Nel
caso di specie, la lettera di licenziamento, inviata all'indirizzo indicato dal
dipendente quale proprio domicilio, era stata restituita al mittente per compiuta
giacenza.
Corte di
Cassazione – Sentenza n.11920 del 9 giugno 2015
Svolgimento
del processo
Con
ricorso depositato avanti al Giudice del Lavoro di Udine, F.M. impugnava il
licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro A. s.r.l. in data 8.11.2006
per giusta causa e con decorrenza dal 23.9.2006, motivato dall’ assenza
ingiustificata realizzata quando, alla fine del periodo di ferie, egli non si
era presentato per riprendere il lavoro. Chiedeva che ne venisse dichiarata
l’inesistenza, l’inefficacia o l’illegittimità e che, per l’effetto, la
resistente venisse condannata a risarcire il danno patito. Esponeva che si era
recato in Marocco — suo Paese di origine — nell’agosto 2006 per un periodo di
ferie concordate con la datrice di lavoro; che, in data 27.8.2006, mentre
transitava alla frontiera con la Spagna per rientrare in Italia, era stato trattenuto
dalla Polizia di confine che gli aveva contestato — erroneamente — la falsità
del permesso di soggiorno, negandogli l’accesso in Spagna; che esso ricorrente
aveva pertanto incaricato due colleghi di lavoro che si trovavano con lui di
riferire il fatto alla datrice di lavoro; che era potuto rientrare in Italia
solo il 3.11.2006; che, presentatosi il giorno 6.11.2006 per riprendere il
lavoro, era stato invitato a ritirare il libretto di lavoro; che, a seguito
della sua offerta formale di riprendere il lavoro, la datrice di lavoro con gli
aveva comunicato la risoluzione del rapporto per giusta causa con decorrenza
dal 23.9.2006, asserendo di avergli già in precedenza contestato l’assenza
ingiustificata ed inviato la comunicazione di licenziamento; che il licenziamento
intimato era inefficace per violazione dell’obbligo di forma scritta, in quanto
la comunicazione non gli era mai pervenuta, dal momento che egli risiedeva in
San Leonardo del Friuli, via X; che, in ogni caso, il licenziamento era privo
di giusta causa in quanto l’assenza dal lavoro era imputabile a causa di forza
maggiore.
Si
costituiva la resistente esponendo che il ricorrente non aveva fatto pervenire
alcuna giustificazione della sua assenza; che tale assenza ingiustificata era
stata contestata con lettera raccomandata 12.9.2006; che, con successiva
lettera raccomandata 22.9.2006, era stato poi comunicato il licenziamento; che
tali raccomandate erano state inviate all’indirizzo (via X) indicato dal
ricorrente, ed erano state restituite con l’annotazione di "compiuta
giacenza". Ciò premesso A. srl chiedeva il rigetto del ricorso.
Il
Giudice del Lavoro, con sentenza non definitiva, accertava l’illegittimità del
licenziamento, condannando la resistente a reintegrare il F. nel posto di
lavoro e, all’esito di CTU, pronunciava sentenza definitiva con la quale
condannava A. al risarcimento del danno, determinato in € 79.617,76, oltre ad
interessi legali e rivalutazione nonché al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali ed alle spese di lite.
La
Corte d'appello di Trieste, andando di contrario avviso, con la sentenza n. 206
del 2011, in riforma di entrambe le sentenze di primo grado, rigettava il
ricorso proposto da M.F. ritenendo che le lettere di contestazione e
licenziamento fossero state ritualmente inoltrate e pervenute nella conoscenza
legale del destinatario e che non fosse stato dimostrato che il provvedimento
di diniego di entrare in Spagna del F. fosse derivato da un errore della
polizia spagnola, piuttosto che da un'effettiva carenza della documentazione in
possesso dell’appellante. Considerato quindi che il F. che avrebbe dovuto
rientrare al lavoro il 28 agosto 2006, vi aveva in realtà fatto ritorno solo il
6 novembre 2006, senza avvertire la società delle difficoltà di rientrare in
Italia, malgrado ne avesse avuto la possibilità, riteneva legittimo il
licenziamento ai sensi degli articoli 22 e 24 del CCNL, che prevedono il
licenziamento in caso di assenza ingiustificata per oltre quattro giorni
consecutivi.
