La nota
esplicativa del Ministero del Lavoro:
Il decreto
legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività
ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’Ispettorato ha
personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e “autonomi poteri
per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il
proprio funzionamento.
Gli organi
dell’Ispettorato sono:
1) il direttore
generale che ne ha la rappresentanza legale;
2) il consiglio
di amministrazione
3) il collegio
dei revisori.
La principale
funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di
direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.
A tal fine,
l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche
modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di
carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza
presso INPS e INAIL).
In supporto alla
programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede
l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a
disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi
informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.
Al fine di
rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza
si prevede:
-
la stipula di
appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie
locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare
l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti
ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
-
l’obbligo per
ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e
legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.
In ragione di un
progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l’Ispettorato
nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un
ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del
trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli
Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in
vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato del
Lavoro.
Ulteriori
disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di
ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi
ispettivi.
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