OGGETTO:
Decreto
Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento
Unico di Regolarita'Contributiva (DURC).
SOMMARIO:
A
decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto
interministeriale 30 gennaio 2015
emanato in attuazione dell’art. 4, del d.l. 20 marzo 2014 n. 34
convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 maggio 2014 n. 78, la verifica della regolarità contributiva nei
confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità
esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice
fiscale del soggetto da verificare.
L’esito
positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato “Durc On
Line”
Premessa
Con
il Decreto 30 gennaio 2015 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla G.U. n. 125 del
1-6-2015 (Allegato 1), ha trovato definitiva attuazione la disciplina di cui
all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di
Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Allegato 2).
Tale
norma, infatti, nel prevedere un intervento semplificativo in materia di
Documento Unico di Regolarità Contributiva, anche con riguardo agli adempimenti
richiesti alle imprese e alle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione del
medesimo Documento, ha stabilito che l’entrata in vigore della nuova disciplina
restava subordinata all’adozione di un apposito Decreto diretto a definire i
requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica sulla base
dei criteri espressamente fissati al comma 2 dello stesso art. 4.
Nel
quadro del sistema così delineato, tenuto conto che il comma 5 dell’art.10 del
Decreto 30 gennaio 2015 ha stabilito che le disposizioni in esso contenute
divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, la nuova disciplina illustrata con la presente circolare con la
quale sono trattati con riguardo alla verifica di regolarità i profili di specifica
pertinenza dell’INPS, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2015.
Pertanto
dalla stessa data, come fissato dal comma 1 dell’art. 4 del citato d.l. n.
34/2014, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS,
dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche
ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da
verificare.
Con
la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 (Allegato 3), il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del Decreto e a
fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua
corretta applicazione.
In
relazione a ciò, nel rinviare integralmente ai contenuti della predetta
circolare, si forniscono le opportune indicazioni operative in ordine
all’applicazione della richiamata disciplina a seguito della realizzazione da
parte dell’INPS e dell’INAIL del nuovo servizio “Durc On Line”. Il servizio,
che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e
www.inps.it) è operativo dal 1° luglio 2015.
1. Il nuovo
sistema di verifica della regolarità contributiva
a)
Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva (artt. 1 e 6, co.
2)
L’art.
1 del DM 30 gennaio 2015 individua nei soggetti di seguito elencati quelli
abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in ragione delle
finalità per le quali, ai sensi della vigente normativa, è richiesto il
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva:
a.i
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) (1), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207;
b.gli
Organismi di attestazione SOA;
c.le
amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (2);
d.le
amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici
servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (3);
e.
l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione
contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo,
chiunque vi abbia interesse;
f.le
banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto
titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai
sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L’elencazione
operata dalla norma in parte conferma le pregresse previsioni per quanto
concerne i soggetti riportati nelle lettere da a) a d) che, peraltro, a
decorrere dal 1° luglio 2015, accederanno al servizio “Durc On Line” con le
medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo
www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema
dell’INAIL, sia attraverso il portale INPS che quello dell’INAIL.
Per
questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e
gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le
funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale (S.U.P.).
Dalle
successive lettere e) ed f) emerge invece l’intento del legislatore di
consentire al soggetto interessato dalla verifica di regolarità - l’impresa o
il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva,
ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti
certificati - di potere effettuare in proprio l’attivazione della verifica
stessa ovvero di delegare l’adempimento a chiunque vi abbia interesse - lettera
e) - ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito
certificato sia stato ceduto – lettera f).
A
tale ultimo riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
circolare n. 19/2015 sopra citata, ha precisato che questa possibilità è
subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato
a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto
delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva
sotto la propria responsabilità.
Con
riguardo a tale ultima precisazione si evidenzia che l’accesso al servizio per
questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS, che ha realizzato
un’apposita funzionalità per gli utenti in questione che impone che la delega
debba risultare effettuata prima che l’impresa o il lavoratore autonomo provvedano
alla sua registrazione nel medesimo portale.
Si
precisa, inoltre, che il medesimo soggetto (persona fisica) può risultare
titolare di una pluralità di deleghe rilasciate (4) da altrettante
imprese/lavoratori autonomi. In tal caso, il soggetto delegato, accedendo al
sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per
tutte le imprese e i lavoratori autonomi che gli hanno rilasciato delega.
In
ogni caso, come previsto dall’art. 6, comma 2 del DM, i consulenti del lavoro
nonché i soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico
e previdenziale, rientrano nel novero dei soggetti che potranno effettuare la
verifica di regolarità nel nuovo sistema per conto dei soggetti che hanno ad
essi delegati gli stessi adempimenti. Tale possibilità interessa inoltre,
sempre ai sensi del citato comma 2 dell’art. 6, anche gli altri soggetti
abilitati da norme speciali allo svolgimento dei predetti adempimenti per conto
dell’interessato.
b)
Modalità di effettuazione della verifica (art. 2)
Il
nuovo sistema consente ai soggetti di cui all’elencazione riportata alla
precedente lettera a) di potere effettuare, come disposto all’art. 2, comma 1
del DM, la verifica in tempo reale tramite un’unica interrogazione negli
archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate
o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per
le attività dell’edilizia, indicando, secondo quanto fissato dal successivo
art. 6, comma 1, esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
L’individuazione
della competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico Previdenziale
avviene attraverso l’indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili ed
affini, è effettuata dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta,
provvede ad individuare le posizioni contributive della Gestione datori di
lavoro con dipendenti (Uniemens) che, in base al codice statistico contributivo
(c.s.c.) assegnato, includerà la verifica della regolarità anche nei confronti
delle Casse Edili.
Con
riguardo a queste ultime, nella circolare 19/2015 il Ministero ha ritenuto di
dovere ribadire che, come previsto dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n.
276/2003 ed esplicitato dal previgente DM 24 ottobre 2007, le Casse Edili
competenti ad attestare la regolarità contributiva, come richiamato dal comma
1, ultimo periodo, dell’art. 2 del DM in trattazione, sono esclusivamente
quelle costituite “da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna
parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, riconosciute
come tali dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Requisiti di
regolarità (art. 3)
L’art.
3, comma 1, del DM, come espressamente già indicato dall’art. 4, comma 2,
lettera a) del d.l. n.34/2014, provvede a definire l’ambito oggettivo della
verifica costituito dai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo
mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a
condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative
denunce retributive (Allegato 4).
Tale
norma che trova applicazione con effetto dal 1° luglio 2015, specifica
ulteriormente che si tratta dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai
lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti
dovuti dai lavoratori autonomi.
La
circolare ministeriale, in proposito, ha chiarito che la verifica della
regolarità con riguardo agli obblighi contributivi fissati dalla legge si
riferisce agli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto avuto riguardo a
tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi
quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
2.1 Verifica dei
lavoratori iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e
commercianti
Tenuto
conto che la verifica viene attivata con l’indicazione da parte del richiedente
esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare, la richiamata
circolare ministeriale con riguardo ai lavoratori autonomi iscritti alle
Gestioni amministrate dall’INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli
autonomi) che assolvono in proprio all’obbligo contributivo, ha chiarito che,
ove il codice fiscale dei medesimi non coincida con quello dell’impresa da
verificare, la richiesta di verifica di regolarità dovrà esse effettuata
indicando il codice fiscale di ciascuno di essi.
Tale
circostanza ricorre evidentemente in caso di società, di persone o di capitali
(5) nelle quali i soci prestano attività lavorativa che ha dato luogo
all’iscrizione alle predette Gestioni.
In
tal caso, i soggetti abilitati alla verifica, elencati al precedente
paragrafo1. lettera a), qualora l’impresa da verificare sia una società (con
codice fiscale a 11 cifre numeriche) che dichiari che in essa operano oltre che
lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti ad una delle
Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS, dovranno effettuare la
verifica:
a.dal
portale INPS o INAIL indicando il codice fiscale della società;
b.
dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale
(16 cifre alfanumeriche) di ciascuno dei soci per i quali la predetta
dichiarazione è stata resa.
Qualora
la società risulta iscritta, con codice fiscale identificativo della stessa,
all’INAIL per l’assolvimento degli obblighi dei soli soci lavoratori che
all’INPS risultano iscritti, in proprio, nella Gestione dei lavoratori autonomi
artigiani/commercianti, gli utenti dovranno verificare:
a.dal
portale INAIL la regolarità della società indicando nel servizio online il
codice fiscale della medesima; in tal caso l’INPS restituirà la notizia “non
iscritto”;
b.dal
portale INPS la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di
ognuno di essi; in tal caso l’INAIL restituirà la notizia per ciascuno di essi
“non iscritto”.
Ciascun
ente nei casi suddetti effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei
requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nel
Documento prodotto dalla procedura.
L’esito
positivo della regolarità contributiva dovrà trovare concordanza in ciascuno
dei Documenti resi disponibili dal sistema ai sensi dell’art. 7 del DM.
2.2 Verifica dei
datori di lavoro e dei lavoratori iscritti alla Gestione agricoltura
La
verifica della regolarità delle imprese agricole che occupano alle loro
dipendenze operai a tempo determinato e/o indeterminato, a decorrere dal 1°
luglio 2015, deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso
la nuova procedura “Durc On Line”, in quanto i contributi INAIL vengono
accertati e versati all’INPS.
Le
imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici tenute all’iscrizione all’INAIL
potranno essere verificate anche accedendo dal portale INAIL. (6)
La
richiesta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DM, è effettuata esclusivamente
indicando il codice fiscale del soggetto da verificare.
Pertanto,
in presenza di impresa agricola esercitata in forma societaria la richiesta
deve essere effettuata per la posizione della società inserendo il codice
fiscale della stessa e per i soci con qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP) e Coltivatore diretto (CD) indicando il codice fiscale del
singolo socio.
Inoltre,
sempre dal portale INPS, indicando il codice fiscale di ciascun lavoratore
autonomo, dovrà essere effettuata la verifica delle posizioni dei titolari di
impresa agricola con qualifica di Coltivatori diretti (CD) in esse ricompresi
gli appartenenti al nucleo familiare, di Imprenditore Agricolo Professionale
(IAP) e dei concedenti per i rapporti di natura associativa (es. piccoli coloni
e compartecipanti familiari). Ciò in quanto, anche per questi lavoratori,
l’adempimento della contribuzione INAIL viene assolto unitamente al versamento
della contribuzione dovuta all’INPS.
