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mercoledì 10 giugno 2015

Per l’efficacia del licenziamento basta la compiuta giacenza

Nella sentenza n.11920 del 9 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che la comunicazione di licenziamento inoltrata al domicilio noto del lavoratore è sufficiente ai fini dell’efficacia del recesso.

Nel caso di specie, la lettera di licenziamento, inviata all'indirizzo indicato dal dipendente quale proprio domicilio, era stata restituita al mittente per compiuta giacenza.

Corte di Cassazione – Sentenza n.11920 del 9 giugno 2015

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato avanti al Giudice del Lavoro di Udine, F.M. impugnava il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro A. s.r.l. in data 8.11.2006 per giusta causa e con decorrenza dal 23.9.2006, motivato dall’ assenza ingiustificata realizzata quando, alla fine del periodo di ferie, egli non si era presentato per riprendere il lavoro. Chiedeva che ne venisse dichiarata l’inesistenza, l’inefficacia o l’illegittimità e che, per l’effetto, la resistente venisse condannata a risarcire il danno patito. Esponeva che si era recato in Marocco — suo Paese di origine — nell’agosto 2006 per un periodo di ferie concordate con la datrice di lavoro; che, in data 27.8.2006, mentre transitava alla frontiera con la Spagna per rientrare in Italia, era stato trattenuto dalla Polizia di confine che gli aveva contestato — erroneamente — la falsità del permesso di soggiorno, negandogli l’accesso in Spagna; che esso ricorrente aveva pertanto incaricato due colleghi di lavoro che si trovavano con lui di riferire il fatto alla datrice di lavoro; che era potuto rientrare in Italia solo il 3.11.2006; che, presentatosi il giorno 6.11.2006 per riprendere il lavoro, era stato invitato a ritirare il libretto di lavoro; che, a seguito della sua offerta formale di riprendere il lavoro, la datrice di lavoro con gli aveva comunicato la risoluzione del rapporto per giusta causa con decorrenza dal 23.9.2006, asserendo di avergli già in precedenza contestato l’assenza ingiustificata ed inviato la comunicazione di licenziamento; che il licenziamento intimato era inefficace per violazione dell’obbligo di forma scritta, in quanto la comunicazione non gli era mai pervenuta, dal momento che egli risiedeva in San Leonardo del Friuli, via X; che, in ogni caso, il licenziamento era privo di giusta causa in quanto l’assenza dal lavoro era imputabile a causa di forza maggiore.

Si costituiva la resistente esponendo che il ricorrente non aveva fatto pervenire alcuna giustificazione della sua assenza; che tale assenza ingiustificata era stata contestata con lettera raccomandata 12.9.2006; che, con successiva lettera raccomandata 22.9.2006, era stato poi comunicato il licenziamento; che tali raccomandate erano state inviate all’indirizzo (via X) indicato dal ricorrente, ed erano state restituite con l’annotazione di "compiuta giacenza". Ciò premesso A. srl chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Giudice del Lavoro, con sentenza non definitiva, accertava l’illegittimità del licenziamento, condannando la resistente a reintegrare il F. nel posto di lavoro e, all’esito di CTU, pronunciava sentenza definitiva con la quale condannava A. al risarcimento del danno, determinato in € 79.617,76, oltre ad interessi legali e rivalutazione nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed alle spese di lite.

La Corte d'appello di Trieste, andando di contrario avviso, con la sentenza n. 206 del 2011, in riforma di entrambe le sentenze di primo grado, rigettava il ricorso proposto da M.F. ritenendo che le lettere di contestazione e licenziamento fossero state ritualmente inoltrate e pervenute nella conoscenza legale del destinatario e che non fosse stato dimostrato che il provvedimento di diniego di entrare in Spagna del F. fosse derivato da un errore della polizia spagnola, piuttosto che da un'effettiva carenza della documentazione in possesso dell’appellante. Considerato quindi che il F. che avrebbe dovuto rientrare al lavoro il 28 agosto 2006, vi aveva in realtà fatto ritorno solo il 6 novembre 2006, senza avvertire la società delle difficoltà di rientrare in Italia, malgrado ne avesse avuto la possibilità, riteneva legittimo il licenziamento ai sensi degli articoli 22 e 24 del CCNL, che prevedono il licenziamento in caso di assenza ingiustificata per oltre quattro giorni consecutivi.