Per
la cassazione della sentenza M.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi,
illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito la s.r.l. A.
con controricorso.
Motivi
della decisione
1.
A fondamento del ricorso principale il F. addebita alla Corte d’appello di
essere incorsa in vizio di motivazione laddove, ritenendo che le lettere di
contestazione dell’addebito e di licenziamento gli fossero state correttamente
inoltrate, non ha valorizzato la cancellazione dell'indirizzo contestazione,
nonché le risultanze dell’anagrafe, che attestavano il suo trasferimento, a far
data dal 15/11/2003, dal Comune di Stregna a quello di San Leonardo. Aggiunge
che il nuovo indirizzo doveva essere noto al datore di lavoro, risultando dal
permesso di soggiorno rinnovato, che per legge dev’essere consegnato datore di
lavoro ogni due anni.
1.1.
Il motivo non è fondato.
Sul
punto, la Corte ha argomentato che sia la lettera di contestazione di addebito
che la lettera di licenziamento erano state inviate all'indirizzo (via X)
indicato dal lavoratore quale proprio domicilio e che erano state restituite al
mittente per compiuta giacenza, sicché doveva ritenersi che fossero state poste
nella disponibilità del destinatario e che operasse la presunzione di
conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile. Né alcun valore poteva
attribuirsi alla indicazione di altra via (via X) apposta sulla busta
contenente la contestazione disciplinare, sbarrata e non accompagnata da altre
coerenti indicazioni quali "trasferito" o "irreperibile"
ovvero "non trovato".
Gli
elementi che vengono posti a sostegno del motivo di ricorso sono stati quindi
già puntualmente valutati dalla Corte di merito, che ne ha però tratto
conclusioni diverse da quelle sostenute dal ricorrente, sia per quanto riguarda
il valore delle annotazioni sulle buste, prive di valore legale in quanto del
tutto informali, sia in merito alle risultanze anagrafiche, che non escludevano
che fosse rimasto comunque un collegamento, diverso dalla residenza, del F :on
il precedente indirizzo.
La
valorizzazione del permesso di soggiorno è poi inammissibile, in quanto il suo
contenuto non viene riportato nel ricorso, in violazione del principio di
autosufficienza, tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute
negli artt. 366, co.l, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., né risulta se e
quando esso sarebbe stato consegnato al datore di lavoro.
2.
Come secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione
degli articoli 22 e 24 del C.C.N.L. metalmeccanici, disposizione che sarebbe
stata erroneamente applicata in quanto nel caso l'assenza dal lavoro non sarebbe
imputabile al lavoratore, né riconducibile alla sua volontà, ma determinata da
una causa sopravvenuta di forza maggiore, costituita dall’ illegittimo
respingimento operato dalla polizia di frontiera spagnola.
Inoltre,
in ordine all'asserita mancata comunicazione dell'assenza, rileva che l'azienda
avrebbe atteso 19 giorni prima di chiedere spiegazioni in merito e che la teste
G. aveva riferito che la ditta sapeva che il ricorrente aveva avuto dei
problemi per il rientro.
2.1.
Il motivo è improcedibile ex art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c., in quanto le
disposizioni richiamate del contratto collettivo non vengono riprodotte nel
ricorso, né viene prodotto in questa sede il contratto collettivo, né ne viene
indicata la collocazione in atti.
2.2.
Il motivo è peraltro inammissibile laddove contesta la valutazione della Corte
di merito - che ha ritenuto integrati i presupposti di fatto legittimanti il
recesso anche in merito all’imputabilità dell’assenza - richiedendo una nuova
completa valutazione delle risultanze di causa, preclusa in questa sede,
considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità
non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo
la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (ex
plurimis, Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).
3.
Il ricorso dev’essere quindi rigettato. Le spese, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi
professionali, oltre ad e 100,00 per esborsi ed accessori di legge.
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