A
decorrere dal 1° luglio 2015, pertanto, la procedura “DURC-AGR.CAU” (7) non
sarà più utilizzabile e verrà disattivata.
Per
utilizzare la procedura "Durc On Line" l’utente deve essere in possesso
di utenza e password/PIN, il servizio è infatti riservato agli utenti
registrati.
Le
Aziende e i loro intermediari possono utilizzare le utenze già rilasciate
dall’INPS per i servizi on Line. Le informazioni per l’accesso ai servizi sono
disponibili sul sito www.inps.it.
Le
Stazioni Appaltanti e le Amministrazioni procedenti, ove non ne siano già in
possesso, dovranno chiedere l’abilitazione ad una qualsiasi Sede territoriale
INPS utilizzando l'apposito modulo di richiesta disponibile sul sito INAIL
www.sportellounicoprevidenziale.it che dovrà essere compilato secondo le
indicazioni in esso riportate.
Il
medesimo modulo può essere utilizzato, ai fini della richiesta dell’utenza,
anche dai gestori di pubblici servizi in relazione ai procedimenti di propria
competenza, ove non in possesso di un’abilitazione.
Le
SOA (Organismi di Attestazione ex art. 40 D.Lgs. n. 163/2006) autorizzate
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alle funzioni di
attestazione, dovranno chiedere l'abilitazione utilizzando l'apposito modulo di
richiesta disponibile sempre sul medesimo sito INAIL
www.sportellounicoprevidenziale.it da compilare secondo le indicazioni in esso
riportate.
Per
ogni altro profilo si rinvia alle precisazioni contenute nella sezione
“informazioni per l’accesso” dello Sportello Unico Previdenziale.
Una
volta completata la registrazione, le credenziali di accesso potranno essere
utilizzate per effettuare le richieste al nuovo servizio "Durc On
Line" secondo le indicazioni sopra riportate.
2.3 Gestioni
previdenziali e condizioni di sussistenza di regolarità
La
verifica automatizzata interesserà gli archivi delle seguenti Gestioni INPS:
Datori
di lavoro con dipendenti
|
Committenti
di co.co.co e co.co.pro.
|
Datori
di lavoro agricolo con dipendenti
|
Lavoratori
autonomi artigiani e commercianti
|
Lavoratori
autonomi agricoli
|
Lavoratori
dello spettacolo e dello sport professionistico
|
In
base all’ordine delle Gestioni indicate nella precedente tabella, sarà definita
dall’applicazione la sede competente presso la quale la richiesta verrà
inoltrata. Ovvero, in caso di codice fiscale interessato dalla verifica in più
Gestioni, verrà controllata la presenza del codice fiscale nelle diverse
Gestioni nell’ordine indicato nella stessa tabella e identificata di
conseguenza la sede competente. In una fase successiva al primo rilascio della
procedura la sede competente INPS sarà visibile al richiedente nella “Lista
Richieste”.
Le
verifiche per le posizioni dei liberi professionisti continueranno ad essere
effettuate inoltrando la relativa richiesta via PEC (8) direttamente alle sedi
INPS individuate in base al domicilio fiscale del lavoratore.
Le
verifiche relative alle posizioni della Gestione Pubblica continueranno ad
essere definite secondo le indicazioni già note direttamente dalle sedi INPS
competenti a definire la richiesta.
La
procedura di controllo utilizza, al pari di quella già in uso nella procedura
interna DurcInps, i dati presenti negli archivi di ciascuna delle Gestioni
sopra elencate provvedendo a fornire un esito automatizzato che mette a
confronto:
-
gli
importi denunciati o imposti con i versamenti mensili o periodici tenuto conto
delle rispettive scadenze di legge previste per ciascuna delle predette
Gestioni;
-
gli
importi addebitati per accertamenti d’ufficio effettuati a seguito di attività
di verifica amministrativa (es. note di rettifica, addebiti per operazione
Poseidone, Giasone etc.) che evidenziano la correttezza tra i versamenti
effettuati con quelli dovuti in relazione agli obblighi contributivi riferiti a
tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo;
-
gli
importi addebitati per accertamenti d’ufficio effettuati a seguito di attività
di vigilanza.
La
procedura fornirà un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di
esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili.
In
caso contrario, le irregolarità rilevate, impedendo l’esito in tempo reale,
dovranno essere gestite secondo le indicazioni contenute al successivo
paragrafo 5.
Con
messaggio a parte verranno fornite le indicazioni operative relative alla
procedura interna di verifica automatizzata e all’utilizzo della nuova
applicazione gestionale che, tuttavia, opera con caratteristiche in parte
analoghe a quelle già in uso per la procedura DurcInps.
Il
Decreto, al comma 2 dell’art. 3, con una previsione immediatamente operativa,
elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve
essere attestata.
In
particolare, la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:
a.rateizzazioni
concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della
Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi
regolamenti;
b.sospensione
dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c.crediti
in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato
verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni
emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai
medesimi Enti;
d.crediti
in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla
decisione che respinge il ricorso;
e.crediti
in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio
in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f.crediti
affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata
disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a
seguito di ricorso giudiziario.
Con
specifico riferimento all’ipotesi di rateazione di cui alla lettera a) si
sottolinea che il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti
contributivi in fase amministrativa (9) ha definito che l’attivazione della
rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle
rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di
ammortamento. Pertanto, da tale momento (10) potrà essere valutata la
sussistenza della condizione di cui alla lett. a), tenuto conto che solo con
l’attivazione della rateazione, a seguito del pagamento della prima rata, può
considerarsi perfezionato il parere favorevole dell’Istituto alla rateazione
medesima.
Il
sistema di verifica automatizzata considererà regolari le partite a debito
ricomprese in una rateazione per la quale risulti il predetto stato.
Conseguentemente, dovrà essere posta la consueta attenzione in ordine al
rispetto dei tempi di definizione delle domande di rateazione (11) al fine di
escludere un esito della verifica non coerente con la volontà del soggetto di
avviare il percorso di rientro in bonis.
In
ragione di quanto sin qui esposto, si sottolinea inoltre la necessità di
effettuare un costante monitoraggio in ordine al permanere delle condizioni
richieste per la rateazione ed in conseguenza, laddove le stesse vengano meno,
di adottare con immediatezza il provvedimento di revoca (12). Ciò in
considerazione della circostanza che il provvedimento di revoca ha effetto
dalla data della sua adozione e, pertanto, ogni ritardo potrebbe comportare un
esito difforme dalla reale situazione debitoria del soggetto interessato dalla
verifica.
Con
riguardo alle rateazioni concesse dall’Agente della Riscossione ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nel rinviare ai contenuti
delle indicazioni fornite al riguardo (13), si ribadisce che l’innovazione
normativa operata dal ”decreto del fare” (14), ancorando la decadenza dalla
dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive - nell’ambito
di un piano di ammortamento la cui durata può essere di 72 rate c.d. “piano
ordinario" ovvero di 120 rate c.d. "piano straordinario",
peraltro prorogabili di un corrispondente numero di rate - non consente di
poter operare internamente all’Istituto la valutazione in ordine al perdurare
in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall’Agente
della Riscossione.
Considerata
la complessa articolazione che l’applicazione della moratoria può presentare
nel corso dello svolgimento della rateazione, come ha avuto modo di affermare
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per
l’Attività Ispettiva (15), salvo diversi successivi approfondimenti che si
dovessero rendere necessari, le esposizioni debitorie per le quali il
contribuente abbia richiesto ed ottenuto il beneficio del pagamento con
modalità rateale, non verranno rilevate in sede di verifica automatizzata da
parte delle procedure di controllo della regolarità ove per le stesse sui
sistemi informatici dell’Istituto non risulti l’intervenuta trasmissione della
notizia della decadenza registrata dal competente Agente della Riscossione.
Le
fattispecie di cui alle lettere da b) a f) sono tutte riconducibili a
situazioni per le quali è necessario che, a conclusione dell’attività
amministrativa prevista per ciascuna delle ipotesi ivi considerate, siano
adottati provvedimenti di sospensione
attraverso l’utilizzo di apposite codifiche esistenti in ciascuna procedura di
gestione nella quale risultano in evidenza partite debitorie.
Nel
rinviare alle specifiche indicazioni fornite per ciascuna di queste tipologie,
si evidenzia la necessità che i suddetti provvedimenti siano gestiti con
tempestività per escludere che la procedura automatizzata di controllo della
regolarità rilevi erroneamente la sussistenza di una irregolarità relativa
a partite debitorie che avrebbero dovuto
risultare sospese o viceversa restituisca un esito positivo pur in assenza di
una legittima causa di sospensione.
La
previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 3 del DM, anch’essa immediatamente
operativa, definisce un’ulteriore condizione di sussistenza di regolarità. In
particolare, con tale norma il legislatore ha inteso generalizzare il criterio
dello scostamento non grave che in precedenza era previsto per le verifiche
effettuate ai soli fini della partecipazione a gare di appalto (16)
riconducendo in capo agli Enti chiamati ad effettuare la verifica la titolarità
della valutazione della “gravità” dell’irregolarità rilevata.
La
regolarità sussiste, ove lo scostamento - considerato appunto non grave - tra
le somme dovute e quelle versate, risulti pari o inferiore ad € 150,00
comprensivi di eventuali accessori di legge.
La
determinazione di tale valore, che dovrà essere considerato a tal fine dagli
Enti - INPS, INAIL e ciascuna Casse Edili -, consente di garantire la piena
uniformità della modalità di dichiarazione della sussistenza della regolarità.
Giova
evidenziare che, in ragione della specifica formulazione della norma, la
valutazione di non gravità dello scostamento si applica a ciascuna Gestione
nella quale l'omissione
relativa ai contributi e alle sanzioni civili si è determinata avuto riguardo al valore
cristallizzato al momento dell’effettuazione della verifica.
Dalla
concreta applicazione del criterio dello scostamento non grave potrà
determinarsi che nei confronti di un soggetto che risulta regolare ai fini
della verifica effettuata attraverso il sistema “Durc on Line”, INPS e INAIL
possano invece attivare le procedure di recupero tramite gli Agenti della
Riscossione, tenuto conto che per
l’esazione coattiva il limite di importo rimane pari a € 10,33. (17)
3. Contenuti del
Documento in caso di esito positivo della verifica di regolarità (art. 7)
L’art.
