La Nota esplicativa
del Ministero del Lavoro:
Le disposizioni
contenute nel decreto possono essere suddivise nei seguenti quattro gruppi
fondamentali:
– disposizioni
comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS);
– disposizioni
in materia di CIGO;
– disposizioni
in materia di CIGS;
– disposizioni
in materia di fondi di solidarietà bilaterali.
Disposizioni comuni alle integrazioni salariali
ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS)
I principali
interventi riguardano:
-
l’estensione dei
trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante, con la conseguente estensione degli obblighi
contributivi (precisamente, gli apprendisti diventano destinatari della CIGO e,
nel caso in cui siano dipendenti di imprese per le quali trova applicazione
solo la CIGS, di quest’ultimo trattamento, limitatamente alla causale di crisi
aziendale);
-
la revisione
della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: viene previsto,
infatti, che per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possano superare la durata massima
complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (attualmente tale durata è pari
a 36 mesi in un quinquennio fisso). Le riduzioni della durate massime comporta
risparmi di spesa, destinati a importanti interventi di politica sociale (in
materia di: conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro; nuova
assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), anche con riferimento ai
lavoratori stagionali del settore del turismo; assegno di disoccupazione
(ASDI); e di fondo per le politiche attive del lavoro);
-
l’introduzione
di meccanismi di condizionalità concernenti le politiche attive del lavoro:
nello specifico, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali
è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di
lavoro sono convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di
servizio personalizzato.
L’introduzione di un meccanismo di “bonus-malus”
sulle aliquote pagate dalle imprese
Il decreto
prevede anche l’introduzione di un meccanismo di 'bonus-malus' sulle aliquote
pagate dalle imprese per la cassa integrazione.
Per tutte le
imprese che utilizzano la cassa integrazione viene introdotto uno sconto del
10% circa sul contributo ordinario che, quindi, passa dall'1,90% all'1,70%
della retribuzione per quelle fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle
sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l'edilizia.
Ma le imprese
che più utilizzano la cig, più pagano: viene infatti previsto un contributo
addizionale del 9% della retribuzione per chi la usa sino ad un anno; del 12%
sino a due anni e del 15% sino a tre.
Disposizioni in materia di integrazioni salariali
ordinarie (CIGO)
I principali
interventi riguardano:
-
l’introduzione
del divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il
limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel
semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale; e
ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGO,
nonché il ricorso alla riduzione dell’orario di lavoro rispetto alla
sospensione;
-
la
semplificazione della procedura di concessione delle integrazioni salariali
ordinarie: nello specifico, viene previsto che il trattamento sia concesso
dalla sede INPS territorialmente competente, senza previa deliberazione della
Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni.
Disposizioni in materia di integrazioni salariali
straordinarie (CIGS)
I principali
interventi riguardano:
la
razionalizzazione della disciplina concernente le causali di concessione del
trattamento: nello specifico, viene previsto che l’intervento straordinario di
integrazione salariale possa essere concesso per una delle seguenti tre
causali:
- o
riorganizzazione aziendale (che sostituisce le attuali causali di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale); o crisi aziendale,
ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione
dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto,
tuttavia, che può essere autorizzata, per un limite massimo di 6 mesi e previo
accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una prosecuzione della
durata del trattamento di CIGS, qualora all’esito del programma di crisi
aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete
prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento
occupazionale);
o contratto di
solidarietà: pertanto, gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”,
previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS,
diventano una causale di quest’ultima;
– l’introduzione
della previsione che per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale
possano essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle
ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma
autorizzato; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del
trattamento di CIGS;
– la revisione
della durata massima della CIGS e dei contratti di solidarietà; nello
specifico:
o per la causale
di riorganizzazione aziendale viene confermata l’attuale durata massima di 24
mesi per ciascuna unità produttiva, eliminando però la possibilità, attualmente
prevista, di concedere le c.d. “proroghe complesse” (ossia due proroghe della
durata massima di 12 mesi ciascuna);
o per la causale
di crisi aziendale viene confermata la durata massima di 12 mesi;
o per la causale
di contratto di solidarietà viene confermata, rispetto agli attuali contratti
di solidarietà di tipo “A”, la durata massima di 24 mesi. Tale durata può
essere estesa a 36 mesi, in quanto viene previsto che la durata dei trattamenti
per la causale di contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel
quinquennio mobile, sia computata nella misura della metà. Oltre tale limite,
la durata di tali trattamenti viene computata per intero.
Disposizioni in materia di fondi di solidarietà
bilaterali
I principali
interventi riguardano:
– la previsione
dell’obbligo di istituire i fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori
che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali
ordinarie o straordinarie, in relazione alle imprese che occupano mediamente
più di 5 dipendenti (attualmente l’obbligo è previsto in relazione alle imprese
che occupano mediamente più di 15 dipendenti);
– la previsione
che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale (ossia
il fondo che opera per tutti i settori i quali, oltre a non rientrare
nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o
straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali) assume
la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale ed è soggetto a una nuova
disciplina. Gli aspetti salienti di tale nuova disciplina sono i seguenti:
o rientrano
nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione Salariale i datori di
lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente, invece,
rientrano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i
datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del
pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per
le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%).
o il Fondo di
Integrazione Salariale garantisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà. Si
tratta di una integrazione salariale corrisposta - per un periodo massimo di 12
mesi in un biennio mobile - ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi
collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al
fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione
sostituisce i contratti di solidarietà di tipo “B”, ossia quelli stipulati
dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS. I datori
di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti possono
richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione
di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
o nel caso di
lavoratori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di
Integrazione Salariale garantisce l’ulteriore prestazione consistente
nell’assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio
mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie
(limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale);
– revisione
della disciplina dell’assegno ordinario corrisposto dai fondi di solidarietà
bilaterali: i fondi (diversi dal fondo di integrazione salariale) stabiliscono
la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio
mobile e non superiore, a seconda della casuale invocata, alle durate massime
previste per la CIGO e la CIGS (attualmente, invece, l’assegno ordinario, a
prescindere dalla causale invocata, non può eccedere la durata massima prevista
per la CIGO);
– introduzione
di requisiti di competenza ed assenza di conflitto di interesse per gli esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
quali membri dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali
(ivi compreso il fondo di integrazione salariale);
– introduzione
di requisiti di onorabilità per tutti i membri dei comitati amministratori del
Fondo di Integrazione Salariale e dei fondi di solidarietà bilaterali.
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