Corte di Cassazione – Sentenza n.22824 del 28 maggio
2015
Ritenuto in
fatto
1. Con sentenza
del 4/12/2012 il Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, dichiarava
(...) colpevole del reato di lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione
all'infortunio occorso al lavoratore (...) in data 27/3/2008 e lo condannava
alla pena di otto mesi di reclusione, con la concessione della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato
penale.
Secondo quanto
accertato in primo grado, il giorno dell'incidente l'imputato, datore di
lavoro, si era portato insieme al proprio dipendente nell'area industriale
(...) per effettuare la movimentazione di una voluminosa cisterna in esecuzione
di appalto ad esso commesso. Il (...) alla guida di una motrice, si era quindi
posizionato con la parte posteriore di quest'ultima verso la cisterna in modo
da permettere al braccio gru di avvicinarsi ad essa. Il lavoratore, al quale
era stato ordinato di mettersi dietro la motrice al fine di agganciare il pezzo
da rimuovere al gancio del braccio gru, era intento a tale operazione quando
improvvisamente il mezzo si era messo in moto, retrocedendo, e lo aveva
travolto, (...) aveva precisato che ciò era avvenuto quando la catena era stata
già agganciata alla cisterna ma non ancora al gancio della gru.
In conformità
all'imputazione l'evento era ascritto all'imputato per aver omesso di adottare
le dovute cautele al fine di minimizzare il rischio, in particolare per non
aver utilizzato mezzi idonei, sia per quanto riguarda la capacità di carico,
sia e soprattutto per quanto riguarda i presidi più specificamente
antinfortunistici, quali segnali luminosi, stabilizzatore, verricello idoneo e
per aver inoltre operato, in una situazione caratterizzata da rischi sia per
l'utilizzo di un mezzo pesante, sia per il peso e lo scomodo posizionamento
della cisterna, senza l'ausilio di un terzo operaio che desse idonee
indicazioni e istruzioni al fine di coordinare le operazioni.
2. Pronunciando
sul gravame interposto dall'imputato, la Corte d'appello di Milano, con
sentenza del 16/5/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva
all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla
contestata aggravante e rideterminava pertanto la pena in due mesi di
reclusione, confermando per il resto la decisione di primo grado.
3. Avverso tale
sentenza propone ricorso per cassazione il (...) per mezzo del proprio
difensore, articolando tre motivi.
3.1. Con il
primo reitera l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per l'omessa
citazione in giudizio della persona offesa.
Rileva che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, l'imputato ha al
riguardo un diretto interesse atteso che la presenza in giudizio della persona
offesa consente di far attestare le eventuali preclusioni all'esercizio di
azioni risarcitone in sede civile in dipendenza dell'eventuale proscioglimento.
3.2. Con il
secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all'affermazione di penale responsabilità.
Lamenta che i
giudici di merito hanno omesso di verificare se la regola cautelare la cui
violazione è ad esso attribuita fosse finalizzata a prevenire eventi del tipo
di quello verificatosi e se il rispetto delle norme cautelari sarebbe valso ad
evitare l'evento dannoso.
Sotto altro
connesso profilo censura l'omessa considerazione del rilievo interruttivo del
nesso causale attribuibile al comportamento del lavoratore, poiché incauto ed
esorbitante dalle sue normali attribuzioni.
Deduce ancora
l'omessa verifica della prevedibilità ed evitabilità dell'evento e
dell'eventuale efficacia salvifica del c.d. comportamento alternativo lecito.
Iterando rilievo
già svolto in sede di gravame, rileva che per il veicolo utilizzato nell'occorso
non è previsto alcuno specifico obbligo di legge di utilizzare il segnalatore
acustico per la retromarcia, trattandosi di un autocarro e non già di un mezzo
d'opera.
Osserva ancora
che non avrebbero giovato a evitare l'evento i dispositivi della segnaletica
richiamati in sentenza, ossia cartelli di cantiere, stabilizzatore, apposito
argano, e che analogamente non era richiesta la presenza di un terzo operatore
in quanto il mezzo doveva semplicemente essere collocato ad adeguata distanza
dalla cisterna.
Rimarca infine
che la dinamica dell'incidente è rimasta non chiarita.
3.3. Con il
terzo motivo deduce l'illogicità della motivazione a supporto del giudizio di
equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata
aggravante.
Considerato in
diritto
4. Il ricorso è
inammissibile perché manifestamente infondato.
Il primo motivo
si pone, senza addurre idonee ragioni per superarla, contro consolidata
giurisprudenza di questa Corte, in virtù della quale l'omessa indicazione e
citazione delle persone offese, pur sanzionata con nullità ex art. 178 cod.
proc. pen., integra vizio che, a norma dell'art. 182 cod. proc. pen., può
essere eccepito solo da chi vi abbia interesse e tale non è l'imputato, che
conserva sempre la facoltà di citare la persona offesa come testimone, avendo
invece detta citazione il solo scopo di consentire al destinatario l’eventuale
costituzione di parte civile (cfr. Sez. 2, n. 12765 del 11/03/2011, Shehi, Rv.
250051; Sez. 6, n. 12196 del 11/03/2005, Delle Monache, Rv. 231193; Sez. 6, n.
35555 del 10/04/2003, Rossi, Rv. 226512; Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999,
Tinnirello, Rv. 216389).