7 del DM provvede a definire i contenuti del Documento generato dal nuovo
sistema in caso di esito positivo della verifica di regolarità nei confronti di
INPS, INAIL e Casse Edili (se trattasi di imprese classificate ai fini
previdenziali per l’attività edile), secondo i nuovi requisiti stabiliti dal
Decreto.
Il
Documento, in formato
«pdf» non modificabile,
denominato "Durc On Line", riporta i seguenti contenuti minimi:
a.la
denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del
soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
b.l'iscrizione
all'INPS, all'INAIL e, ove previsto,
alle Casse Edili;
c.la
dichiarazione di regolarità;
d.il
numero identificativo, la
data di effettuazione
della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
La
volontà del legislatore di individuare solo i contenuti minimi del Documento,
consente agli Istituti di procedere alla integrazione degli stessi, ove ne
ravvisino l’opportunità, con la finalità di fornire al richiedente tutti gli
elementi che concorrono a garantire la più ampia completezza delle informazioni.
Nell’ambito
delle predette indicazioni, si evidenzia che la dichiarazione di regolarità,
implicando la verifica in tempo reale negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e
delle Casse Edili con riguardo ai requisiti di cui all’art. 3, comma 1 del DM, assolve
alla previsione della sussistenza dell’iscrizione a ciascuno degli Enti presso
i quali si è determinato l’esito di regolarità.
Pertanto,
qualora il soggetto non risulti iscritto all’INPS o all’INAIL, nella sezione
del documento relativa all’ente interessato sarà indicato “Non iscritto”.
Tale
situazione, avvenendo il controllo con le modalità illustrate al precedente
paragrafo 2., comporterà la formazione di un Documento con il quale verrà
dichiarata la regolarità solo nei confronti dell’Istituto che ha potuto
effettuare la verifica degli adempimenti contributivi.
Il
Documento riporta l’indicazione che la regolarità si riferisce alla risultanza,
in tempo reale, alla data della richiesta effettuata dal soggetto - dal portale
di INPS o INAIL -, dell’interrogazione
degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che
svolgono attività dell’edilizia.
Qualora
la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti
interessati fornisca immediatamente un esito positivo, lo stesso resta
cristallizzato anche qualora la verifica effettuata dagli altri Enti abbia
evidenziato una situazione di irregolarità.
In
tal caso i sistemi restano in attesa dell’esito dell’invito a regolarizzare
effettuato da questi ultimi e il Documento che sarà emesso, non oltre il
termine di 30 giorni dalla richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il
soggetto abbia provveduto alla regolarizzazione.
Il
Documento indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della
richiesta, assegnato dal sistema la cui struttura - INPS_XXXXX o INAIL_XXXXX –
consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è
stata inoltrata. Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua
validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha
originato l’esito.
L’Ente
presso il quale la richiesta di verifica tramite il codice fiscale è stata
inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC,
che il Documento, in formato .pdf, è disponibile sul sistema.
3.1 Casi particolari
I
limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati, come sopra
specificato, con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.
Ciò
comporta che la stessa resterà preclusa per i soggetti che risultino titolari
di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si
collochi in un tempo più breve rispetto al periodo considerato dalla predetta
norma. A tal proposito il Ministero, nella richiamata circolare n. 19, ha
precisato che l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza
dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.
Analogamente
non sarà fornito alcun esito di regolarità per le ipotesi in cui il codice
fiscale indicato ai fini della verifica non risulti presente negli archivi di
entrambi gli Istituti. In tal caso il sistema darà la sola informazione che il
soggetto “non è iscritto”. Al riguardo si evidenzia che ogni ulteriore verifica
in ordine a possibili casi di evasione riferita al soggetto eventualmente
risultato non iscritto sarà effettuata in ambiti diversi.
Per
entrambe le due ipotesi, la conclusione della verifica senza che la stessa sia
seguita dall’attestazione della regolarità è determinata dalla circostanza che
quest’ultima presuppone sempre il controllo degli adempimenti contributivi
secondo quanto riportato al precedente paragrafo 2.
Diversamente,
nell’ipotesi di verifica che interessi una posizione contributiva che al
momento della richiesta risulti sospesa/cessata presso uno degli Enti chiamati
ad effettuare il controllo, sussistendo le condizioni per l’effettuazione della
verifica secondo quanto fin qui evidenziato, l’interrogazione restituirà
l’esito di regolarità/irregolarità che tuttavia risulterà riferito agli
adempimenti contributivi effettuati dal datore di lavoro/lavoratore
autonomo fino alla data in cui lo stesso
ha operato.
In
relazione alle fattispecie trattate, successivamente alla data di avvio della
nuova modalità di verifica, i sistemi dell'INPS e dell'INAIL saranno integrati
per consentire l'indicazione sia della data di iscrizione, ove la stessa ricada
nel periodo escluso dalla verifica, sia della data di sospensione/cessazione
nel caso in cui per il soggetto da verificare non risulti presso INAIL un
codice ditta attivo o presso INPS una posizione contributiva attiva.
4. Ambito
applicativo del Documento di regolarità contributiva, unicità e validità
temporale (artt. 2, 4 e 7)
L’art.
2 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che l’esito positivo della verifica di
regolarità nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali, fatte salve
le esclusioni di
cui al successivo art. 9, è richiesto
il possesso del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) sostituisce ad
ogni effetto il
DURC previsto:
a.per
l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (18);
b.nell'ambito
delle procedure di appalto di opere,
servizi e forniture pubblici e
nei lavori privati dell'edilizia;
c.per
il rilascio dell'attestazione SOA.
Il
nuovo sistema di verifica dal quale viene generato Durc On Line si colloca
quindi all’interno del quadro normativo che regola i casi in cui il DURC, ad
oggi, è richiesto.
Pertanto,
a decorrere dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati, elencati al precedente
paragrafo 1. lettera a), sono tenuti ad effettuare la verifica della regolarità
utilizzando il nuovo servizio "Durc On Line".
Appare
chiaro che l’intervento di semplificazione operato dal legislatore è teso a
consentire il superamento dei vincoli che ad oggi hanno limitato l’efficacia e
l’utilizzo del DURC sia con riferimento al richiedente che al singolo
procedimento o fase del contratto (19).
Poiché
l’attivazione della verifica della regolarità avviene, come sopra detto,
esclusivamente attraverso l’inserimento del codice fiscale del soggetto da
verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né
l’indicazione del richiedente né l’indicazione della motivazione della
richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto
verificato.
Inoltre,
non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della
sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della
richiesta che ha originato l’esito ai sensi del comma 2, dell’art. 7 del DM.
Al
riguardo infatti, come ha avuto modo di evidenziare il Ministero nella
richiamata circolare n. 19, il principio di unicità del DURC si rileva dalla
lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del DM con l’art. 4, comma 1, del
D.L. n. 34/2014.
La
procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non
produca in tempo reale il Durc On Line provvede ad accodare ad essa tutte le
successive interrogazioni effettuate, da parte dei soggetti abilitati ex art. 1
e art. 6, co. 2 del DM, nell’arco temporale necessario a consentire la
definizione della prima richiesta e comunque per un periodo non superiore a 30
giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo
stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale
numero identificativo della stessa.
Una
volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata
inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è
disponibile.
Secondo
quanto disposto dal citato co. 2 dell’art. 7 del DM, il Durc On Line così generato è liberamente
consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo
ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.
In
ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente
normativa e di quanto stabilito all’art. 2 del DM, entro il periodo di 120
giorni della sua validità.
In
caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente
un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso
Documento e, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DM, resterà inibita per tutto
il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice
fiscale una nuova interrogazione dai portali INPS e INAIL.
Da
ciò consegue che, laddove il residuo termine di validità non sia idoneo a
definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata
effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere
dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.
La
previsione dell’art. 6, comma 3, del DM pertanto, da una parte favorisce una
più rapida definizione dei procedimenti in cui è previsto, ai sensi della
normativa vigente, il possesso del DURC, e dall’altra elimina la necessità
della reiterazione delle richieste di verifica provenienti dallo stesso
soggetto realizzando in concreto la semplificazione degli adempimenti sia delle
aziende che delle pubbliche amministrazioni posta a base dell’intero impianto
normativo in trattazione.
5. Esito di
irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione (art. 4)
Il
nuovo sistema di verifica è stato progettato per consentire di fornire al
richiedente una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva.
Laddove
pertanto il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza degli Enti coinvolti
nella verifica nelle quali risulta presente il codice fiscale indicato all’atto
dell’interrogazione, non consenta di proporre un esito di regolarità, la
procedura fornirà a video l’informazione che sono in corso verifiche e che la
disponibilità dell’esito sarà comunicata all’indirizzo PEC registrato dal
richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line.
Si
ricorda infatti che l’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
è stato previsto come adempimento obbligatorio nella predetta fase per
consentire la comunicazione di tutte le notizie relative allo stato della
richiesta.
L’esito
di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate
durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque
per tutte quelle intervenute prima della definizione dell’esito della verifica
che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.
Il
comma 1 dell’art. 4 del DM, stabilisce che ciascuno degli Enti che ha rilevato
la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite
PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della
L. n. 12/1979, l’invito a regolarizzare. Al riguardo la circolare Ministeriale
ha chiarito che la responsabilità della gestione del processo di
regolarizzazione è ricondotta alla diretta responsabilità del soggetto
interessato ovvero del delegato ai sensi della citata norma, in quanto
abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico
e previdenziale per conto del datore di lavoro, in ragione degli effetti che si
producono ove nel termine previsto non intervenga la regolarizzazione delle
esposizioni debitorie rilevate.
Al
fine di consentire il pieno rispetto delle disposizioni in tema di trasmissione
dell’invito a regolarizzare, le imprese ed i lavoratori autonomi nonché i loro
intermediari delegati ai sensi della citata legge n.12/1979, dovranno
assicurare il costante aggiornamento dell’indirizzo PEC comunicato alla Camera
di Commercio.
