I punti essenziali del decreto:
Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co.
Pro.) – A partire
dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti
di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino
alla loro scadenza).
Comunque, a
partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si
concretino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal
datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano
salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento
economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Con l'intento di
espandere le tutele del lavoro subordinato, lo schema prevede, con effetto dal
1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei
lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore
dell'impresa.
Rientra nel
quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione
anche l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e
dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato
persona fisica.
Mansioni –
Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del
livello di inquadramento, così com'è previsto nel lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione (articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001),
purché rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni
«equivalenti», a mansioni, cioè, che implicano l'utilizzo della medesima
professionalità.
In presenza di
processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi
individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di
un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico
(salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del
lavoro).
Viene altresì
prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore
di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di
inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione
dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del
miglioramento delle condizioni di vita.
Vengono
confermate le seguenti tipologie:
Contratto a tempo determinato cui non sono apportate
modifiche sostanziali.
Contratto di somministrazione - Per il contratto di somministrazione a tempo
indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di
applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite
percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo
indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%).
Contratto a chiamata – Viene confermata anche l’attuale modalità
tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.
Lavoro accessorio (voucher) – Viene elevato il tetto dell’importo per il
lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e
verrà introdotta la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio,
prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa
acquistare il voucher solo in via telematica, dall'altro che debba comunicare
preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del
lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di
30 giorni.
Apprendistato –
Con la revisione della disciplina dell'apprendistato per la qualifica e per il
diploma - che ora assume la nuova denominazione di «apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» - nonché
dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un
«sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del
livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà
avvenire anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa.
Si intende,
inoltre, rivitalizzare le predette due tipologie di apprendistato, che finora
non hanno trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese.
Recependo, poi,
la volontà espressa dal Governo nel disegno di legge «Scuola» lo schema prevede
che possano accedere all’apprendistato, di durata massima quadriennale, anche
gli studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma
di istruzione secondaria superiore.
Part-time –
Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, più in assenza di previsioni al
proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al
lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non
superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, e le
parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo
spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole
che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time
verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione
onnicomprensiva della retribuzione pari al 15 per cento per le ore di cui è
variata la collocazione o prestate in aumento.
Viene inoltre
prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al
part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in
alternativa alla fruizione del congedo parentale.
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