Per la cassazione della sentenza M.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito la s.r.l. A. con controricorso.

Motivi della decisione

1. A fondamento del ricorso principale il F. addebita alla Corte d’appello di essere incorsa in vizio di motivazione laddove, ritenendo che le lettere di contestazione dell’addebito e di licenziamento gli fossero state correttamente inoltrate, non ha valorizzato la cancellazione dell'indirizzo contestazione, nonché le risultanze dell’anagrafe, che attestavano il suo trasferimento, a far data dal 15/11/2003, dal Comune di Stregna a quello di San Leonardo. Aggiunge che il nuovo indirizzo doveva essere noto al datore di lavoro, risultando dal permesso di soggiorno rinnovato, che per legge dev’essere consegnato datore di lavoro ogni due anni.

1.1. Il motivo non è fondato.

Sul punto, la Corte ha argomentato che sia la lettera di contestazione di addebito che la lettera di licenziamento erano state inviate all'indirizzo (via X) indicato dal lavoratore quale proprio domicilio e che erano state restituite al mittente per compiuta giacenza, sicché doveva ritenersi che fossero state poste nella disponibilità del destinatario e che operasse la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile. Né alcun valore poteva attribuirsi alla indicazione di altra via (via X) apposta sulla busta contenente la contestazione disciplinare, sbarrata e non accompagnata da altre coerenti indicazioni quali "trasferito" o "irreperibile" ovvero "non trovato".

Gli elementi che vengono posti a sostegno del motivo di ricorso sono stati quindi già puntualmente valutati dalla Corte di merito, che ne ha però tratto conclusioni diverse da quelle sostenute dal ricorrente, sia per quanto riguarda il valore delle annotazioni sulle buste, prive di valore legale in quanto del tutto informali, sia in merito alle risultanze anagrafiche, che non escludevano che fosse rimasto comunque un collegamento, diverso dalla residenza, del F :on il precedente indirizzo.

La valorizzazione del permesso di soggiorno è poi inammissibile, in quanto il suo contenuto non viene riportato nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co.l, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., né risulta se e quando esso sarebbe stato consegnato al datore di lavoro.

2. Come secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 22 e 24 del C.C.N.L. metalmeccanici, disposizione che sarebbe stata erroneamente applicata in quanto nel caso l'assenza dal lavoro non sarebbe imputabile al lavoratore, né riconducibile alla sua volontà, ma determinata da una causa sopravvenuta di forza maggiore, costituita dall’ illegittimo respingimento operato dalla polizia di frontiera spagnola.

Inoltre, in ordine all'asserita mancata comunicazione dell'assenza, rileva che l'azienda avrebbe atteso 19 giorni prima di chiedere spiegazioni in merito e che la teste G. aveva riferito che la ditta sapeva che il ricorrente aveva avuto dei problemi per il rientro.

2.1. Il motivo è improcedibile ex art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c., in quanto le disposizioni richiamate del contratto collettivo non vengono riprodotte nel ricorso, né viene prodotto in questa sede il contratto collettivo, né ne viene indicata la collocazione in atti.

2.2. Il motivo è peraltro inammissibile laddove contesta la valutazione della Corte di merito - che ha ritenuto integrati i presupposti di fatto legittimanti il recesso anche in merito all’imputabilità dell’assenza - richiedendo una nuova completa valutazione delle risultanze di causa, preclusa in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).

3. Il ricorso dev’essere quindi rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad e 100,00 per esborsi ed accessori di legge.

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