In
ogni caso, si precisa che, in assenza di indirizzo PEC registrato negli
archivi, verrà richiesto all’operatore di provvedere al suo inserimento nella
fase di gestione dell’invito a regolarizzare.
L'invito
a regolarizzare riporta l’indicazione analitica delle cause che hanno
determinato l'irregolarità che l'interessato, avvalendosi delle procedure in
uso presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla
notifica dell'invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme
indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.
Il
Ministero, nell’ambito della circolare n. 19/2015, ha chiarito che, qualora la
regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione
dell’esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità
tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l’irregolarità a seguito
della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad una situazione di
omissione non corrispondente alla realtà.
In
ogni caso l’intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di
30 giorni dalla richiesta che ha determinato l’esito di irregolarità.
In
considerazione del carattere perentorio che assume tale ultimo termine, la
gestione dell’invito a regolarizzare prodotto al momento dell’attivazione della
verifica da parte della procedura di controllo automatizzato della regolarità,
dovrà avvenire entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha avuto origine l’invito
stesso.
In
tale intervallo temporale dovrà essere verificata la correttezza delle
esposizioni debitorie anche con riguardo ad eventuali situazioni di mancati
aggiornamenti degli archivi gestionali che le hanno evidenziate al fine di
consentire l’immediata informazione al richiedente circa la regolarità nei
confronti dell’INPS.
In
questo modo, ove anche nei confronti degli altri Enti coinvolti nella verifica
risulti un esito di regolarità, si determinano le condizioni per la formazione
del Durc On Line.
La
tempestività della gestione, anticipando l’esito della verifica, consente di
escludere l’eventualità dell’annullamento tecnico della richiesta che
eventualmente possano insorgere in concomitanza all’approssimarsi del termine
di scadenza dei 30 giorni dalla prima richiesta.
Ciò
in quanto nel nuovo sistema non è stata prevista l’applicazione del silenzio
assenso, fattispecie invece espressamente disciplinata dalle previgenti
disposizioni che hanno sin qui regolato l’emissione del DURC tramite lo Sportello
Unico Previdenziale.
Infatti,
poiché l’esito della verifica è il risultato dell’interrogazione effettuata
tramite un codice fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta
non sia possibile inserire l’esito nel sistema, stante la complessità
dell’architettura del medesimo, sul presupposto della sussistenza di cause di
tipo tecnico che lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente quelle
successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata
dal sistema via PEC al soggetto richiedente.
Il
Documento di irregolarità denominato “Verifica regolarità contributiva” indica
la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato
dal sistema che presenta la medesima struttura già prevista per il Durc On Line
e riporta l’indicazione degli importi a debito e delle irregolarità riferite a
ciascuna Gestione previdenziale.
Il
Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel
termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto
dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetti che ha
effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste
sono state accodate dal sistema.
Laddove
la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano i
presupposti, l’esito di irregolarità comporterà l’obbligo dell’attivazione
dell’intervento sostitutivo come disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n.
207/2010 e rimodulato dall’art. 31, comma 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito
dalla legge n. 98/2013.
5.1 Casi
particolari di evidenze di irregolarità segnalate dalla procedura di verifica
automatizzata
La
circolare Ministeriale, nell’ambito delle fattispecie che influiscono
sull’esito di regolarità, ha fornito
precise indicazioni in ordine agli effetti che si producono ai fini della
verifica nei casi di omessa presentazione della denuncia da parte dell’impresa,
di denuncia presentata con importo pari a zero, di denuncia che non contenga gli elementi
necessari richiesti, secondo le specifiche normative, da ciascuno degli Enti,
ovvero di denuncia che presenta incongruenze. (20)
Tali
ipotesi evidenziando un esito di irregolarità dovranno essere gestite
attraverso il procedimento di regolarizzazione sopra descritto.
Laddove,
a seguito dell’invito a regolarizzare, la situazione di irregolarità riferita
esclusivamente alle predette fattispecie non risulti sanata, la verifica
attesterà un esito di irregolarità riportando l’informazione dell’omissione
riferita ai casi sopra descritti.
In
presenza invece di ulteriori partite a debito per contributi e/o sanzioni, la
verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l’indicazione
dell’importo corrispondente a quello relativo al debito accertato unitamente
all’informazione dell’omissione riferita ai casi sopra elencati.
Tale
esito, secondo quanto precisato dal Ministero, è conseguente alla circostanza
che nelle predette fattispecie, nei termini di definizione della verifica, gli
Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere
alla corretta quantificazione dell’irregolarità, stante il comportamento
omissivo dell’impresa.
6. Verifica di
autodichiarazione dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo n. 163/2006 (art. 10, co. 3)
Il
Decreto ministeriale all’art. 10, co. 3, ha stabilito che il Documento di cui
all’articolo 7 soddisfa il possesso del requisito indicato all’articolo 38,
comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 e assolve all’obbligo
della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis
e 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista.
In
ragione della particolare rilevanza che tale previsione riveste nella procedura
contrattuale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (21), appositamente
interessata, ha chiarito che continua a permanere, anche con riguardo al nuovo sistema di
verifica, la previsione della presentazione della dichiarazione sostitutiva da
parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di
partecipazione alla gara.
Le
Amministrazioni aggiudicatrici procederanno, pertanto, a decorrere dal 1°
luglio 2015, alla verifica delle
dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all’articolo 6 del DM
restando preclusa, pertanto, dalla medesima data, come precisato nella
circolare ministeriale, la possibilità per le Amministrazioni in fase di
richiesta di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata
resa. Ciò stante l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione,
previsto dall’art. 4 del DM, anche ai
fini di qualificare come “definitivamente accertate” le violazioni gravi alle
norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38, comma 1
lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006.
Pertanto,qualora
l’interrogazione fornisca un esito di irregolarità dovrà essere avviato il
procedimento di regolarizzazione secondo quanto specificato al precedente
paragrafo 5. Il risultato negativo della verifica, comunicato esclusivamente ai
soggetti che hanno effettuato l’interrogazione fino alla definizione
dell’esito, che si ricorda deve intervenire entro 30 giorni dalla prima
richiesta, è utilizzato dalle Amministrazioni richiedenti ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.P.R. n.445/2000.
Resta
confermato anche per tale fattispecie che qualora per il codice fiscale
interessato alla verifica risulti già prodotto il Durc On Line ancora in corso
di validità, le Amministrazioni richiedenti acquisiscono dal sistema il
medesimo Documento per le finalità previste dalla normativa in esame.
Con
il Decreto 30 gennaio 2015, il legislatore, in ragione della circostanza che la
definizione delle problematiche relative alla regolarità contributiva in
presenza di procedure concorsuali ha richiesto nel tempo la necessità di
affrontare di volta in volta questioni riconducibili a singoli casi, all’art.
5, ha ritenuto di dettare una disciplina organica della materia.
La
norma ha pertanto inteso specificare i criteri, già immediatamente operativi,
per l’accertamento della regolarità con riferimento a ciascuna delle
fattispecie, ivi considerate, con l’obiettivo di chiarire come gli stessi
debbano essere applicati al fine di escludere l’insorgenza di ulteriori
problematicità di carattere interpretativo.
a)
Concordato con continuità aziendale (art. 5, co. 1)
Con
riferimento all’ipotesi del concordato ex art. 186 – bis del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267 (L.F.), l’art. 5, comma 1, ha stabilito che “l’impresa si
considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso
nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel
piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l’integrale
soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei
relativi accessori di legge”.
In
tal senso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (22), aveva avuto
modo di affermare che la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda
di concordato ex art. 186 –bis L.F, qualora il piano avesse previsto l’integrale soddisfazione dei crediti degli
Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di
legge, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del DM
24 ottobre 2007, consentisse l’attestazione della regolarità contributiva
prevista in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni
legislative.
Tale
orientamento ha trovato definitivo riconoscimento nel Decreto ministeriale in
trattazione, nella previsione secondo cui, ai fini dell’attestazione della
regolarità, il piano concordatario, che si ricorda indica la descrizione
analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di
concordato, deve contemplare l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi
con scadenza anteriore alla data di pubblicazione nel registro delle imprese
del ricorso per l’ammissione alla predetta procedura.
Tenuto
conto che la caratteristica di questa procedura si fonda proprio sulla
previsione che, attraverso la soluzione del concordato, l’attività possa
continuare assicurando in tal modo il superamento dello stato di crisi, secondo
quanto disposto dal comma 5 dell’art. 5 del Decreto, la regolarità in ogni caso
potrà essere attestata ricorrendo l’ulteriore condizione del regolare
versamento dei contribuiti aventi scadenza legale successiva alla data di
pubblicazione del ricorso.
La
verifica riferita ai crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di
pubblicazione del ricorso viene effettuata in deroga a quanto previsto
dall’art. 3, comma 1 del DM che la limita ai pagamenti scaduti sino all'ultimo
giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è
effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione
delle relative denunce retributive.
Al
contrario, come previsto dal citato comma 5 dell’art. 5 e ribadito dalla stessa
circolare ministeriale, tale criterio si applica alla verifica del regolare
adempimento dei contribuiti con scadenza legale successiva alla data di
pubblicazione del ricorso.
Resta
fermo che successivamente all’omologa del concordato, il mancato rispetto dei
termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti previdenziali comporta la dichiarazione di irregolarità.
Infatti,
l’art.185 L.F. dispone, dopo l'omologazione del concordato, l'obbligo del
commissario giudiziale di sorvegliare l'adempimento, secondo le modalità
stabilite nella sentenza di omologazione, cui corrisponde la facoltà di
ciascuno dei creditori di chiedere la risoluzione del concordato per
inadempimento ai sensi del successivo art. 186, comma 3 L.F.
Le
disposizioni così fissate offrono la possibilità di definire, per converso,
come peraltro confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
che qualora il piano preveda la parziale soddisfazione dei crediti
previdenziali e dei relativi accessori di legge muniti di privilegio dell’INPS,
dell’INAIL nonché di quelli di pertinenza delle Casse Edili ovvero la loro
retrocessione anche al rango di crediti chirografari, la verifica attesterà
sempre l’irregolarità del soggetto in quanto, in tale ipotesi, non può considerarsi
rispettata la condizione - integrale
soddisfazione – richiesta dalla norma.
