Informiamo quanti in indirizzo che, in data 10 luglio 2015,
il Comitato della Bilateralità (Costituito dalle Associazioni imprenditoriali
edili nazionali e dai Sindacati edili nazionali) ha deliberato, in merito alle
regole per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del nuovo Decreto
sul Durc On Line (D.L. n.34/2014 convertito in Legge n.78/2014 e Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015).
Relativamente agli istituti in oggetto, nel premettere che
tutte le disposizioni di regolamento sono entrate in vigore dal 10 luglio 2015,
riportiamo, qui di seguito, in sintesi, per quanto di nostra competenza, alcune
delle più importanti regole deliberate dal predetto Comitato.
Denuncia e Versamento
mensile
L'impresa è considerata regolare se ha provveduto al
versamento e alla presentazione della denuncia entro il mese successivo a
quello di competenza. Nella fase di avvio della verifica della regolarità, ai
sensi del nuovo decreto sul DURC, il sistema delle Casse Edili si avvarrà dei
dati presenti in BNI, trasmessi dalle Casse Edili secondo le procedure usuali.
Successivamente a tale fase, la Cassa Edile trasmetterà al
SIRCE (Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile) l'elenco di
tutte le imprese iscritte e, mensilmente, di quelle attive, indicando gli
importi degli eventuali debiti contributivi.
L'invio, da parte dell'ente edile, dovrà essere effettuato,
secondo le modalità previste, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di scadenza degli adempimenti dell'impresa e tale elenco sarà utilizzato, ai
fini della verifica della regolarità contributiva, effettuata unitamente ad
INPS e INAIL, dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello della suddetta
scadenza di pagamento.
Le ore non lavorate devono essere adeguatamente motivate e
sarà cura della Cassa Edile di verificarne la correttezza.
In particolare:
1) Nei casi di
mancata presentazione della denuncia e di mancato versamento, l'impresa è
considerata irregolare con importo del debito "non determinabile" e
indicato, nei portali informatici, "pari a 0".
2) In caso di
versamento senza denuncia, la Cassa Edile invita l'impresa affinché presenti la
denuncia entro 15 giorni dalla richiesta, altrimenti sarà considerata irregolare
con importo del debito "non determinabile" e indicato, nei portali
informatici, "pari a 0".
3) In caso di
presentazione della denuncia senza versamento l'impresa è considerata
irregolare con indicazione dell'ammontare del debito.
Le Casse Edili, in relazione all'obbligo di trasmettere al
SIRCE i dati relativi alla posizione delle imprese iscritte entro il giorno 15
di ciascun mese, opereranno affinché le imprese morose, nei successivi 15
giorni, regolarizzino la propria posizione in tempo utile per la verifica della
regolarità contributiva ai sensi del nuovo decreto sul DURC (1° giorno del mese
successivo).
Ore denunciate
La somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate
comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili,
computato mese per mese. La denuncia va pertanto controllata mensilmente.
Per i permessi non retribuiti il numero massimo di 40 ore va
conteggiato e frazionato per anno civile per ciascun lavoratore.
I permessi retribuiti (88 ore annue) non possono essere
goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, salvo
diverse disposizioni contrattuali.
In caso di superamento delle 88 ore nell'anno civile, la
Cassa Edile chiederà chiarimenti all'impresa interessata.
Per le ferie il numero di 160 ore previsto dai CCNL va
computato per anno solare di maturazione.
Va tuttavia tenuto presente che in base alla vigente
normativa di legge (d.lgs. nn. 66/2003 e 213/2004) le ferie maturate in un
determinato anno solare devono essere godute per un periodo minimo di due
settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei
18 mesi successivi, fatti salvi accordi e norme contrattualmente definiti.
Ciò significa che nel caso di superamento di 160 ore
nell'anno solare, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte
dell'impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni
precedenti.
In ogni caso, oltre a quanto sopra specificato, per ogni
fattispecie "anomala" di ore non lavorate e giustificate, si ripete,
con motivazioni "anomale" quali, a puro titolo esemplificativo: un
numero eccezionale di ore sanzionate in via disciplinare (si sono verificati
casi di aziende che hanno giustificato, in ciascun mese, per la globalità di
operai in servizio, centinaia o addirittura migliaia di ore sanzionate
disciplinarmente!!), ed ancora ore di Cassa Integrazione ordinaria non
coincidente con le ore richieste dall'Inps con il modello I.G.15, la cui copia
dovrà essere successivamente trasmessa allo scrivente Ente,(a tale riguardo
seguirà apposita circolare), e così via, le imprese saranno chiamate a fornire
oggettivi ed esaustivi chiarimenti.
Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile
esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per
ragioni particolari, la Cassa richiederà all'impresa il pagamento degli
accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al
raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.
