Considerato
come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi è possibile che
invece che all’art. 100 si volesse far riferimento all’art. 90 relativo agli
obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello
relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?"
Al
riguardo va premesso che il decreto ha lo scopo di individuare i criteri
generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che
si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Le
attività di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto fanno riferimento alle
situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui
all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 (art. 1, co. 2, del decreto).
Per
salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue
immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della
circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli,
convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.
L'art.
91 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che "il coordinatore per la
progettazione:
a)
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma
1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV."
Tutto
ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Con
il decreto in argomento viene "ampliato" il raggio di azione dei
regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento
e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L'allegato
XV. punto 2.2.1. lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il piano di
sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza,
deve contenere "l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato
XV.2. in relazione: [...] all'eventuale presenza di fattori esterni che
comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori
stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico
circostante".
Pertanto,
il riferimento all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con
le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per
l'applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il
coordinatore per la sicurezza.
Nessun commento:
Posta un commento