Tale
circostanza, che può ricorrere sia con riguardo alla domanda di concordato ex
artt. 161 ovvero 186 bis L.F., si può determinare in quanto, ai sensi dell'art.
177 L.F., il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Pertanto,
a tale ultimo riguardo, coerentemente con il successivo esito di irregolarità
della verifica, in questi casi dovrà sempre essere espresso il dissenso
dell’Istituto ex art. 178 L.F.
Al
fine di fornire una compiuta analisi delle ulteriori fattispecie che, pur non
contemplate dalla norma, possono proporsi in fase di effettuazione della
verifica da parte degli Enti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con la circolare più volte citata, ha ritenuto di approfondire
l’ipotesi del concordato c.d. in bianco (art. 161, comma 6, L.F.).
In
proposito, infatti, la mancanza del piano concordatario, contenente la
descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta,
non consentendo di potere accertare se la soddisfazione dell’esposizione
debitoria maturata antecedentemente alla data di pubblicazione del ricorso sia
o meno integrale, non può che dare luogo ad un esito di irregolarità.
Ciò
in quanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 160 della L.F. è possibile che la
proposta preveda “che i creditori muniti di privilegio, […] non vengano
soddisfatti integralmente”.
Qualora
pertanto la verifica interessi la posizione di un’impresa che risulti avere
proposto ricorso per “concordato in bianco”, l’invito alla regolarizzazione
dovrà comprendere le esposizioni debitorie maturate sia antecedentemente alla
presentazione del medesimo ricorso che nel periodo intercorrente tra la data della
sua pubblicazione e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso
fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della
proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi 2 e 3 del citato
art. 161 L.F.
Tenuto
conto, infatti, che la proposta ex art. 161, comma 6, rappresenta una mera
dichiarazione di intenti, l’esito di irregolarità, come chiarito dalla
circolare ministeriale rende legittima l’attivazione del procedimento di
intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione.
Ciò
in ragione della circostanza che il pagamento delle esposizioni debitorie
indicate nel Documento, avvenendo in adempimento di un obbligo di legge (art.
4, D.P.R. n. 207/2010 e comma 3 dell’art. 31, del D.L. n. 69/2013), non può
considerarsi in contrasto con il principio di tutela della par condicio
creditorum in virtù del quale il ricorrente può effettuare pagamenti di crediti
anteriori al deposito della domanda solo se autorizzati dal Tribunale.
b)
Fallimento con esercizio provvisorio (art. 5, co. 2)
Nell’ambito
della norma dedicata alle procedure concorsuali, il legislatore, al comma 2
dell’art. 5 del DM, ha trattato l’ipotesi del fallimento con continuazione
temporanea dell’impresa (art. 104 L.F.), anche limitatamente a specifici rami
aziendali, prevedendo l’attestazione della regolarità in tali casi a condizione
che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili,
scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio,
risultino essere stati insinuati.
Si
precisa nel contempo, che, anche rispetto a queste fattispecie l’esito positivo
della verifica resta pur sempre subordinato al controllo del regolare
adempimento degli obblighi contributivi aventi scadenza legale successiva alla
suddetta data di autorizzazione. La verifica della regolarità avviene anche in
questo caso secondo le regole contenute nell’art. 3, comma 1 del DM.
Corollario
della previsione contenuta al comma 2 dell’art. 5 del DM, come evidenziato
nell’ambito della circolare ministeriale, è costituito dalla possibilità di
attestazione della regolarità anche in presenza di una sentenza dichiarativa di
fallimento (art. 16 L.F.) purché i crediti contributivi scaduti anteriormente
alla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della L.F., risultino essere stati insinuati alla data
della richiesta di Durc.
Si
precisa, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
interessato sulla materia, con nota del 13 marzo 2015, prot. 4379, richiamando
peraltro un precedente parere del 31 marzo 2014 , prot. 6432, ha confermato il
principio per cui, in presenza di procedura fallimentare, l’obbligo
dell’intervento sostitutivo dell’Amministrazione richiedente resta inibito in
quanto il suo esercizio determinerebbe una decurtazione dell’asse fallimentare
e si risolverebbe in una lesione della par condicio creditorum.
Per
converso, in caso di fallimento con esercizio provvisorio, la procedura di
intervento sostitutivo potrà essere attivata al fine di favorire e garantire la
prosecuzione dell’attività aziendale.
c)
Amministrazione straordinaria (art. 5, co. 3)
L’art.
5 in trattazione, al comma 3, ha disciplinato la verifica della regolarità nell’ambito della procedura concorsuale
regolata dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
In
questa ipotesi, in una logica conservativa del patrimonio dell’impresa, tenuto
conto che la procedura di amministrazione straordinaria è diretta al recupero e
al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, la
regolarità potrà essere attestata a condizione che i crediti contributivi
scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura
stessa siano stati insinuati.
Ferma
la necessità, anche con riguardo a tale procedura, di accertare che la
contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione
all’amministrazione straordinaria risulti regolarmente versata, la verifica
sarà sempre effettuata nel rispetto della previsione dell’art. 3, comma 1, del
DM.
Con
riguardo alle ipotesi che precedono, l’attività delle sedi deve essere
indirizzata a garantire preliminarmente il costante aggiornamento delle
informazioni anagrafiche dell’impresa.
Peraltro,
la gestione della verifica dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fin
qui fornite, tenuto conto che il sistema automatizzato non consente di potere
valutare le variabili previste dal legislatore che possono comportare, ove
ricorrano le specifiche previsioni fissate per ogni fattispecie, l’esito di
regolarità della verifica stessa.
Naturalmente,
tutto quanto esposto impone l’ulteriore necessità di rispettare gli adempimenti
ed i termini disciplinati, per ciascuna delle procedure considerate, dalla
Legge Fallimentare. In tal senso oltre alla corretta rilevazione delle
esposizioni debitorie riconducibili al periodo ricompreso in ciascuna
procedura, dovranno essere effettuate con tempestività le comunicazioni dei
crediti e le insinuazioni, nei casi previsti, oltre che tutti gli ulteriori
adempimenti che sono riconducibili ai creditori nel cui novero, seppur
differenziati per i diversi titoli di prelazione, si colloca anche la posizione
dell’Istituto.
d)
Accordo sui debiti contributivi (art. 5, co. 4)
L’ultima
ipotesi trattata dal decreto è riconducibile alla fattispecie disciplinata
dall’art. 182–ter della L.F. che ha esteso (23) la possibilità per l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza
di proporre accordi per il pagamento,
anche parziale, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie nonché dei
relativi accessori.
L’art.
5 del decreto, al comma 4, ha disposto che
le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti
contributivi nell’ambito del concordato preventivo (art 182- ter L.F.) ovvero
nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti
(artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle
imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso.
Anche
con riguardo a questa fattispecie il legislatore del Decreto ha individuato
nelle specifiche normative regolatrici della materia le condizioni che
consentono la dichiarazione di regolarità in capo al proponente.
Queste
sono state ricondotte alla previsione degli artt. 1 e 3 del DM 4 agosto 2009
che rispettivamente hanno definito l’ambito di applicazione e i limiti di
falcidia dei crediti oggetto dell’accordo (24).
La
condizione di regolarità si determinerà pertanto solo qualora il piano di
ristrutturazione preveda il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e dei relativi accessori di legge,
nel rispetto delle richiamate previsioni del DM 4 agosto 2009.
Tuttavia
anche per tale ipotesi, l’esito positivo della verifica resta subordinato al
regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla
presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
Peraltro
tale previsione risulta enunciata all’art. 4, co. 1, lett.c) del citato DM 4
agosto 2009 tra le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali
della proposta stessa. La verifica di regolarità con riguardo al pagamento di
tale contribuzione avverrà secondo
quanto previsto dall’art. 3, co.1 del DM.
8. Ipotesi di
esclusione del Durc On Line (art. 9)
Il
Decreto ministeriale in trattazione ha stabilito che, in via transitoria e
comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti
modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste, per le quali non è
possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate.
Il
chiarimento si è reso necessario per le peculiarità che contraddistinguono
talune fattispecie di verifica di regolarità rispetto alle quali non si può
prescindere dall’indicazione di specifici elementi che concorrono nella
definizione della verifica stessa. Indicazioni che appare evidente non sono
compatibili con il nuovo sistema “Durc On Line” per il quale la richiesta viene
effettuata solo attraverso l’inserimento del codice fiscale del soggetto da
verificare.
Per
tutte le tipologie così individuate resta fermo che la verifica viene
effettuata secondo i nuovi criteri definiti dal decreto in trattazione ed
illustrati al precedente paragrafo 2.
Nelle
ipotesi di seguito riportate, pertanto, la richiesta di regolarità continuerà
ad avvenire attraverso l’utilizzo del servizio Sportello Unico Previdenziale
(www.sportellounicoprevidenziale.it).
a) DURC in presenza di certificazione dei
crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 convertito,
con modificazioni, dalla legge 94/2012
In
presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e
degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei
crediti certificati, il decreto Ministeriale 13 marzo 2013 (25) ha stabilito
che il DURC deve essere emesso con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai
sensi del citato art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 (26).
In
tale ipotesi si ricorda pertanto che il certificato deve sempre riportare:
-
la
specifica che l’emissione del DURC avviene ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5,
del d.l. n. 52/2012;
-
la
quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato;
-
gli
estremi del N°. Richiesta e la data e l’ora apposta dal sistema generati in
automatico dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti attraverso la
funzione “Gestione Richieste DURC”;
-
il
“Totale saldo disponibile al GG/MM/AAAA” riportato nel certificato all’esito
delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di “Verifica la
capienza per l’emissione del DURC”.
Ciò
al fine di consentire che, seppure emesso con l’attestazione di regolarità, la
stazione appaltante possa procedere all’attivazione dell’intervento sostitutivo
come disposto dall’art. 3, comma 2, del citato Decreto.
Tenuto
conto che la verifica della regolarità a decorrere dal 1° luglio 2015 viene
effettuata secondo le previsioni stabilite nel DM 30 gennaio 2015, nell’ipotesi
di Durc richiesto per la verifica della autodichiarazione resa
dall’interessato, stante l’obbligo
generale in caso di irregolarità dell’invito alla regolarizzazione previsto
dall’articolo 4 del DM, , la “Richiesta Durc” effettuata dal contribuente sulla
“Piattaforma per la certificazione dei crediti”, può avvenire anche nel corso
del termine di 15 giorni assegnato con l’invito alla regolarizzazione (27).
b) DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica
Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012.
