OGGETTO:
Incentivo
all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve
Programma “Garanzia Giovani”). Novità introdotte dai decreti direttoriali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 e del 28
maggio 2015.
SOMMARIO:
I
decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23
gennaio 2015 e del 28 maggio 2015 hanno rettificato il precedente decreto 8
agosto 2014, n. 1709. Con il decreto del 23 gennaio 2015 è stata, in
particolare, ampliata la sfera delle tipologie contrattuali per le quali è
possibile riconoscere il bonus occupazionale; il bonus è stato reso cumulabile
con altri incentivi all’assunzione e sono state ampliate le possibilità di
fruizione del bonus per le agenzie di somministrazione.
Con
il decreto del 28 maggio 2015 è stata riconosciuta la possibilità di usufruire
degli incentivi della misura “Bonus Occupazione” anche oltre i limiti di cui al
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma
comporti un incremento occupazionale netto. Con la presente circolare si
forniscono precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di
ammissione all’incentivo.
INDICE
Premessa
1.
Nuove tipologie contrattuali per le quali è riconoscibile il bonus
occupazionale
1.1.
Contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere
1.2.
Proroghe di rapporti a tempo determinato
2.
Contratti di somministrazione
3.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
4.
Coordinamento con altri incentivi
Allegati:
1.
Decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015
2.
Decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015
PREMESSA
Con
i decreti direttoriali n. 11 del 23 gennaio 2015, pubblicato in data 11 febbraio
2015 nella sezione legale del sito internet del Ministero, e n. 169 del 28
maggio 2015, pubblicato nella medesima sezione in data 03 giugno 2015, allegati
alla presente circolare (All. n. 1 e 2),
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente
decreto 8 agosto 2014, con il quale ha disciplinato l'incentivo per
l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma garanzia Giovani”.
I
moduli telematici di prenotazione e conferma sono stati aggiornati, tenendo conto
delle novità contenute nei citati decreti.
La
presente circolare illustra la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di
rettifica e fornisce indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.
1. Nuove
tipologie contrattuali per le quali è riconoscibile il bonus occupazionale.
Il
decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 ha ampliato le tipologie di
rapporti incentivabili, prevedendo l’estensione del bonus occupazionale anche
ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di
mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato
purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei
mesi.
Rimane
invece esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato
di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
In
osservanza dell’articolo 2 del citato decreto, le modifiche apportate si
applicano alle assunzioni e alle proroghe effettuate a decorrere dal 1° maggio
2014, data originaria di avvio del programma “Garanzia Giovani”; ai fini del
riconoscimento del bonus occupazionale è, in ogni caso, necessario che
l’assunzione sia stata preceduta dall’iscrizione del giovane al programma.
1.1. Contratti
di apprendistato professionalizzante o di mestiere
Come
è noto, l’art. 4 del d.lgs. 167/2011 (T.U. dell’apprendistato) disciplina i
rapporti di apprendistato professionalizzante, demandando alla contrattazione
collettiva ampi poteri regolatori, tra cui la possibilità di stabilire, in
ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da
conseguire:
-
la
durata e le modalità di erogazione della formazione;
-
la
durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non
può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione
collettiva di riferimento.
I
CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, con
riferimento alle attività svolte in cicli stagionali, specifiche modalità di
svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate
minime.
Il
bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello
previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una
durata pari o superiore a 12 mesi.
Nelle
ipotesi in cui la durata del rapporto inizialmente concordata sia invece
inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente
ridotto (nuovo art. 5, comma 5, come modificato dal decreto direttoriale n. 11)
(All. n. 1).
In
proposito si forniscono i seguenti esempi:
ALFA
stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore
Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; il contratto
prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.01.2015 al
31.03.2016. ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché
il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà il
bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato);
ALFA
stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore
Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; il contratto
prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.05.2015 al
31.10.2015. ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 2.250 (poiché
il rapporto ha durata di 6 mesi, al datore di lavoro spetterà il bonus
riconoscibile per il contratto a tempo indeterminato ma ridotto di sei quote
mensili).
1.2 Proroghe di
rapporti a tempo determinato
Il
decreto direttoriale n. 11 già citato ha previsto che, nelle ipotesi di
proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata
complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre,
nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di
lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il
beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi
(art. 5, comma 4, come modificato dal decreto direttoriale n. 11) (All. n. 1).
Pertanto,
nell’ipotesi in cui il rapporto raggiunga la durata minima necessaria al fine
del riconoscimento del bonus occupazionale – pari a sei mesi - solo in seguito
alla proroga, il datore di lavoro potrà richiedere l’incentivo per il rapporto
complessivamente inteso.
