In
particolare l'istante rappresenta che: "il decreto legislativo n. 81/2008
prevede, all’art.65, commi 2 e 3, che, in deroga, possono essere destinati al
lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano
particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni
per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di
emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione
meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar,
ristoranti, attività commerciali, ecc.). L’ordine degli ingegneri ritiene che,
alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti
locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale ".
Ciò
posto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede conferma della correttezza
di tale interpretazione.
Al
riguardo si segnala che le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semi
sotterranei sono regolamentate dall'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.
In
particolare, il comma 3 dell'articolo appena citato attribuisce all'organo di
vigilanza il potere di "consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o
semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le
esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di
agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto
legislativo e si sia proceduto ad assicurare le condizioni di cui al comma
2".
Tutto
ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il
potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si
concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un
determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all’utilizzazione
dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità
di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla
salute e sicurezza dei lavoratori.
Ciò
posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in
ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le
predette lavorazioni "non diano luogo ad emissione di agenti nocivi",
presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la
verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n. 81/2008).
Sulla
base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell’atto autorizzativo anche
eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e
determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e
specificate dalla norma medesima.
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