Si
tratta dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012
rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 11-ter, del d.l. 35/2013
convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, per i quali la regolarità
deve essere accertata alla data di emissione della fattura o richiesta
equivalente di pagamento (28).
c) DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2,
lettera a) del DM 29.8.2012
Si
tratta delle verifiche richieste dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per
dar corso ai procedimenti di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari
prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012. In queste ipotesi,
come noto, la verifica della regolarità contributiva è limitata agli
adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori
destinatari del procedimento di emersione.
Nel
rinviare ai contenuti del Decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012
e alle circolari dell’ Istituto in materia (29) si precisa che a seguito dei
chiarimenti forniti con la circolare del 24 ottobre 2014 del Ministero
dell’interno e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in
considerazione del tempo trascorso dalla presentazione della domanda di
emersione, è stato stabilito anche per queste verifiche l’invito a
regolarizzare unitamente alla possibilità che la regolarizzazione, da parte del
datore di lavoro, possa avvenire con modalità rateale nel rispetto delle
condizioni previste dai regolamenti degli enti previdenziali in tema di
rateazioni.
d) DURC in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4
febbraio 2013
Si
tratta dei Durc richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di
ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile
2009 ed ubicati nel Comune de L’Aquila ed in altri Comuni del cratere per i
quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici.
In
relazione alle predette imprese, la verifica della regolarità contributiva deve
essere effettuata con riferimento alla data dell’esecuzione dei lavori.
L’art.
9 del DM, al comma 2, come specificato dal Ministero, è una previsione
attraverso la quale il legislatore ha inteso garantire la continuità del
servizio ai richiedenti per gestire “le ipotesi per le quali la verifica di cui
all’articolo 6 non è possibile per l’assenza delle necessarie informazioni
negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili”.
In
questi casi, sempre in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017,
dovrà essere resa disponibile la previgente modalità di richiesta di DURC.
In
ragione di ciò, ove concretamente dovesse verificarsi tale circostanza,
accertata comunque dagli Enti, nel corso dell’utilizzo del nuovo sistema Durc
On Line sarà prevista una apposita funzionalità di richiesta della regolarità contributiva tramite il
servizio www.sportellounicoprevidenziale.it
Si
precisa, infine, che gli accordi in corso con altre Pubbliche Amministrazioni
per la consultazione dei dati presenti su Sportello unico previdenziale sono da
considerarsi risolti a seguito della nuova disciplina di cui al decreto in
trattazione.
9. Cause ostative alla regolarità e benefici
contributivi (art. 8)
L’art.
8 del DM individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di
tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi
dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di
benefici normativi e contributivi.
Il Decreto, analogamente a quanto già previsto
dal DM 24 ottobre 2007, riporta nell’allegato A l’elencazione delle predette
violazioni riferite a quelle commesse da parte del datore di lavoro o del
dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. (30)
che, come noto, disciplina l’istituto dell’applicazione della pena su
richiesta. Come stabilito nella previgente disciplina, non rileva l’eventuale
successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.
Il
comma 3 dell’art. 9 chiarisce che le cause ostative non sussistono qualora il
procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria
(31) ovvero di oblazione (32).
Il
godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all’articolo 1, comma
1175, della legge 296/2006, come disciplinato dal comma 2 del DM, è
definitivamente precluso per i periodi indicati nel suddetto allegato A e a tal
fine non rileva la riabilitazione di cui all’articolo 178 del codice penale.
Resta
confermato che ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad
autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro l’inesistenza
a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in
ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il
decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
La
circolare ministeriale nel ribadire la competenza delle citate Direzioni
territoriali del lavoro a verificare “a campione” la veridicità delle predette
autocertificazioni, ha chiarito che “sono ritenute valide le autocertificazioni
già rilasciate in vigenza del DM 24 ottobre 2007” precisando che per ragioni di
“continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla
regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente
all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007”.
Infine,
con riguardo alla verifica della regolarità contributiva da parte degli Enti
chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, il Ministero ha
precisato che, avvenendo la stessa sulla base delle nuove modalità previste dal
DM 30 gennaio 2015, “dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale
all’interno del quale si colloca l’erogazione/fruizione delle agevolazioni
previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle”
A
decorrere dal 1° luglio 2015 le verifiche della regolarità ai fini della
fruizione dei benefici applicati dall’Inps che rientrano nel novero di quelli
per i quali, ai sensi dell’art. 1, comma
1175, della L. n. 296/2006, è richiesto il possesso del DURC, saranno
effettuate utilizzando il nuovo servizio.
Nel
rammentare che il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite è sottoposto
al limite di prescrizione quinquennale, si provvede a riportare nell’allegato 5
l’elencazione aggiornata dei benefici la cui fruizione è subordinata al
possesso della regolarità contributiva.
10. Norme di
coordinamento (art. 10)
L’ultimo
articolo del Decreto al comma 1 individua le disposizioni che, in applicazione
dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, sono incompatibili con il quadro
delle disposizioni in esso contenute e sulla cui base il medesimo Decreto è
stato adottato.
Dal
1° luglio 2015 la norma dispone che sono abrogate in particolare le seguenti
disposizioni:
-
il
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007;
-
i
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
-
i
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
-
il
comma 4, dell’articolo 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708.
La
nuova disciplina sancisce, da una parte il venir meno del DM 24 ottobre 2007,
quale regolamentazione uniforme del Documento Unico di Regolarità
Contributiva, e dall’altra il superamento
delle norme che hanno continuato a
regolare, anche dopo la soppressione dell’Enpals e il trasferimento, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 (33), delle relative funzioni all’INPS, le
verifiche di regolarità delle imprese del settore dello spettacolo e dello
sport professionistico.
Come
precisato dalla circolare ministeriale, pertanto, a decorrere dal 1° luglio
2015, le verifiche di regolarità previste al co. 1 dell’art. 10 del DM saranno
effettuate secondo le modalità indicate nel medesimo Decreto.
Nel
successivo paragrafo 11. Le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d) saranno oggetto di specifica trattazione.
I
successivi commi 2, 3 e 4 dettano norme di coordinamento che riguardano:
a.l’ambito
dei contratti pubblici in ordine alle competenze delle amministrazioni
aggiudicatrici, degli organismi di diritto pubblico, degli enti aggiudicatori,
degli altri soggetti aggiudicatori, dei soggetti aggiudicatori e delle stazioni
appaltanti (34);
b.le
amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.
I
predetti soggetti, dal 1° luglio 2015,
utilizzano il Durc On Line in corso di validità, prodotto ai sensi dell’art. 7
del DM, in tutte le ipotesi in cui in precedenza doveva essere acquisito il
certificato emesso dallo Sportello Unico previdenziale (35).
I
medesimi soggetti, come ribadito dal comma 4, qualora l’interrogazione fornisca
un esito di irregolarità, ricorrendone le condizioni, sono tenuti ad attivare
il procedimento di cui all’articolo 4, comma 2, del DPR 207/2010 e all’articolo
31, comma 3, del DL 69/2013, esteso anche alle ipotesi disciplinate dal comma 8
bis di tale ultima norma. Il Documento denominato “Verifica della Regolarità
Contributiva”, secondo quanto riportato nel paragrafo 5., indicherà l’importo del debito il cui
pagamento dovrà essere effettuato direttamente agli enti previdenziali verso i
quali sussiste la condizione dell’irregolarità comunicata (36).
Per
l’esame della previsione del comma 3 si rinvia si rinvia alla specifica
trattazione svolta al precedente paragrafo 6.
Il
Ministero ha infine chiarito che i DURC richiesti prima dell’entrata in vigore
del DM e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i
periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.
Le
richieste di DURC presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso
di istruttoria dovranno essere definite, sulla base delle nuove
disposizioni, con l’emissione del
relativo certificato tramite Sportello Unico Previdenziale.
11. Imprese dei
settori delle Spettacolo e dello Sport professionistico
Come
in premessa precisato, l’art. 4 del D.L. n. 34/2014 ha stabilito che, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio
2015, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, laddove
previsto, nei confronti delle Casse Edili, deve essere verificata con modalità
esclusivamente telematiche ed in tempo reale, negli ambiti nei quali è
richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tali
previsioni, ispirate ad esigenze di semplificazione delle modalità di verifica
della regolarità contributiva e di unicità del documento nell’ambito del quale
vengono attestate le risultanze della verifica stessa, come evidenziato al
paragrafo 4., comportano l’estensione anche alle imprese del settore dello
spettacolo e dello sport professionistico, nonché alle amministrazioni
pubbliche che con tali soggetti operano, della disciplina prevista dal citato
decreto e delle istruzioni operative in precedenza fornite.
A
tal proposito, di seguito si fa una breve rassegna dei principali ambiti nei
quali per i soggetti operanti nel settore dello spettacolo e dello sport
professionistico sussiste l’obbligo di richiedere il DURC per le Stazioni
appaltanti, le Amministrazioni procedenti e le Amministrazioni concedenti di
cui alle lettere a), c) e d) dell’art.1, co.1 del DM:
-
servizi
ed attività svolte in regime di convenzione o concessione con l’ente pubblico -
con riguardo a tali ambiti di attività, assumono rilievo, nel settore dello
spettacolo, le concessioni da parte della pubblica amministrazione di frequenze
radiotelevisive, o dell’affidamento delle attività di scommesse sportive,
scommesse ippiche, del gioco del Bingo, etc., per le quali, pertanto, il
possesso del requisito di regolarità contributiva da parte delle imprese
concessionarie va comprovato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva;
-
contratti
pubblici per servizi e forniture - con riguardo a tali ambiti anche per le imprese dello spettacolo e dello
sport professionistico è previsto il possesso del Documento Unico di Regolarità
Contributiva con riferimento ad ogni singolo procedimento o fase del contratto.
-
sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere
da parte delle amministrazioni pubbliche - per la cui erogazione l’art. 31,
comma 8-bis del d.l. n. 69/2013 ha previsto l’acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva che , pertanto, si estende alle erogazioni a
favore delle imprese e degli enti che operano nel settore dello spettacolo.
