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mercoledì 10 giugno 2015

Associazioni: accertamento della natura subordinata delle prestazioni rese dai soci

Nella sentenza n.11685 del 5 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, in relazione alla pretesa contributiva, spetta all’Inps dimostrare la ricorrenza dei caratteri tipici della subordinazione nel rapporto intercorrente tra un’Associazione  ed i suoi associati, risultando insufficiente, a tale scopo, il semplice rinvio alle risultanze del verbale ispettivo.

Corte di Cassazione – Sentenza n.11685 del 5 giugno 2015

Svolgimento del processo

1. - L’Associazione (...) ricorreva al Giudice del lavoro di Arezzo perché dichiarasse che non sussisteva a suo carico onere contributivo per le prestazioni offerte dai soci in adempimento di una convenzione dalla essa stipulata con il Comune per lo svolgimento di servizi di sorveglianza e biglietteria nei musei cittadini.

2. - Accolta la domanda e proposto appello principale dall’INPS, la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 26.02.08 rigettava l’impugnazione, rilevando che l’Istituto, nonostante la tesi sostenuta con verbale ispettivo redatto a carico dell’Associazione, non aveva dato prova dell’esistenza della subordinazione in termini precisi e rigorosi.

3. - Propone ricorso per cassazione l’INPS. L’Associazione risponde con controricorso e memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

Motivi della decisione

4. L’INPS sostiene che la Corte d’appello sarebbe incorsa in violazione dell’art. 2697 c.c., atteso che, vertendosi in fattispecie di domanda di accertamento negativo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato proposta per contrastare l’esistenza dell’obbligazione contributiva, l’onere probatorio circa l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato avrebbe fatto carico all’Associazione, attrice in causa. Essa avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di uno specifico fatto positivo contrario all’assunto dell’Istituto, o, quantomeno l’esistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre all’infondatezza delle pretesa fatta valere con il verbale di accertamento.

5. - Il ricorso è infondato.

E’ principio generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, di modo che è l’istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo (cfr. in tal senso Cass. 4.10.12 n. 16197, 10.11.2010 n. 22862, 10.9.2010 n. 19354 e 18.5.2010 n. 12108). Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.

Ove l’Istituto fondi su rapporto ispettivo dei suoi funzionari la sua pretesa contributiva, il rapporto stesso, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (giurisprudenza costante, v. da ultimo Cass. 6.09.12 n. 14965).

6. - Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che l’INPS abbia fallito all’onere probatorio ad esso facente carico, non avendo provato la ricorrenza dei caratteri tipici della subordinazione nel rapporto intercorrente tra l’Associazione (...) ed i suoi associati, ritenendo insufficienti a tale scopo il semplice rinvio alle risultanze del verbale ispettivo. Avendo l’Istituto limitato le sue censure solamente al punto della attribuzione dell’onere probatorio e non avendo contestato il giudizio in punto di insufficienza della prova, il ricorso deve ritenersi inidoneo a contestare la decisione impugnata e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 100 per esborsi ed in € 2.000 (duemila) per compensi oltre accessori di legge.

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