Art.1 - Ambito e
finalità di applicazione
1.
L’intervento previsto dal presente decreto è finalizzato a sostenere, tramite
contributi a fondo perduto in forma di voucher, l’acquisizione di servizi che
devono includere la messa a disposizione di una figura professionale
specializzata nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività
di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri.
Art.2 - Risorse
finanziarie e agevolazione concedibile
1.
Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi di cui al presente
provvedimento sono pari a Euro 19 Milioni, al netto degli oneri di gestione. Il
meccanismo di allocazione prevede la distribuzione in tranche successive,
disciplinate con provvedimenti del Direttore della Direzione generale per le
politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito
decreto direttoriale):
a)
prima tranche per un importo complessivo di euro 10 Milioni, al netto degli
oneri di gestione, per la concessione di singoli voucher del valore di euro
10.000 per l’acquisto di servizi di cui all’art. 1 per almeno 6 mesi con una
quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno euro
3.000.
b)
seconda tranche per un importo complessivo di euro 9 Milioni, oltre alle
risorse eventualmente non assegnate nella prima tranche per la concessione di
voucher, secondo le modalità operative individuate con decreto direttoriale, e
comunque: per le imprese che presentano per la prima volta domanda di
partecipazione: voucher di euro 10.000 per l’acquisto di servizi di cui
all’art. 1 per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da parte
dell’impresa beneficiaria di almeno euro 3.000; per le imprese ammesse alla
prima Tranche che intendono fare nuovamente ricorso all’agevolazione: voucher
di euro 8.000 per l’acquisto di servizi di cui all’art. 1 per almeno 6 mesi con
una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno euro
5.000;
2.
Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie alla concessione
dell’agevolazione di cui all’art. 1, si applica la disciplina di cui al
presente decreto.
3.
Una quota, stabilita con decreto direttoriale - fino a un massimo del 50% delle
risorse stanziate per ciascuna tranche di cui al comma 1 - è destinata alla
concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti di cui al successivo art. 4,
comma 3.
4.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), del decreto interministeriale n.
57/2014 citato nelle premesse, nell’ambito della dotazione finanziaria di cui
al comma 1 è istituita una riserva - in misura pari al 3 per cento delle
risorse disponibili per ciascuna tranche e quota - destinata alla concessione
dei Voucher a beneficio dei soggetti che hanno i requisiti di cui all’art. 5 e
hanno conseguito il rating di legalità di cui all’art. 5-ter del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e che pertanto rientrano nell’elenco di cui all’art. 8 della
delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14
novembre 2012. Le risorse assegnate alla riserva ed eventualmente non
utilizzate alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
indicato nel decreto direttoriale, saranno riassegnate a ciascuna tranche e
quota.
Art.3 - Gestione
della misura
1.
Alla gestione dell’intervento di cui al presente decreto provvede la Direzione
generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli
scambi del Ministero, anche con il supporto tecnico-operativo di società in
house del Ministero, secondo le modalità e con gli oneri definiti con specifica
convenzione entro il limite del 6% delle risorse di cui all’art. 2, comma 1.
Art.4 - Soggetti
beneficiari
1.
Possono presentare domanda per la concessione del
voucher di cui all’art. 2.:
a)
le micro, piccole e medie Imprese, anche in forma di società cooperativa,
rispondenti ai parametri dimensionali definiti nell’Allegato alla
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recepita
con decreto ministeriale 18 aprile 2005, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese costituite in forma di società di
capitali o cooperative.
b)
Reti di Imprese di cui all’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge del 10
febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.
2.
Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui alla lettera a) e
le singole imprese delle reti d’impresa devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti «de minimis» che,
unitamente alla misura in questione, superi il massimale di cui all’art. 3,
paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1407/2013;
b)
non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del
Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e rispettare, in generale, le
condizioni previste dal suddetto Regolamento;
c)
non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della
concessione del voucher. Tale requisito si applica anche in relazione alle reti
d’impresa. In caso di richieste provenienti da tali soggetti, è necessario che
non sussistano richieste plurime di voucher, in assimilazione ai divieti di
partecipazione congiunta previsti dall’art. 36, comma 5 e dall’art. 37, comma
7, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
d)
risultare iscritte al registro della Camera di commercio territorialmente
competente delle imprese in stato di attività;
e)
non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere
sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria;
f)
avere realizzato un fatturato non inferiore a euro 500.000 in almeno uno degli
ultimi tre esercizi approvati. Nel caso di Reti di Imprese, avere - in via di
cumulo tra gli operatori che compongono la Rete - un fatturato non inferiore a
euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati. La soglia
minima di fatturato non si applica alle start-up così come definite nell’art.
25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, che siano iscritte nella sezione speciale
del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25;
g)
non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3.
