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venerdì 26 giugno 2015

Inps - “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015

Inps, Circolare n.125 del 25 giugno 2015

1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni applicative dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 65 del 2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.

2. Finalità
La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Com’è noto, l’art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.

Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il predetto comma 25, dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.

3. Perequazione: disciplina e modalità previste dal decreto legge n. 65 del 2015

3.1. Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1
Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

          a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla  base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

          b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

          c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o  inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato;

          d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

          e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.

3.2. Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014 – articolo 1, comma 1, n. 2
Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, gli effetti che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall’anno 2014.

In particolare, l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari: 

-         al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;

-         al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.

Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente misura:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
20% del 40%
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo
20% del 20%
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo
20% del 10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS
Nessun aumento

Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.

Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta  a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015.

Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
50% del 40%
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo
50% del 20%
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo
50% del 10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS
Nessun aumento

L’Istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del 2000.

L’allegato 1 riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati dalla perequazione.

4. Ambito di applicazione – articolo 1, comma 2
L’articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Per ciò che concerne il meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici, il decreto n. 65 del 2015 fa rinvio all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come previsto dal citato articolo 34, comma 1.

Il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Con riferimento agli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, si fa presente che gli enti erogatori degli stessi non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

L’Istituto sta inviando ai soggetti erogatori dei predetti vitalizi la richiesta di comunicazione dei codici fiscali e degli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione. Qualora le predette comunicazioni non dovessero arrivare in tempo utile per la determinazione dei ratei pensionistici da corrispondere nel mese di agosto, si procederà ad una successiva ricostituzione con eventuale recupero delle somme non dovute.

5. Abrogazione della perequazione di cui al decreto legge n. 98 del 2011 – articolo 18, comma 3
Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 65 in esame dispone che resta ferma l’abrogazione del terzo comma dell’art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 24, comma 25 del decreto legge n. 201 del 2011, aveva già abrogato il predetto terzo comma, dell’articolo 18, in base al quale “a titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

6. Ricostituzioni e arretrati – articolo 1 , comma 3
Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio.

Con riferimento alla decorrenza degli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati, il comma 3, dell’articolo 1, del decreto n. 65 in argomento dispone che le somme arretrate – quali dovute ai sensi della novella ora introdotta – siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015.

Le somme arretrate per effetto della sentenza in esame, devono essere assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.

Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.

Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.

 

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