Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Il provvedimento
interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151
del 26 marzo 2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a
tutelare in particolare le madri lavoratrici.
Il decreto
interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di
rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come
quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.
Il decreto
prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo
parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente
retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno
abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni.
Analoga
previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.
In materia di
congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi
non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità
di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia
impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.
Sono inoltre
state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e
affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori
naturali.
Importante
l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero
l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento
dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla
gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme
obbligatorie.
Il decreto
contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne
vittime di violenza di genere.
La norma sul telelavoro
prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per
venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti.
La seconda norma
introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi
di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità per le
lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione
del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di
collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un
massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la
retribuzione e gli altri istituti connessi.
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