La quota di cui all’art. 2, comma 3, è destinata alla concessione dei voucher a
beneficio dei soggetti che hanno i requisiti di cui al precedente comma 2, e
che:
a.
abbiano iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai
«Roadshow per l’internazionalizzazione» organizzati dall’ICE-Agenzia.
b.
presentino un profilo aziendale dal quale risulti una sufficiente potenzialità
di internazionalizzazione attestata da una valutazione rilasciata da
ICE-Agenzia con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la
presentazione della domanda.
Art.5 - Elenco
fornitori dei servizi
1.
Per le finalità di cui all’art. 1, l’impresa richiedente deve avvalersi di
società di capitali, anche in forma di società cooperativa, inserite in un
apposito elenco all’uopo costituito presso il Ministero.
2.
Possono presentare domanda di iscrizione in elenco le società che:
a)
risultino iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio
territorialmente competente e in stato di attività, al momento della
presentazione della domanda; non siano in stato di scioglimento o liquidazione
volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria;
b)
autocertifichino l’esecuzione, con buon esito, di almeno 10 progetti di export
management della durata minima di tre mesi ciascuno, svolti nell’ultimo
triennio, ovvero - in alternativa - dispongano in qualità di soci, dipendenti o
collaboratori, ai fini dell’esecuzione del servizio, di almeno 5 figure
professionali che abbiano i seguenti requisiti: comprovata esperienza di almeno
5 anni in materia di servizi a supporto dell’approccio commerciale verso
mercati esteri, anche maturati in posizione manageriale all’interno di
un’azienda e livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese. In tale
ultimo caso i curricula dei professionisti devono essere asseverati da un’associazione
di rappresentanza manageriale o un’associazione imprenditoriale rappresentativa
ai sensi dell’art. 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180.
3.
Ai fini dell’iscrizione e della permanenza in elenco, oltre ai requisiti di cui
al comma 2, sarà considerata anche l’insussistenza delle clausole di esclusione
indicate dall’art. 38, comma, 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L’iscrizione all’elenco non determina l’insorgere del diritto alla stipulazione
di alcun contratto, il quale resta subordinato alla scelta da parte
dell’impresa beneficiaria del voucher.
4.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i soggetti di
cui al presente articolo possono presentare la domanda di iscrizione in elenco,
firmata digitalmente dal legale rappresentante, tramite posta certificata
all’indirizzo pec: elencosocieta@pec.mise.gov.it redatta secondo lo schema di
cui all’Allegato 1 al presente decreto. L’elenco sarà costituito con decreto
direttoriale e pubblicato sul sito internet www.mise.gov.it entro il giorno 1
settembre 2015.
5.
I termini di cui al precedente comma possono essere riaperti e conseguentemente
ridefiniti con il decreto direttoriale che disciplina la seconda tranche di cui
all’art. 2 lettera b).
Art.6 - Presentazione
della domanda
1.
Le domande di accesso al voucher, devono essere presentate, nel periodo fissato
con il provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente per via telematica,
attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile.
2.
Per presentare la domanda l’impresa deve disporre:
a)
di un indirizzo di posta elettronica certificata valido;
b)
della firma digitale.
3.
Per ciascuna tranche, le modalità e i termini di presentazione della domanda e
le modalità operative di concessione del voucher, sono definiti con decreto
direttoriale. Il medesimo provvedimento riporta altresì, in ottemperanza
all’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all’art. 34 del
decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’elenco degli oneri informativi
introdotti ai fini della fruizione dell’agevolazione prevista dal presente
decreto.
Art.7 - Spese
ammissibili
1.
Sono considerate ammissibili, le spese per il costo del temporary export
manager sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi, nell’ambito
del quale deve essere individuato il soggetto che svolge la prestazione. Tra il
beneficiario del voucher e il professionista specializzato nei processi di
internazionalizzazione non deve sussistere conflitto di interesse, secondo
autocertificazione resa attraverso il modello disponibile nell’ambito della
procedura di presentazione della richiesta di erogazione.
Art.8 - Rendicontazione
ed erogazione
1.
L’erogazione del voucher avviene in un’unica soluzione. Non è prevista
l’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso. Le modalità e i termini
per la presentazione della rendicontazione di spesa sono definite con decreto
direttoriale.
Art.9 - Monitoraggio
e controlli
1.
In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli al fine di
verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite
dall’impresa beneficiaria, nonché la sussistenza e la regolarità della
documentazione dalla stessa prodotta.
Art.10 - Revoca
delle agevolazioni
1.
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate qualora sia accertato
il mancato possesso di uno o più requisiti e condizioni di cui agli artt. 4, 7,
8 ovvero il venir meno degli stessi.
Nessun commento:
Posta un commento