Né tale
interesse può apprezzarsi, come ipotizzato in ricorso, in relazione
all'opponibilità nel giudizio civile dell'eventuale giudicato di assoluzione ai
sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., apparendo certamente prevalente su di esso
l'interesse opposto dell'imputato a non rimuovere dalla realtà giuridica una
sentenza a sé pienamente favorevole. Tanto meno esso può apprezzarsi in presenza
di una pronuncia di condanna rispetto alla quale evidentemente l'imputato non
può avere alcun interesse ad una sua opponibilità nel giudizio civile.
5. Il secondo
motivo a sua volta si appalesa meramente ripetitivo di doglianze già
puntualmente esaminate e confutate, con congrua motivazione, dai giudici di
secondo grado.
Esso pertanto
non si misura con il puntuale e coerente apparato argomentativo posto a
fondamento, nelle conformi sentenze di merito, della affermazione di penale
responsabilità, segnatamente in punto di violazione di elementari norme
cautelari imposte al datore di lavoro e di nesso di causalità, essendosi in
esse in particolare evidenziata la grave incuria e superficialità con cui
l'imputato ha organizzato la difficile lavorazione durante la cui esecuzione si
è verificato il grave infortunio e in particolare l'assoluta inadeguatezza del
mezzo per essa utilizzato, in quanto sottodimensionato rispetto al carico e
alle ristrettezze del luogo dal quale esso doveva essere spostato, privo di stabilizzatore,
mancante di verricello con comandi che permettessero la completa visibilità da
parte del manovratore dell'altro operaio impegnato nello spostamento.
Non può poi
dubitarsi che la rilevata inadeguatezza dei mezzi e superficialità delle
procedure operative adottate, in rapporto ad elementari esigenze di sicurezza,
costituisca condotta omissiva colposa, ascrivibile a responsabilità del datore
di lavoro, con evidente efficacia causale rispetto all'evento, in particolare
per la violazione degli obblighi importi dall'art. 35, comma 2, d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626, a mente del quale - è opportuno ricordare - «il datore
di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al
minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle
attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e
4-ter», in queste ultime in particolare prevedendosi l'obbligo per il datore di
lavoro di provvedere affinché «nell'uso di attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi sia assicurato che: a) vengano disposte e fatte
rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in
una zona di lavoro; b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che
i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di
lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei
lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature» nonché l'obbligo di
provvedere affinché «nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare
carichi sia assicurato che: a) gli accessori di sollevamento siano scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; ... c) i lavori siano organizzati in modo tale
che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali
operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in
modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto; d) tutte
le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori...».
In rapporto a
tali regole di comportamento, certamente pertinenti e da applicarsi per il
particolare tipo di lavoro da eseguirsi nel caso concreto, eccentrico e del
tutto inconducente si appalesa il rilievo per cui l'autocarro utilizzato non
deve essere obbligatoriamente munito di segnalatore acustico per la
retromarcia, essendo evidente che quel che viene in rilievo non è l'astratto
possesso o la circolazione in strada pubblica dell'autocarro ma il suo utilizzo
per una lavorazione pericolosa per il quale esso si presentava inidoneo a
soddisfare le misure organizzative prescritte per finalità di prevenzione.
6. Integra poi
questione nuova, non formulata con i motivi di gravame e come tale
inammissibile, oltre che palesemente generica, la doglianza circa l'omesso
rilievo dell'efficacia interruttiva del nesso causale asseritamente
attribuibile alla condotta imprudente del lavoratore.
È appena il caso
pertanto di rammentare al riguardo che, secondo costante insegnamento di questa
Corte, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il
lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza,
imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire
valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da
escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del
destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando
esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni
attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e
imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da
ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale
risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato,
disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto
dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed
imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710;
Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del
23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 25502 del 19/04/2007, Scanu, Rv.
237007; Sez. 4, n. 47146 del 29/09/2005, Riccio, Rv. 233186).
L'assenza di
tali caratteri di eccezionalità e abnormità nel comportamento nella specie
tenuto dalla vittima è implicitamente ma univocamente affermata attraverso il
rilievo, ragionevolmente ritenuto nella sentenza impugnata «dirimente» a
riprova della responsabilità dell'imputato, secondo cui quest'ultimo «aveva
personalmente indicato al lavoratore la posizione in cui doveva collocarsi,
salvo poi scordarsi completamente di ciò e azionare la retromarcia incurante o
dimentico della sua presenza».
7. È infine
palesemente generica e meramente assertiva la doglianza svolta con l'ultimo
motivo di ricorso, mirata a contestare il giudizio di equivalenza tra
attenuanti generiche e aggravante.
Sul punto è
pertanto appena il caso di rilevare che, secondo costante insegnamento della
Suprema Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte
circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di
merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. e pluribus Sez. U, n. 10713
del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007,
Montanino, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Alla luce di
tale criterio è da escludere che, nel caso in esame, il giudizio di
comparazione sia frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che comunque
si esponga a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo, sia pure
sinteticamente ma specificamente motivato sul punto facendo in particolare
riferimento all'elevato grado della colpa e alla gravità del danno.
8. Ai sensi
dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso deve essere pertanto
dichiarato inammissibile.
Ne discende, ai
sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, non essendovi motivo di ritenere che esso
abbia «proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità» (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e a quello della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
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