In
proposito si forniscono i seguenti esempi:
a) ALFA assume Tizio – avente una classe di profilazione
MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.10.2014; ad ALFA non
spetta alcun bonus, perché il rapporto dura meno di sei mesi. Alla scadenza
programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.11.2014. Poiché neanche con
la proroga il rapporto - complessivamente considerato - raggiunge la durata
minima di sei mesi, ad ALFA non spetta alcun bonus per l’assunzione effettuata;
b) ALFA assume Tizio – avente una classe di
profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.10.2014; ad
ALFA non spetta alcun bonus, perché il rapporto dura meno di sei mesi. Alla
scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.03.2015. Poiché il
rapporto, considerata anche la proroga, raggiunge la durata complessiva di otto
mesi, ad ALFA spetta il bonus di 2.000 euro.
Nell’ipotesi
in cui venga prorogato un rapporto a tempo determinato per il quale sia stato
già autorizzato l’incentivo, si ha diritto ad un eventuale secondo incentivo
pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto complessivamente
inteso (dalla data di inizio del rapporto alla data della fine della proroga) e
l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento
alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo
incentivo.
Esempi:
a) ALFA assume Tizio – avente una classe di
profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.02.2015.
Alla scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.03.2015. Ad
ALFA spetta il bonus di 2.000 euro per l’assunzione a tempo determinato; per la
proroga di un mese non ha diritto al riconoscimento di ulteriori benefici.
b) ALFA assume Tizio – avente una classe di
profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.02.2015.
Alla scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.08.2015. Il
rapporto complessivamente considerato avrà, quindi, una durata di 13 mesi. Ad
ALFA spetta il bonus di 2.000 euro per l’assunzione a tempo determinato; per la
proroga di ulteriori otto mesi, ALFA avrà diritto all’ulteriore incentivo
residuo di 2.000 euro (4.000 euro per il rapporto di durata superiore a 12 mesi
meno 2.000 euro già fruiti).
2. Contratti di
somministrazione
L’articolo
4, co.5, del decreto originario escludeva l’incentivo per le assunzioni a scopo
di somministrazione, per le quali l’agenzia somministrante fruisse di una
remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro
nell’ambito del “Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”
o di altri programmi a finanziamento pubblico; tale preclusione è stata abrogata.
In
proposito, si evidenzia che l’art. 21, co. 1, lett. i), del d.lgs. 276/2003
prevede espressamente che il contratto di somministrazione di manodopera sia
stipulato in forma scritta e contenga, tra gli altri elementi, l’assunzione
dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri
retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei
prestatori di lavoro.
Pertanto,
l’agenzia di somministrazione può godere della remunerazione per l’attività di
intermediazione ed accompagnamento al lavoro svolta all’interno del programma
operativo Iniziativa Occupazione Giovani e, nell’ipotesi di ammissione al bonus
occupazionale, deve detrarre dal costo del lavoro addebitato all’utilizzatore
l’importo riconosciuto.
Si
coglie l’occasione per precisare che, nelle ipotesi di somministrazione, i
limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto
utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.
3. Compatibilità
con la normativa in materia di aiuti di stato
Il
decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, modificando l’articolo 7, comma
1, del Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 (All. n. 2) ha previsto che gli incentivi
della misura “Bonus occupazione” possono essere fruiti anche oltre i limiti di
cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma
comporti un incremento occupazionale netto.
4. Coordinamento
con altri incentivi
In
forza del decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015, il bonus
occupazionale deve considerarsi cumulabile (art. 7, comma 3, nuova versione, a
seguito delle modifiche apportate dal decreto n. 11/2015) con altri incentivi
all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai
datori di lavoro o ai lavoratori.
L’incentivo
è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o
contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi
salariali.
Come
ribadito dall’articolo 2, paragrafo 31 del Regolamento CE 651/2014, per costi
salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta,
comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.
Pertanto,
assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente
diffuse, il predetto bonus occupazionale è cumulabile, senza limitazioni, con
l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell'articolo unico, commi
118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il
bonus occupazionale è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi
salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei
confronti del datore di lavoro, tra cui si ricordano:
a) l’incentivo per l’assunzione di donne prive
di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di
impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in
particolari professioni o settori di attività, di cui all’art. 4, commi 8-11,
della legge n. 92/2012;
b) l’incentivo per l’assunzione di giovani
genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari
del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della L. n. 92/2012;
d) l’incentivo sperimentale per l’assunzione a
tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del
d.l. n. 76/2013;
e) l’incentivo per l’assunzione di giovani
lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni
dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli;
f) l’incentivo previsto per l’assunzione di
apprendisti di cui all’art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro
che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Nessun commento:
Posta un commento