Con
riferimento a tale ultima fattispecie, stante la portata generale della
previsione di cui al citato art. 31, comma 8-bis, il Decreto 30 gennaio 2015,
come già riportato al paragrafo 10., ha stabilito all’art. 10 l’abrogazione di
tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni dell’art. 4, del d.l.
34/2014 recante la nuova disciplina in materia di verifica della regolarità
contributiva con modalità telematiche.
Si
riportano di seguito le specifiche disposizioni che interessano il settore
dello spettacolo nel cui ambito l’art. 10 del Decreto ha previsto l’abrogazione
delle norme che, regolando la verifica della regolarità con modalità non
allineate con il nuovo sistema di verifica in modalità telematica in tempo
reale, sono risultate con esso incompatibili:
-
legge
8 gennaio 1979, n. 7 con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 per l’erogazione di sovvenzioni e/o contributi
statali a sostegno delle attività teatrali di prosa (37);
-
legge
14 agosto 1967, n. 800 con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 39 per l’erogazione di sovvenzioni e/o contributi
statali a sostegno delle attività liriche, concertistiche, corali e di balletto
(38);
-
decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 con
riguardo al comma 4, dell’articolo 10 per
l’erogazione di sovvenzioni e/o contributi statali a favore di imprese o
enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo
delle attività (39).
Da
tale abrogazione discende, pertanto, che le verifiche di regolarità già
previste dalle norme succitate saranno effettuate secondo le modalità indicate
nel DM 30 gennaio 2015, come precisato nella circolare ministeriale, con il
conseguente venir meno del rilascio delle attestazioni di regolarità
contributiva secondo la prassi precedentemente in uso per le Gestioni ex
Enpals.
Pertanto,
a far data dal 1° luglio 2015 le verifiche in ordine alla sussistenza del
requisito di regolarità contributiva relative ad imprese o enti pubblici o
privati che operano nel campo dello spettacolo saranno effettuate secondo la
disciplina illustrata nella presente circolare.
Si
rammenta, a tal fine, che le verifiche effettuate tramite il codice fiscale
dell’impresa saranno estese a tutte le posizioni contributive che risultano ad
esso riconducibili.
La
verifica avrà ad oggetto i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo
mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia
scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce contributive
(art. 3 del DM).
Occorre,
altresì, far presente che dall’abrogazione del comma 4 dell’art. 2 della legge
n. 7/1979 e del comma 4 dell’art. 39 della legge n. 800/1967 discende anche il
venir meno del previgente istituto dell’accantonamento. Si rammenta, a tal
proposito, che il predetto istituto prevedeva che, qualora il soggetto
beneficiario di una sovvenzione statale nell’ambito, rispettivamente, delle
attività teatrali di prosa o di quelle
liriche, concertistiche, corali e di balletto non fosse in possesso del
requisito di regolarità contributiva finalizzato all’erogazione della
sovvenzione, la pubblica amministrazione erogante accantonasse sulla somma
assegnata un importo pari a quello contestato o pendente che, in caso di
mancata regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria, doveva essere
versata direttamente all’ente di previdenza competente (Enpals).
Pertanto,
in tutti i casi in cui, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica automatizzata
nei confronti dell’impresa e/o ente dello spettacolo sovvenzionato fornisca un
esito di irregolarità, tenuto conto della rimodulazione dell’istituto
dell’intervento sostitutivo (40) operata dall’art. 31, comma 8-bis del d.l. n.
69/2013, che ha esteso tale istituto anche alle erogazioni pubbliche di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere, la pubblica amministrazione erogante dovrà attivare, in tale
ambito, l’intervento sostitutivo, trattenendo dalle somme dovute all’impresa o
ente sovvenzionato l’importo corrispondente al debito indicato nel documento
denominato “Verifica regolarità contributiva” che andrà versato a ciascuno
degli Enti, Inps e/o Inail, nei cui
confronti risulti l’inadempienza.
Si
rinvia ai contenuti della circolare n. 54 del 13 aprile 2012 e dei messaggi n.
13154 del 14 agosto 2013 e n. 18830 del 20 novembre 2013.
A
tal proposito, si precisa che per il versamento di somme relative a debiti per
contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti afferenti alla Gestione
lavoratori dello spettacolo, relativi a periodi di competenza fino a dicembre
2014, le pubbliche amministrazioni effettueranno il pagamento del dovuto
mediante versamento sul conto di contabilità speciale n. 1295, intestato ad
“INPS- Direzione Generale-ex ENPALS incasso contributi F24”, specificando nella
causale che si tratta di versamento effettuato a titolo di “Intervento
sostitutivo in favore dell’EX ENPALS” e indicando il codice fiscale del
soggetto per conto del quale si effettua il pagamento. Le Sedi, ricevuta la
notizia del pagamento, provvederanno a trasmettere le relative specifiche
tramite PEI alla Direzione Centrale Entrate che ne curerà l’acquisizione a
sistema.
Per
i debiti relativi ai periodi di competenza a partire da gennaio 2015, il
versamento da parte della pubblica amministrazione procedente avverrà
attraverso il modello di versamento F24 EP secondo le modalità contenute nel
messaggio 13154/2013.
Si
evidenzia, altresì, che alla luce delle disposizioni del citato 31, comma 8-bis
del D.L. n. 69/2013, le indicazioni innanzi fornite valgono anche nel caso in
cui le sovvenzioni e/o contributi ad imprese e enti dello spettacolo siano
erogate da parte di enti pubblici territoriali diversi da quelli statali.
Pertanto,
al fine di procedere all’erogazione di sovvenzioni e contributi ad imprese del
settore dello spettacolo, anche gli enti pubblici territoriali sono tenuti ad
acquisire il Durc On Line, secondo le modalità innanzi esposte e, nel caso di
Documento con esito di irregolarità a carico del soggetto beneficiario, ad
attivare l’intervento sostitutivo ex art. 31, comma 3 del citato D.L. n.
69/2013.
Si
pone, inoltre, l’attenzione sulla circostanza che l’abrogazione operata
dall’art. 10, comma 1 lettera d) riguarda esclusivamente il comma 4 dell’art.
10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 e le disposizioni ivi contenute in materia di
attestazioni di regolarità contributive rilasciate dall’ex Enpals al fine del
pagamento di sovvenzioni e contributi ad imprese ed enti del settore dello
spettacolo.
Rimangono,
invece, in vigore e continuano ed esplicare efficacia le disposizioni dei commi
1, 2, 3 e 5, del medesimo art. 10 citato, relative al “certificato di
agibilità” che le imprese e gli enti del settore dello spettacolo sono tenute a
richiedere per consentire di fare agire nei locali di proprietà o sui quali
abbiano un diritto di godimento lavoratori dello spettacolo rientranti nelle
categorie dal n. 1) al n. 14) dell’art. 3 del citato decreto (cfr. art. 6,
comma 2 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947); tale certificato, infatti, pur
presupponendo per il suo rilascio una verifica di regolarità contributiva
dell’impresa esplica i suoi effetti limitatamente alle finalità innanzi
esposte.
Il
“certificato di agibilità” pertanto, continuerà ad essere richiesto secondo le
consuete modalità, da ultimo illustrate nel messaggio n. 3575 del 27 maggio
2015, al quale si rimanda.
Resta
fermo secondo quanto già precisato al precedente paragrafo 5. che qualora la
richiesta di verifica di regolarità provenga da uno dei soggetti di cui alle lettere a), c) e d)
dell’art. 1 del DM, ove ne ricorrano i presupposti, l’esito di irregolarità
dichiarato nel documento “Verifica regolarità contributiva” comporta sempre
l’obbligo dell’attivazione dell’intervento sostitutivo.
Per
completezza, attesa l’esclusività della modalità telematica di verifica della
regolarità contributiva prevista dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014, si fa presente che la sussistenza del
requisito di regolarità contributiva nei settori dello sport professionistico
ed, in particolare del calcio e del basket, richiesta dai regolamenti della
Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Pallacanestro
per l’iscrizione delle società sportive ai campionati professionistici, sarà
dichiarata esclusivamente dal Durc On Line, che con effetto dal 1° luglio 2015
comporta il venir meno delle modalità di verifica precedentemente effettuate in
tale ambito.
Ai
sensi dell’art. 1, lett e) del DM 30 gennaio 2015, la richiesta di verifica della
regolarità contributiva potrà essere effettuata, oltre che dalla società
sportiva, anche dalle Federazioni interessate, in possesso di specifica delega
rilasciata da parte della società medesima che dovrà essere, come specificato
al paragrafo 1. lettera a), comunicata all’Istituto dalla società delegante.
12. Flusso Operativo della “procedura Durc On
Line”
Il
nuovo servizio è il risultato di una complessa interazione tra i portali e tra
gli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.
Lo
scambio dei dati relativi alle richieste di verifica (interrogazioni degli
utenti) e ai relativi esiti comunicati dagli enti coinvolti nella verifica ai
portali di INPS e INAIL avviene in cooperazione applicativa e richiede
l’allineamento costante dei sistemi.
Il
flusso operativo e le regole di gestione del servizio sono riassumibili come
segue.
1.
