La contestazione, con
riguardo a questo profilo, era pertanto tempestiva;
b) la tempestività
doveva rapportarsi al tipo di addebito contestato, in quanto il giudizio sulla
sussistenza e rilevanza dello scarso rendimento non può essere condotto in modo
istantaneo, ma suppone un’osservazione protratta nel tempo;
c) la società non
aveva violato il principio di buona fede non segnalando al lavoratore la
difformità della sua produttività dagli standard, poiché è "fuor di
logica" porre a carico del datore di lavoro l'onere di sollecitare il
dipendente ad adempiere l'obbligazione fondamentale del rapporto di lavoro, che
è quello di rendere la prestazione lavorativa;
d) sussistevano gli
addebiti contestati: il fatto dell’omessa compilazione dei moduli diretti a
valutare annualmente i dipendenti V. (performance dialogue) si era realizzato
relativamente al 2009; quanto agli anni precedenti, la contestazione, pur
tardiva, era stata effettuata dalla società per rimarcare "lo scarso
spirito di collaborazione e lo scarso interesse" mostrati dal lavoratore,
nonché, ad colorandum, per rimarcare che l'omissione si era già verificata in
precedenza.
3. Contro la sentenza,
il D. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrati da
memoria, cui resiste la società con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo ed il
secondo motivo, che si trattano congiuntamente in quanto involgono questioni
connesse, il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione
dell’art. 7, comma 2°, 1. 20 maggio 1970, n. 300, e dell’art. 1175 c.c.
"con riferimento alla mancata compilazione dei moduli performance dialogue
e weekly reports assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto
tempestiva la contestazione, omettendo di considerare che già negli anni
precedenti egli non aveva compilato e consegnato alla società il performance
dialogue senza che alcuna contestazione gli fosse mossa, e da tanto doveva
desumersi la tolleranza della società nei confronti del detto comportamento e
la scarsa rilevanza del suo inadempimento. In ordine ai rapportini settimanali,
segnala che fin dall'ottobre 2008 la società era stata in grado di verificarli
e quindi di accertare il preteso scarso rendimento, con la conseguenza che la
contestazione effettuata nel marzo dell'anno successivo era da ritenersi
senz'altro tardiva. Inoltre, la mancata segnalazione, da parte della società,
del suo scarso rendimento, con l’invito ad allinearsi agli standard di
produttività degli altri dipendenti, costituiva violazione del principio di
buona fede nell'esecuzione del rapporto.
2. Con il terzo
motivo, denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando l'omessa pronuncia del
giudice in ordine alla proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione
irrogata, considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro prodotto
in primo grado non prevedeva la sanzione espulsiva per i fatti contestati.
3. I primi due motivi
sono infondati.
4. E’ opportuno
rammentare che l'accertamento relativo alla sussistenza del requisito
dell'immediatezza della contestazione trae fondamento da una indagine di fatto,
che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di
logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di mento (vedi, per
tutte, Cass., 6 settembre 2007, n 18711; Cass., 1 febbraio 2010, n 2283).
Sempre in materia di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della
contestazione degli addebiti va intesa in senso relativo, dovendosi tenere
conto del tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti da
parte del soggetto abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di
recedere (Cass., 10 gennaio 2008, n. 282; Cass., 17 settembre 2008,23739).
5. Nel caso in esame,
la Corte territoriale ha ritenuto tempestiva la contestazione considerando la
necessità, per l’imprenditore, di servirsi di un congruo periodo di
osservazione per valutare la condotta del lavoratore e ravvisare in essa una
violazione del dovere di diligenza e collaborazione. Ha pertanto considerato
l'arco temporale compreso tra l'invio del primo rapporto settimanale (ottobre
2008) e il momento della contestazione (marzo 2009) come necessario (e
sufficiente) per monitorare l'attività del dipendente e confrontarla con quella
degli altri dipendenti, sì da verificare la sussistenza di una sproporzione
significativa tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il
lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento (cfir.
Cass., 22 gennaio 2009, n. 1632).
