Il documento completa le disposizioni contenute nel Codice
di comportamento dell’Istituto, indicando i soggetti coinvolti nella procedura
e le loro responsabilità, e dando indicazioni per la difesa da eventuali azioni
ritorsive del dipendente pubblico che segnala fatti di cui è venuto
direttamente a conoscenza
ROMA - Con la circolare 64 del 28 luglio, l’Inail aggiunge
un ulteriore tassello al proprio sistema per la prevenzione della corruzione,
disciplinando l’attuazione della specifica normativa posta a tutela del
cosiddetto whistleblower, il dipendente che segnala illeciti di cui è venuto direttamente
a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro con l’Istituto. Il
documento, che conferma la particolare attenzione posta dall’Inail
nell’attuazione delle misure a presidio della legalità dell’azione
amministrativa, completa le disposizioni già contenute nel Codice di
comportamento dell’Istituto, regolando i termini e le modalità di segnalazione
degli illeciti, indicando i soggetti coinvolti nella procedura e le loro
responsabilità, dando indicazioni per la difesa del segnalatore da eventuali
azioni ritorsive, e fornendo la modulistica e l’indirizzo email per l’invio
della segnalazione.
Assicurate
imparzialità e riservatezza.
La procedura, in particolare, prevede che le segnalazioni
siano gestite dal responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, che ne verifica la fondatezza nel rispetto dei principi di
imparzialità e riservatezza, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, e le
inoltra, quando non risultino manifestamente infondate, ai soggetti terzi
competenti – il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto,
quando non vi siano ipotesi di reato o profili di responsabilità disciplinare a
suo carico, l’ufficio disciplinare e contenzioso del personale della direzione
centrale Risorse umane, l’autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l’Autorità
nazionale anticorruzione e il dipartimento della Funzione pubblica – anche per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
L’identità del
whistleblower è sempre protetta.
L’identità del whistleblower è protetta fin dalla ricezione
della segnalazione e in ogni fase successiva – salvi i casi di responsabilità
penale per calunnia o diffamazione o di responsabilità civile
extracontrattuale, accertati con sentenza di primo grado e negli altri casi
previsti dalla legge – e non deve essere rivelata neanche nel caso in cui sia
avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, ai sensi
dell’articolo 54 bis, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, contenente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
Nessun commento:
Posta un commento