OGGETTO:
Decreto
Interministeriale 8 aprile 2015. Sgravio contributivo per l’incentivazione
della contrattazione di secondo livello per l’anno 2015.
SOMMARIO:
Sgravio
contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo
livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni e
criteri di ammissione al beneficio riferito a premi corrisposti nel 2014.
L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con
separato messaggio.
Premessa.
Nel
corso degli ultimi anni, l’impianto normativo che regolamenta lo sgravio
contributivo in favore della contrattazione di secondo livello è stato oggetto
di ripetuti interventi che, oltre a stabilizzare l’incentivo, hanno riordinato
il plafond a disposizione, attraverso una progressiva diminuzione delle
risorse.
Con
riferimento all’anno 2015, sulla materia sono altresì intervenuti la legge di
stabilità 2015[1], e, più recentemente, il Decreto interministeriale 8 aprile
2015.
In
particolare:
-
l’articolo
1, c. 313 della legge n. 190/2014, ha previsto una riduzione delle risorse
finanziarie destinate allo sgravio in questione per un ammontare pari a 208
milioni di euro per l'anno 2015;
-
il
Decreto interministeriale 8 aprile 2015[2] (all. n. 1) ha dettato le regole per
la pratica fruizione dell’incentivo.
Anche
per il 2015 il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto
previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o
territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge
e degli accordi interconfederali vigenti.
Con
la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulla materia e sulle
modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio
riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre).
1. Contenuto del provvedimento.
L'art.
1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il
finanziamento dello sgravio contributivo per l’incentivazione della
contrattazione di secondo livello del 2015 (391 milioni di euro).
Dette
risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione
aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato
utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie
contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata
all’altra tipologia.
2. Oggetto del beneficio.
Per
l’anno 2015, il DM stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi
previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di
secondo livello (come in premessa chiarito), possa essere concesso entro il
limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore,
premio compreso.
Il
provvedimento ministeriale prevede che – in relazione al monitoraggio delle
domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 1,60% possa
essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni
interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e
successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il limite massimo
della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della
legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
3. Retribuzione contrattuale.
Per
la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio
contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.
A
tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento agli
anni precedenti [3].
4. Misura dello
sgravio.
Nei
limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la
norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
-
entro
il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro[4],
al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali
misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni
per territori montani e svantaggiati;
-
totale
sulla quota del lavoratore[5].
5. Condizioni di
accesso.
Per
accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e
territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti
caratteristiche:
-
essere
sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati),
a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni
territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale in oggetto [6];
-
prevedere
erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività,
innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati
riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel
caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di
indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno
legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Con
riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio,
dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta
dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
La
fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle
condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in
materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli
accordi e contratti collettivi.
In
caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva
l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti
al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili
previste dalle vigenti disposizioni.
6. Esclusioni.
Per
l’accesso alla misura incentivante rimane vincolante il deposito - presso la
Direzione territoriale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai
datori di lavoro.
Ne
consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio
contributivo.
Sono,
altresì, escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di
cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento
ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è
demandata all’ARAN.
Lo
sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai
dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti economici e
normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389.
7. Modalità di
richiesta dello sgravio.
È
l’articolo 3 del decreto a dettare le modalità di accesso al beneficio.
Le
aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati[7] - dovranno
inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche
per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti
alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.
La
domanda deve contenere:
-
i
dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è
rappresentata dal codice azienda);
-
la
tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione
dello stesso;
-
la
data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la
Direzione Territoriale del Lavoro competente;
-
l’indicazione
dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici[8];
-
ogni
altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.
La
procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di
protocollo informatico.
In
previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto www.inps.it della
procedura per l’invio delle domande di sgravio - sia con acquisizione on-line
delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici istanze- con
apposito messaggio verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto
della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da
cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto
delle previsioni di cui all’articolo 3 del Decreto interministeriale 8 aprile
2015, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di
accesso. A tal fine, la procedura renderà possibile l’utilizzo dei dati già
presenti nei flussi UniEmens.
8. Ammissione
allo sgravio.
Il
Decreto interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio
riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto,
affida allo stesso la definizione delle relative modalità.
A
tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale
termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle
aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse
e agli intermediari autorizzati.
Nell’ipotesi
in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio
nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di
tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione
degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente
eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto
affermato al punto 1.
Tale
eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di
ammissione all’incentivo.
Come
già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata
alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità
contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota.
9. Soggetti
abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio
contrattuale di secondo livello.
La
trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale
di secondo livello è consentita alle categorie indicate nella circolare n.
28/2011 e nei messaggi successivi, cui, quindi, si rimanda anche con
riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.
---
Note
[1]
Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cfr. art. 1, c. 313.
[2]
Il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 è stato pubblicato nella GU n.123
del 29-5-2015 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[3]
Cfr. circolari n. 82/2008; 39/2010; 51 e 96/2012.
[4]
La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota
complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende
che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps.
Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25,
c. 4 della legge n. 845/1978, versato nel 2014 dai datori di lavoro ad
integrazione della contribuzione per l’ASpI.
[5]
Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per
la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla
Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura;
per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di
sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle
quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (per l’anno 2014 € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari
a € 3.836,00.
[6]
Il DM è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
(29/05/2015). Atteso che il 30° giorno successivo cade di domenica, il termine
di deposito slitta al primo giorno utile successivo.
[7]
Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
[8]
Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente (INPGI) ovvero
alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS e di contribuzioni minori dovute all’INPS,
devono essere trasmesse due distinte domande.
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