Corte di
Cassazione - Sentenza n.12433 del 16 giugno 2015
Svolgimento del
processo
La Corte
d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della
decisione di rigetto di primo grado, ha condannato (...) al pagamento, a favore di (...) della
complessiva somma di € 68.970,02, oltre accessori di legge, ritenendo che tra
le parti fosse intercorso, per circa un ventennio, un rapporto domestico di
natura subordinata per il quale la sig.ra (...) non aveva ricevuto alcuna
retribuzione.
La Corte di
merito ha osservato che il rapporto domestico risultava provato dalla prova testimoniale
e che era da escludere la presunzione di gratuità dello stesso per effetto del
legame affettivo esistente tra le due donne.
Ha altresì
determinato l'orario di lavoro mediamente in dodici ore settimanali ed ha
condannato la sig.ra (...) al pagamento della suddetta somma, sulla base delle
retribuzioni calcolate dal consulente tecnico d’ufficio.
Avverso questa
sentenza propone ricorso per cassazione la sig.ra (...) sulla base di due motivi. La sig.ra (...)
rimasta intimata.
Motivi della
decisione
1. Con il primo
motivo, cui fa seguito il quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.,
non più in vigore ma applicabile ratione temporis, la ricorrente, denunciando
"illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.", deduce che, come ammesso dalla
stessa lavoratrice, il rapporto in questione era di mero affetto, amicizia e
familiarità. Occorreva dunque una prova rigorosa in ordine all’elemento della
subordinazione, prova che nella specie non era stata fornita.
2. Con il
secondo motivo è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione.
Deduce la
ricorrente che può ricorrere un rapporto caratterizzato dalla gratuità della
prestazione anche nell’ambito di rapporti non riconducibili all’ambito
familiare. La Corte di merito, aggiunge, non ha valutato tale aspetto né ha
considerato come mai la situazione descritta dalla lavoratrice si fosse
protratta per venti anni senza che la medesima abbia adottato alcuna
iniziativa.
Aggiunge la
ricorrente che il rapporto di affetto e familiarità risultava dalle
dichiarazioni rese dalla sig.ra (...) nel procedimento penale a carico di essa
ricorrente, laddove la predetta lavoratrice aveva affermato di non avere alcun
interesse all’aspetto economico in virtù del legame affettivo esistente tra le
due donne.
Di tutto ciò, ad
avviso della ricorrente, la Corte di merito non ha tenuto conto nel ritenere
fondata la domanda.
3. Il ricorso, i
cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non
è fondato.
E’ principio
consolidato di questa Corte che, nel caso di prestazioni lavorative effettuate
tra persone legate da vincoli di parentela o affinità ovvero rese nell’ambito
di una comunità familiare, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni,
in ragione del particolare vincolo che lega i soggetti del rapporto e della
comunanza spirituale ed economica tra loro esistente.
E’ altresì
ricorrente nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui ogni
attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato
può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel
benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione.
Quest’ultimo
elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di
subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a
costituire la causa di prestazioni gratuite.
La valutazione
al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di
legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici (Cass. n. 3602/06;
Cass. n. 1833/09; Cass. n. 23624/10).
Nella specie la
Corte di merito ha innanzitutto escluso che potesse ricorrere la presunzione di
gratuità trattandosi di un legame meramente affettivo; in ogni caso, ha
aggiunto, era stata fornita la prova della natura subordinata del rapporto,
idonea a superare detta presunzione di gratuità.
Dalla prova
testimoniale era infatti emerso che la sig.ra svolgeva le faccende domestiche,
lavava i piatti, lucidava i pavimenti, faceva le pulizie ed eseguiva ogni
incombenza dietro le direttive, il controllo e le indicazioni della odierna
ricorrente. Inoltre, per tali prestazioni era stato sempre promesso il
pagamento di un congruo compenso, senza che però questo fosse stato mai
corrisposto. Tutto ciò escludeva e comunque superava la presunzione di gratuità
delle prestazioni, a nulla rilevando il legame affettivo tra le due donne creatosi
per effetto della prolungata durata del rapporto.
Si trattava, in
definitiva, di prestazioni oggettivamente riconducibili allo schema del
rapporto di lavoro domestico subordinato, dovendo escludersi che fosse stata
provata l'instaurazione di quella comunanza di interessi che attrae il rapporto
nell'orbita del vincolo di solidarietà, con presunzione di gratuità delle
prestazioni. Il solo vincolo affettivo che legava i soggetti del rapporto non
poteva comportare la sussistenza di tale presunzione.
Trattasi di
motivazione coerente, congrua e priva di vizi logici e giuridici.
Al riguardo deve
ricordarsi che non è consentito alla Corte di cassazione il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,
sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la
valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di
individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo, valutarie le prove,
controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Nella
fattispecie in esame la sentenza impugnata, valutando nel complesso il
materiale probatorio ed in particolare le dichiarazioni rese dai testi, ha dato
sufficientemente conto della decisione adottata, pervenendo alla conclusione
che gli elementi acquisiti consentivano di affermare che l’attività svolta
dalla ricorrente fosse connotata dalle caratteristiche del rapporto di lavoro
domestico subordinato.
Discende da
tutto quanto precede che il ricorso deve essere respinto.
4. Non v’è luogo
a provvedere sulle spese di questo giudizio, stante la mancata costituzione
dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso. Nulla per le spese.
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