L’utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o al portale
INAIL e seleziona il servizio “Durc On Line”;
2. L’utente può scegliere una delle seguenti
funzionalità:
-
Consultazione Regolarità
-
Lista Richieste
-
Richiesta Regolarità
3. L’utente seleziona “Consultazione
regolarità”, inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la
regolarità contributiva (se inserisce un codice fiscale formalmente errato il
sistema segnala l’errore) e seleziona il bottone “Consulta regolarità”; poiché
il Durc On Line è liberamente accessibile la funzione non effettua alcun
controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è
presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone
all’utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo (il
documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un
messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line
in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la
funzione "Richiesta Regolarità";
4. L’utente seleziona la funzione “Richiesta
Regolarità” e inserisce il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella
PEC alla quale sarà comunicato l’esito della verifica stessa (le Banche, gli
intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una
apposita delega rilasciata dall'impresa o dal lavoratore autonomo, possono
effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale INPS);
5. Il sistema richiama i servizi dell’altro
portale e verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della
regolarità, in tal caso il portale avvisa
l’utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) e
fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura
indica il portale “owner” della richiesta, altrimenti prende in carico la
richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo;
6. A questo punto i sistemi sono allineati e
attivano i controlli per la verifica di regolarità; se il codice fiscale
riguarda un’impresa per la quale risulta negli archivi INPS un CSC edile, il
portale “owner” che ha in carico la richiesta di verifica richiama i servizi
delle Casse edili;
7. Il sistema comunica all'utente che
l'elaborazione della richiesta è in corso e che durante questa fase è possibile
rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta
inoltrata utilizzando le funzioni di Ricerca ‘Lista Richieste’. In caso di
successivo inoltro tramite la funzione " Richiesta Regolarità" di una
verifica per il medesimo codice fiscale, il sistema controllerà e visualizzerà
lo stato della prima richiesta effettuata per il codice fiscale in esame. La richiesta
rimane in elaborazione per un massimo di 6 ore, scadute le quali, se i sistemi
non si sono allineati viene annullata per cause tecniche e deve essere
riproposta;
8. Se è possibile attestare subito la
regolarità, il sistema consente la
visualizzazione del Documento in formato .pdf non modificabile,
altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un
esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con
una PEC spedita all’indirizzo indicato al momento dell’accesso dal richiedente
sarà data comunicazione che l'esito può essere visualizzato ed acquisito;
9. Per acquisire l’esito della richiesta,
l’utente deve selezionare la funzione “Lista Richieste” dove può visualizzare
il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di
ciascun ente, che può essere:
a.Regolare
b.In
verifica (punto 8, secondo caso)
c.Non
Regolare
d.Elaborazione
in corso (punto 7)
10. Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente
(Regolare, Non Regolare, Non iscritto che si riferisce al caso in cui il codice
fiscale non è presente negli archivi degli Enti coinvolti nella verifica) il
portale “owner” definisce l’esito della richiesta.
In
caso di esito Regolare crea il Documento
in formato .pdf non modificabile denominato "Durc On Line.
In
caso di esito Non Regolare crea un Documento con le stesse caratteristiche del
precedente denominato "verifica di regolarità contributiva".
L’utente
riceve tramite PEC l’avviso che è disponibile l’esito della verifica della
regolarità contributiva per il Codice Fiscale per il quale è stata effettuata
la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione
del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo nel seguente formato OWNER_Numeroprotocollo.
---
NOTE
(1)
D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE».
Art.
3 Definizioni
co.
1. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
[…OMISSIS…]
b)
amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti
aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni
appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26,
29, 31, 32 e 33, del D.Lgs. n. 163/2006.
(2)
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
L’art.
90, co. 9, disciplina gli adempimenti del committente o del responsabile dei
lavori privati presidiati penalmente:
-
ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione
alle funzioni o ai lavori da affidare e della dichiarazione dell’organico medio
annuo (lett. a e b);
-
nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia prima dell'inizio dei
lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività
(lett. c).
(3)
Artt. 40, 43 e 44-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
(4)
La delega deve sempre essere rilasciata personalmente dal Titolare/Legale
rappresentante/ Lavoratore autonomo.
(5)
Si tratta delle società i cui soci possono essere iscritti alla Gestione
artigiani o commercianti. Per i soci di S.r.l. qualora la società svolge
attività di servizi l’iscrizione è obbligatoria. Per i soci di S.r.l. qualora
la società svolga attività artigiana l’iscrizione può essere richiesta dagli
interessati non ricorrendo la sua obbligatorietà.
(6)
Articolo 3, comma 1, legge 15 giugno 1984, n. 240.
(7)
La procedura DURC-AGR.CAU è stata rilasciata con il messaggio INPS n. 30059 del
10 novembre 2006.
(8)
Gli indirizzi PEC delle sedi INPS sono reperibili sul sito www.INPS.it >
Informazioni > Le sedi INPS > Ricerca per Elenchi – Posta Certificata.
(9)
Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013.
Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase
amministrativa. La nuova disciplina è stata illustrata dall’Istituto con
circolare n. 108 del 12 luglio 2013.
(10)
Cfr. paragrafo 5.sub 5.a della circolare Inps n. 108 del 12 luglio 2013.
(11)
Cfr. paragrafo 6. della circolare Inps n. 108 del 12 luglio 2013.
(12)
Cfr paragrafo 9. della circolare Inps n. 108 del 12 luglio 2013.
(13)
Messaggio Inps n. 21027 del 20 dicembre 2013.
(14)
L'art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “decreto
del fare”), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha
modificato l’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.
(15)
Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0022135 del 19 dicembre
2013.
(16)
L’articolo 8, comma 3 del DM 24.10.2007 stabiliva che “Ai soli fini della
partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento
non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun
Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo
scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con
riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno
scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento
del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC”.
(17)
Articolo 12-bis del DPR 602/1973
(18)
Art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Per accedere ai benefici ed alle
sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le
imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266”.
(19)
Si rammenta quanto previsto dall’art.
31, comma 5, del d.l. 69/2013 che ha disciplinato la possibilità per i soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del DPR 207/2010 di utilizzare il
medesimo DURC in più fasi del contratto. Cfr. circolare Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 36 del 6
settembre 2013.
(20)
Le denunce presentate all’INPS che rientrano nelle tipologie di denunce che non
contengono gli elementi necessari richiesti ovvero che presentano incongruenze
sono:
Uniemens
“provvisorio” che ricorre quando le somme degli importi a debito e/o a credito
ricostruiti sono inferiori ai rispettivi valori indicati negli elementi
dichiarativi “totale a debito” e “totale a credito” presenti nei dati di
“quadratura” della denuncia aziendale.
Uniemens
“anomalo che ricorre quando le somme degli importi a debito o a credito o
entrambi risultano superiori ai rispettivi valori indicati negli elementi
dichiarativi “totale a debito” e “totale a credito”.
Uniemens
“non generabili” che ricorre quando sono assenti o la denuncia aziendale ovvero
tutte le denunce individuali.
(21)
Nota Anac n. 62304 del 19 maggio 2015.
(22)
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21 aprile 2015 prot.
6666 con la quale viene superato quanto disposto con l’interpello n. 41/2012.
(23)
L’art. 32, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge 28
gennaio 2009, n. 2 ha sostituito il comma 1 dell’art. 182 – ter (transazione
fiscale) del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge
fallimentare), prevedendo per
l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, la possibilità di proporre ai
creditori, nel piano di risanamento posto a fondamento del concordato
preventivo (art. 160 della legge fallimentare), il pagamento parziale dei
contributi amministrati da Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza
obbligatoria e dei relativi accessori.
(24)
Circolare Inps n. 38 del 15 marzo 2010
(25)
Il decreto 13 marzo 2013 è stato adottato dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali.
(26)
Circolare Inps n. 16 del 30 gennaio 2014
(27)
Le disposizioni di cui al messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014 in tema di
verifica di autodichiarazione devono intendersi superate.
(28)
Messaggio n. 13153 del 14 agosto 2013
(29)
Circolari Inps n. 113 del 14 settembre 2012 e n. 118 del 28 settembre 2012
(30)
Art. 444, co. 1 codice procedura penale:
“1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando
questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera
cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.”
(31)
Articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 758/1994 e articolo 15 del
decreto legislativo 124/2004.
(32)
Articoli 162 e 162 bis del codice penale.
(33)
L’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2011, n. 214, ha disposto
la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals e il trasferimento delle relative
funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti
soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012.
(34)
Si tratta dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n.
207/2010
(35)
Si tratta delle ipotesi indicate dall’articolo 31, commi 4, 5 e 6, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98
(36)
La disciplina dell’intervento sostitutivo è contenuta nella circolare Inps n. 54 del 13 aprile 2012; nel messaggio Inps
n. 013154 del 14/08/2013 e nel messaggio Inps n. 18830 del 20 novembre 2013
(37)
Art. 2, commi 2, 3, 4, legge n. 7/1979: “omissis…2.La liquidazione dei
contributi e' subordinata alla presentazione di un certificato
rilasciato dall'ENPALS, entro 45 giorni,
dalla ricezione
dell'istanza, ai sensi e per gli effetti del disposto di
cui al quarto comma aggiunto
all'articolo 10 del decreto legislativo 16
luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388,
attestante che l'assegnatario non e' inadempiente nei confronti
dell'ENPALS per il
pagamento dei contributi
assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive
relative al personale occupato nell’attività teatrale.
3.
Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare, entro 30 giorni dalla ricezione
di apposita istanza dell'assegnatario
del contributo, o di altri che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei
contributi assicurativi contestati o pendenti, degli eventuali interessi di
mora o di quanto altro non versato.
4.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona, in tal caso, una somma
pari a quella
contestata o pendente sull'importo della somma assegnata,
fintanto che l'ENPALS
non rilasci un successivo certificato
liberatorio. Qualora l'assegnatario non
provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva,
nei confronti dell'ENPALS, il Ministero
rimetterà direttamente all'Ente l'importo accantonato, con
effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario
del contributo.”
(38)
art. 39, commi 2, 3 e 4, legge 14 agosto 1967, n. 800: “…omissis…2. In particolare
deve essere esibito
il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza
e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(Enpals), ai sensi e per gli
effetti del disposto di cui al
quarto comma aggiunto
all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947,
n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n.
2388, attestante che
l'assegnatario della sovvenzione
o del contributo non
ha alcuna pendenza
contributiva nei confronti dell'Ente relativamente
al personale occupato
per lo svolgimento della
manifestazione musicale alla
quale la sovvenzione
od il contributo si riferisce.
3.
Qualora esistano contestazioni
o pendenze, l'Enpals rilascia un
proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei
contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.
4.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in
tal caso una somma pari
a quella contestata o pendente sull'importo della
sovvenzione o del
contributo assegnato fin tanto
che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora
l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione
contributiva nei confronti dell'Enpals,
il Ministero rimetterà
direttamente all'Ente le somme
corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per
l'Amministrazione e per
l'assegnatario della sovvenzione
o contributo”.
(39)
art. 10, comma 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708: “…omissis…4. Il
pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo
Stato a
favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività
nel campo dello spettacolo, sara' effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in
cui si attesti che le imprese
e gli enti
non si siano
resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso.”
(40)
art. 4 del D.P.R. n.207/2010 e art. 31, co. 3 del d.l. n.69/2013
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