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venerdì 26 giugno 2015

Ministero del Lavoro – Interpello n.4 del 24 giugno 2015: risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale

Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale.

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla formazione prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, nonché alla "valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa.

A titolo esemplificativo, è questo il caso in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica "ad hoc" per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per "asfaltista", figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato".

Per quanto riguarda il quesito relativo alla valutazione dei rischi, la Commissione evidenzia che a norma dell'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008 la valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere ispirato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione" e che nel documento redatto a conclusione della valutazione devono essere individuate "le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento".

Per quanto riguarda, invece, il quesito relativo alla formazione - premesso che la stessa non può mai essere sostitutiva dell'addestramento, ove previsto da norme specifiche o evidenziato come necessario dalla valutazione dei rischi - la Commissione rileva:

1. che la formazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, così come definita per durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dall'Accordo Stato - Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 "è distinta da quella prevista dai titoli successivi al 1 del d.lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

2. che essa, a norma dell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012 "costituisce un percorso minimo e, tuttavia sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi, secondo le indicazione degli articoli 28 e 29 del medesimo decreto, deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.

Da ciò discende che anche l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore - da considerarsi parte integrante dell'organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare - è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nel sopra citato Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e come ribadito nell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.

Fatto salvo l'obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche, come, ad esempio, quella di cui al decreto interministeriale del 04/03/2013 relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.

In ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.

 

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