In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e la
Cassa procede alla segnalazione al SIRCE dell'irregolarità dell'impresa con
indicazione del relativo debito contributivo.
Segnalazione Debito
L'ammontare del debito per mancato versamento dell'impresa,
quando definitivamente accertato, deve essere sempre segnalato al SIRCE; nei
casi di mancata presentazione della denuncia, mancata segnalazione della
sospensione dell'attività o in tutti gli altri casi in cui comunque il debito
non sia definitivamente accertato, la Cassa segnalerà al SIRCE l'impresa come
irregolare indicando come "non determinabile e pari a 0" l'importo
del debito.
Il SIRCE, quindi, segnalerà ai portali INPS e INAIL l'esito
di "impresa in istruttoria" soltanto nei casi in cui l'importo del
debito sia superiore a 150 euro per Cassa Edile o sia classificato come
"non determinabile e pari a 0".
L'impresa, anche nei casi di importo inferiore ai 150 euro,
deve comunque provvedere immediatamente al pagamento delle somme non versate.
Ai fini del computo del debito complessivo rilevano anche
gli interessi di mora.
Il debito va valutato al netto dell'importo degli eventuali
crediti dell'impresa verso la Cassa Edile laddove spettanti.
Sospensione di
attività - Impresa senza dipendenti o con solo impiegati - Consorzi
La sospensione di attività deve essere segnalata
tempestivamente dall'impresa alla Cassa Edile, con il modulo di denuncia
relativo al mese d'inizio della sospensione.
Qualora ciò non avvenga la Cassa Edile invita l'impresa a
motivare, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della
denuncia: ove l'impresa non presenti tale dichiarazione, è considerata
irregolare con importo del debito "non determinabile" e indicato, nei
portali informatici, "pari a 0".
Trascorsi sei mesi durante i quali l'impresa risulta sospesa
presso la Cassa Edile, l'Ente procederà ad effettuare una verifica per
accertare i motivi che determinano la permanenza della sospensione.
Qualora la Cassa riscontri che la permanenza della
sospensione non sia motivata e l'impresa non indichi altre Casse Edili in cui
risulti essere attiva, sarà considerata irregolare con importo del debito
"non determinabile" e indicato nei portali informatici "pari a
0".
Qualora l'impresa non abbia cantieri attivi e/o non abbia
più dipendenti o abbia solo dipendenti impiegati, è tenuta a presentare alla
Cassa Edile una domanda di iscrizione con indicazione della causa della mancata
effettuazione delle denunce, con l'impegno a procedervi non appena iniziata una
attività con dipendenti operai.
In caso di Consorzi o Società consortili, con personalità
giuridica e senza dipendenti operai, la Cassa Edile potrà rilasciare il DURC
previa iscrizione in posizione inattiva del Consorzio o della Società
consortile.
Invito alla
regolarizzazione/Istruttoria
Nel caso di interrogazione ai sensi del nuovo decreto sul
Durc On Line con esito di irregolarità contributiva, l'impresa è invitata dalla
Cassa a regolarizzarsi entro 15 giorni.
Se l'impresa ha regolarizzato, viene emesso un documento di
regolarità con validità di 120 gg.
Se l'impresa non ha regolarizzato viene data comunicazione
di irregolarità, tramite Pec, ai richiedenti, con indicazione dell'importo del
debito contributivo, ove disponibile.
Criteri di verifica
della regolarità
Per la verifica della regolarità contributiva dell'impresa
il sistema delle Casse Edili, analogamente a INPS e INAIL, fa riferimento alla
posizione dell'impresa stessa a livello nazionale e fino al secondo mese
antecedente la data di verifica. Tale modalità viene utilizzata anche nei casi
di verifica collegati al pagamento di SAL o liquidazione finale relativi ad
appalti pubblici.
Trasferta
I casi di mancato rispetto della normativa contrattuale
sulla trasferta, ovvero di versamento contributivo a Cassa Edile non
competente, saranno segnalati alla CNCE per le conseguenti determinazioni della
Stessa.
Con l'occasione si
forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla richieste di Durc On Line in
istruttoria in quanto non iscritte al sistema delle Casse Edili.
A tale riguardo la Cassa Edile verificherà se l'azienda
segnalata è tenuta o meno all'iscrizione all'Ente e, in caso affermativo,
chiederà l'iscrizione al fine di emettere un esito di regolarità.
Si sottolinea che per effettuare tale verifica la
Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) ha chiarito che non si ritiene
sufficiente che la Cassa Edile si limiti a prendere atto di quale contratto
collettivo di lavoro venga applicato dall'azienda ma l'Ente procederà ad
accertare anche la reale attività svolta dall'azienda anche attraverso altri
mezzi quali, ad esempio, una visura camerale.
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