Corte di Cassazione – Sentenza n.11685 del 5 giugno
2015
Svolgimento del
processo
1. -
L’Associazione (...) ricorreva al Giudice del lavoro di Arezzo perché
dichiarasse che non sussisteva a suo carico onere contributivo per le
prestazioni offerte dai soci in adempimento di una convenzione dalla essa
stipulata con il Comune per lo svolgimento di servizi di sorveglianza e
biglietteria nei musei cittadini.
2. - Accolta la
domanda e proposto appello principale dall’INPS, la Corte d’appello di Firenze
con sentenza del 26.02.08 rigettava l’impugnazione, rilevando che l’Istituto,
nonostante la tesi sostenuta con verbale ispettivo redatto a carico
dell’Associazione, non aveva dato prova dell’esistenza della subordinazione in
termini precisi e rigorosi.
3. - Propone
ricorso per cassazione l’INPS. L’Associazione risponde con controricorso e
memoria.
Il Collegio ha
disposto la redazione di motivazione semplificata.
Motivi della
decisione
4. L’INPS
sostiene che la Corte d’appello sarebbe incorsa in violazione dell’art. 2697
c.c., atteso che, vertendosi in fattispecie di domanda di accertamento negativo
della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato proposta per contrastare
l’esistenza dell’obbligazione contributiva, l’onere probatorio circa
l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato avrebbe fatto carico
all’Associazione, attrice in causa. Essa avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza
di uno specifico fatto positivo contrario all’assunto dell’Istituto, o,
quantomeno l’esistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre
all’infondatezza delle pretesa fatta valere con il verbale di accertamento.
5. - Il ricorso
è infondato.
E’ principio
generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell’art. 2697
c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui
che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché
sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, di modo che è l’istituto
previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito,
ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo (cfr. in
tal senso Cass. 4.10.12 n. 16197, 10.11.2010 n. 22862, 10.9.2010 n. 19354 e
18.5.2010 n. 12108). Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento
negativo del credito previdenziale, dunque, incombe all'INPS l'onere di provare
i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
Ove l’Istituto
fondi su rapporto ispettivo dei suoi funzionari la sua pretesa contributiva, il
rapporto stesso, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è
attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae
origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da
terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con
gli altri elementi probatori (giurisprudenza costante, v. da ultimo Cass.
6.09.12 n. 14965).
6. - Nel caso di
specie la Corte d’appello ha ritenuto che l’INPS abbia fallito all’onere
probatorio ad esso facente carico, non avendo provato la ricorrenza dei
caratteri tipici della subordinazione nel rapporto intercorrente tra
l’Associazione (...) ed i suoi associati, ritenendo insufficienti a tale scopo
il semplice rinvio alle risultanze del verbale ispettivo. Avendo l’Istituto
limitato le sue censure solamente al punto della attribuzione dell’onere
probatorio e non avendo contestato il giudizio in punto di insufficienza della
prova, il ricorso deve ritenersi inidoneo a contestare la decisione impugnata e
deve essere rigettato.
Le spese del
giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in € 100 per esborsi ed in € 2.000 (duemila) per compensi oltre
accessori di legge.
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