L'Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Commissione in merito alla formazione prevista
dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, nonché alla "valutazione dei rischi
specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di
formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo
svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in
base alla classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività
specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la
formazione stessa.
A
titolo esemplificativo, è questo il caso in cui un lavoratore dei settori delle
costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla
gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una
corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica
"ad hoc" per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una
formazione specifica per "asfaltista", figura professionale le cui
mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta
di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali
in senso lato".
Per
quanto riguarda il quesito relativo alla valutazione dei rischi, la Commissione
evidenzia che a norma dell'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008 la valutazione
redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere ispirato a
criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la
completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione" e che nel documento redatto a
conclusione della valutazione devono essere individuate "le mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione
e addestramento".
Per
quanto riguarda, invece, il quesito relativo alla formazione - premesso che la
stessa non può mai essere sostitutiva dell'addestramento, ove previsto da norme
specifiche o evidenziato come necessario dalla valutazione dei rischi - la
Commissione rileva:
1.
che la formazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008,
così come definita per durata, contenuti minimi e modalità di erogazione
dall'Accordo Stato - Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 "è distinta da
quella prevista dai titoli successivi al 1 del d.lgs. n. 81/08 o da altre
norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
2.
che essa, a norma dell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012
"costituisce un percorso minimo e, tuttavia sufficiente rispetto al dato
normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto
emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi
all’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)".
Tutto
ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008
redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi,
secondo le indicazione degli articoli 28 e 29 del medesimo decreto, deve
contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi
al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione
attribuita al lavoratore.
Da
ciò discende che anche l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore -
da considerarsi parte integrante dell'organizzazione del lavoro e da
ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare - è correlata alla
valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
Pertanto
i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nel
sopra citato Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e come ribadito
nell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012, costituiscono un percorso
minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare
tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei
rischi.
Fatto
salvo l'obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la
relativa formazione sia prevista da norme specifiche, come, ad esempio, quella
di cui al decreto interministeriale del 04/03/2013 relativa alla segnaletica
stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, nel
caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una
determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari
mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la
formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del
percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono
stati adeguatamente trattati.
In
ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi
diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di
valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova
valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.
Nessun commento:
Posta un commento