6. In proposito deve
rimarcarsi che l'addebito mosso al D. si sostanzia nella violazione
dell'obbligo di diligenza e di collaborazione con il datore di lavoro ed è
costituito non già da un unico e specifico episodio, o da più episodi
singolarmente considerati, come sembra equivocare il ricorrente, bensì da una
condotta continuativa, che si è protratta nel tempo e che deve essere (ed è
stata) unitariamente considerata al fine di valutare la sussistenza
dell'inadempimento e la sua gravità nell'ottica del sinallagma contrattuale.
7. II licenziamento
per cosiddetto "scarso rendimento", invero, costituisce un'ipotesi di
recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per
inadempimento, prevista dagli arti. 1453 e segg. cod. civ.
8. Si osserva infatti
che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al
raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle
proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il
mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé
inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordinato e non dell’obbligazione
di compiere un'opera o un servizio (lavoro autonomo). Ove tuttavia, siano
individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con
la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore,
il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non
esatta esecuzione della prestazione (Cass., 20 agosto 1991, n. 8973).
9. E' dunque evidente
che, per stabilire se tale segno dimostri univocamente che vi è stato
inadempimento, è necessario valutare la condotta nel suo complesso per
un’apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a mente che il mancato
raggiungimento del parametro non va confuso con l'oggetto dell'accertamento,
che è costituito dall’inesatta o incompleta o mancata esecuzione della
prestazione.
10. La valutazione
compiuta dalla Corte territoriale è in tutto conforme ai principi espressi da
questa Corte ed è sorretta da motivazione congrua, esaustiva, sicché essa è del
tutto esente dalle censure mossele con il ricorso.
11. Lo stesso è a
dirsi con riguardo alla presunta violazione dell'art 1175 c.c , che la Corte ha
motivatamente escluso, con un giudizio anch’esso adeguato e privo di
contraddizioni logiche o giuridiche.
12. L'ultimo motivo è
invece, in parte, infondato e, in parte, presente profili di improcedibilità.
13. È infondato nella
parte in cui si assume omessa una motivazione che invece è espressa ed
esauriente. La Corte ha infatti esaminato gli addebiti mossi al lavoratore ed
ha ravvisato una totale sproporzione tra l'attività lavorativa del D. rispetto
a quella dei suoi colleghi, anche di inquadramento inferiore e di minore
anzianità. Ha considerato che nel periodo di riferimento (dal 26 al 31 gennaio
2009 e dal nove al 13 marzo 2009) "gran parte delle caselle corrispondenti
alle varie tipologie di attività (gestione delle negoziazione, gestione dei
contratti, incontro con i fornitori, incontro con i clienti interni, gestione
listini, attività per stage gates) risultano desolatamente vuote"; con riferimento
ad attività di minor qualità professionali, come la gestione operativa degli
ordini, ha rilevato come la produttività è risultata del tutto insoddisfacente
("due e quattro ordini nelle due settimane considerate"), a fronte di
una media degli altri buyers di più di 40 al giorno e di più di 200 alla
settimana. Ha quindi ritenuto "prive di consistenza" le
giustificazioni addotte dal lavoratore, oltre che sotto certi aspetti
contraddittorie. Il giudizio di gravità dell'inadempimento e di proporzionalità
è stato pertanto compiutamente condotto ed esso è privo di meongruenze,
peraltro neppure segnalate in ricorso. La censura riguardante la mancata
previsione del fatto contestato tra le ipotesi per cui il contratto collettivo
nazionale di lavoro prevede la sanzione del licenziamento è invece
improcedibile atteso il mancato deposito del contratto, nel suo testo
integrale, nelle precedenti fasi del giudizio ed in questa sede, in violazione
del disposto di cui all’art 369, comma 2°, n. 4, c.p c., con la conseguenza
che, anche sotto tale profilo, il motivo non può essere accolto (cfr Cass, 7
luglio 2014, n. 15437).
14. Il ricorso deve
dunque essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, in
applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,
liquidate € 100 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre
spese generali e accessori di legge.
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